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Rischi di natura elettrica nelle attività di scavo

Art. 83 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Lavori in prossimità di parti attive.

Tabella 1 - Allegato IX (D.Lgs.81/08 e s.m.i)

Un(kV) tensione nominale della linea D = distanza minima consentita (m)

Fino a 1kV 3

Superiori a 1kv e fino a 30 kV 3,5

Superiori a 30 kV e fino 132 kV 5

Superiori a 132 kV 7

Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze par-ticolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a di-stanze inferiori ai limiti di cui alla Tab. 1 dell’allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavo-ratori dai conseguenti rischi.

La Tab. 1 riporta le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Presenza di linee elettriche aeree - I lavori in prossimità di linee elettriche aeree non protette non sono ammessi a distanze inferiori ai limiti (indicati in

Art. 117 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Lavori in prossimità di parti attive.

figura) salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, come previsto dall’art.83 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

Fermo restando le disposizioni di cui all’art. 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficien-temente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispet-tare almeno una delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di solle-vamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli ri-sultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.

Qualora non sia possibile rispettare le distanze di cui alla Tab. 1 è necessario previa segnalazione all’Ente che esercisce la linea elettrica provvedere, prima dell’inizio dei lavori, all’adozione di idonee misure di sicurezza quali installa-zione di:

• barriere di protezione,

• schermi,

• ripari,

• portali limitatori di sagoma nel caso di attraversamenti dei mezzi d’opera sotto le linee elettriche.

Le misure di sicurezza messe in atto devono essere idonee ad evitare contatti con le parti attive da parte dei mezzi d’opera e dei lavoratori o avvicinamenti che possano dar luogo a scariche elettriche.

Portale limitatore di sagoma

Esempio di protezione nei confronti di una linea elettrica aerea non protetta in media tensione

Lavori eseguiti all’interno degli scavi che comportano l’uso o la presenza di apparecchiature elettriche.

Gli scavi, specialmente quelli a sezione ristretta o obbligata sono da consi-derarsi “luoghi conduttori ristretti”; per luoghi conduttori ristretti si intendono quei luoghi limitati essenzialmente da superfici metalliche o comunque con-duttrici (serbatoi metallici, scavi, ecc.) nei quali è probabile che un operatore possa venire in contatto con le superfici suddette con ampia parte del corpo.

Le norme prescrivono che nei luoghi conduttori ristretti gli utensili mobili o portabili devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (SELV) oppure protetti per separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento.

Un trasformatore di isolamento è un trasformatore in cui gli avvolgimenti pri-mari e secondari sono separati elettricamente da un isolamento doppio o rinforzato. Un trasformatore di sicurezza è un trasformatore di isolamento destinato ad alimentare circuiti a bassissima tensione di sicurezza (<50 V a vuoto). Per le lampade portatili è ammessa solo l’alimentazione a bassissima tensione di sicurezza.

Esempio di luogo conduttore ristretto

La figura seguente riporta un esempio di alimentazione a bassissima ten-sione di sicurezza.

Interferenza, durante l’esecuzione degli scavi, con linee elettriche interrate

Nella Fig.10 è riportato un esempio di posa interrata di cavo elettrico, la pro-fondità minima di posa è funzione del tipo di conduttura elettrica e delle con-dizioni di posa.

Prima di dare inizio ai lavori è necessario procedere alla ricognizione dei luo-ghi interessati dalle opere al fine di pervenire ad un’accurata mappatura dei servizi elettrici interrati in modo da rilevare e segnalare le linee elettriche che interferiscono con i lavori di scavo.

È pertanto necessario acquisire tutte le informazioni disponibili da parte dei diversi enti interessati quali, Regione, Provincia, Comuni, Gestori dei servizi, ricorrendo anche ai Sistemi Informativi Territoriali (SIT) per conoscere la col-locazione ed i tracciati dei servizi elettrici esistenti.

Esistono inoltre apposite apparecchiature che consentono di localizzare i servizi elettrici interrati, il loro percorso e la profondità di posa.

I lavori di scavo, anche nel caso di interferenza con linee elettriche interrate, devono sempre essere eseguiti rispettando le disposizioni di cui all’Art. 117 del d.lgs. 81/2008, e s.m.i., Lavori in prossimità di parti attive.

Figura 10

Normativa nazionale

Principali norme generali di prevenzione

D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - S.O. n.108, coordinato con il d.lgs. 3 agosto 2009 n.106, T.u.)

D.p.c.m. 14 ottobre 1997, n. 412, Regolamento recante l’individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l’attività di vigilanza può essere esercitata dagli Ispettorati del Lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicem-bre 1997).

Principale normativa tecnica specifica per scavi e lavori in sotterraneo D.p.r. 20 marzo 1956, n. 320, Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 5 mag-gio 1956).

D.p.r. 20 marzo 1956, n. 321, Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 5 maggio 1956).

Decreto Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 e Circolare del Ministero dei lavori pubblici 24/09/88 n.30483, Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

Ministero dei lavori pubblici - Circolare 9 Gennaio 1996, n. 218/24/3, Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo

Appendice

La legislazione in materia di prevenzione