• Non ci sono risultati.

- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

VINCOLI

CLAUSOLE

I) PER I VEICOLI LOCATI IN LEASING

CLAUSOLA N. 1 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell’intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing) La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell’Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in Leasing al Contraente;

pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell’ Ente vincolatario stesso:

a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;

b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia.

In caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del Codice, l’indennizzo verrà corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa che il Premio è stato corrisposto in un’unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell’applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile. Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

CLAUSOLA N. 2 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing)

La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell’Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in Leasing al Contraente;

pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell’ Ente vincolatario stesso:

a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;

b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;

c) a comunicare all’Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate intermedie scadute, nonché l’eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale.

In caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella

disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del Codice, l’indennizzo verrà corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell’Ente vincolatario.

II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL’ ENTE FINANZIATORE

CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell’intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)

La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell’Ente vincolatario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della Polizza stessa:

a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;

b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;

c) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del Codice, l’indennizzo senza il consenso scritto dell’Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultimo l’indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente vincolatario è fin d’ora autorizzato dal Contraente.

Si precisa che il Premio è stato corrisposto in un’unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell’applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

CLAUSOLA N. 4 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell’ Ente

vincolatario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della Polizza stessa:

a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;

b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;

c) a comunicare all’Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate intermedie scadute nonché l’eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale.

d) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del Codice, l’indennizzo senza il consenso scritto dell’Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultimo l’indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente vincolatario è fin d’ora autorizzato dal Contraente.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente può avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell’Ente vincolatario.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA