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Rischio catastrofale

5. Formula standard Solvency Capital Requirement

5.7 Rischio catastrofale

Data l’importanza delle passività NAT-CAT generate all’interno del business danni, EIOPA deve avere accesso alle informazioni relative alla calibrazione dei parametri per il country all’interno del sotto-modulo di rischio NAT-CAT: le principali criticità nascono dalla tendenza di outsourcing della modellizzazione NAT-CAT verso produttori esterni alle Compagnie.

A tal fine EIOPA ha individuato due principali limitazioni nell’esercizio di raccolta dei dati ai fini del calcolo del rischio catastrofale:

sul contenuto: non sono disponibili condizioni politiche originali da parte, ad esempio, di broker o assicuratori o, in alternativa, ne sono disponibili molto poche (le calibrazioni iniziali erano in effetti per lo più da giudizio di esperti).

Pertanto, le condizioni politiche originali comunicate da queste fonti di dati si riferiscono in larga maggioranza ai fattori di rischio inizialmente calibrati, o ricalibrati, nel 2017.

sul processo: a seguito dell'esercizio di ricalibrazione del 2017, EIOPA ha incaricato il consorzio di settore PERILS di raccogliere questi dati medi dai fornitori di modelli pertinenti, broker e assicuratori. È emerso che il collegamento con la maggior parte di terzi (fornitori e broker di modelli) o con una serie limitata di assicuratori specifici genera problemi di riservatezza tra queste e i loro clienti per i primi, o problemi di identificabilità simili per i secondi.

In tale contesto, EIOPA ha deciso di raccogliere, attraverso le informazioni di ottobre 2019 - gennaio 2020, le condizioni medie di polizza in vigore alla fine del 2018 (come indicatore accettabile degli ultimi fattori di rischio calibrati nel 2017) da un campione rappresentativo di imprese di assicurazione direttamente selezionate dalle NSA.

Ciò che è stato osservato è che il rate of completition è maggiore per i rischi tempesta e alluvione e molto basso per i rischi terremoto, grandine e cedimento. Tali differenze potrebbero essere spiegate dal fatto che la tempesta è un evento considerato più pericoloso, a causa anche della sua maggior frequenza di manifestazione rispetto a quella degli altri rischi, che è generalmente ben compreso e modellato dagli esperti competenti, mentre il rischio terremoto è caratterizzato da molta più incertezza a causa della bassa frequenza con la quale lo stesso si palesa. Per quanto riguarda i rischi alluvione e grandine essi sono stati considerati solo di recente e, quindi, le fonti di dati non hanno fornito input per questi pericoli.

24 5.8 TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

EIOPA ritiene che i metodi contenuti all’interno delle proprie linee guida (“Guidelines on application of outwards reinsurance arrangements to the nonlife underwriting risk submodules”) siano ancora adeguati; pertanto, non procederà ad alcuna revisione finché, a seguito di ulteriori informazioni pervenute dagli stakeholders, non si renderanno necessarie nuove modifiche all’impianto normativo del SCR.

È stata inoltre ripresa la questione relativa al riconoscimento di strumenti contingent capital o contingent convertible come tecniche di mitigazione del rischio. Per entrambi gli strumenti, il trasferimento del rischio risulta limitato e non coerente con la struttura fondamentale della formula standard. Di conseguenza, EIOPA continua a consigliare di non riconoscere questi strumenti come tecniche di mitigazione del rischio, escludendone quindi un utilizzo a fini di riduzione del SCR.

In ogni caso, nel calcolare il SCR l’assicuratore dovrebbe tener conto delle tecniche di mitigazione del rischio solo se coerenti con quanto definito dall’Art 101(5) Direttiva 2009/138/CE, ovvero:

effettivo trasferimento del rischio;

riduzione SCR o aumento capitale disponibile commisurato al valore del rischio trasferito;

considerazione nel calcolo SCR di eventuali rischi acquisiti nel processo.

EIOPA continua a consigliare di non riconoscere strumenti contingent capital come tecniche di mitigazione del rischio, escludendone quindi un utilizzo a fini di riduzione del SCR.

5.9 RIDUZIONE DELL’AFFIDAMENTO SUI RATING ESTERNI

Attualmente si preferisce ancora non modificare le attività soggette alla valutazione alternativa del credito attualmente previste nel Regolamento Delegato (l’Art.176 è stato pensato per elementi espressamente unrated), ma si consiglia in futuro l’apertura di un tavolo di confronto per valutare se e come i nuovi metodi di credit assessment alternativi (“composite index”, “mirror rated bond”) possano essere calibrati per valutare esposizioni specifiche secondo la metodologia standard.

L’analisi riguarderebbe l’impatto potenziale dei metodi futuri eventualmente disponibili per il debito “rated” e la robustezza, la discriminatorietà e la predittività del modello di valutazione alternativo; in ogni caso, resterebbe valida la regola che prevede requisiti di capitale, calcolati con modelli interni, almeno pari a quelli derivanti dall’applicazione di rating esterni.

5.10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUI BOND GOVERNATIVI

Le esposizioni verso Stati membri UE o Banche Centrali denominate nella valuta di un qualunque altro Stato membro (non euro) sono state soggette all’applicazione graduale dei fattori di stress relativi ai sottomoduli di rischio spread e concentrazione di rischi di mercato interni alla formula std per il calcolo del SCR: dallo 0% nel 2016 al fattore standard nel 2020:

fino al 31 dic 2017 i parametri standard da utilizzare per calcolare il sottomodulo di rischio di concentrazione e il sottomodulo di rischio spread secondo la formula standard relativi alle esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali o banche centrali degli Stati membri denominate in una valuta nazionale di qualsiasi Stato membro sono uguali a quelli che sarebbero applicati a tali esposizioni denominate nella propria valuta nazionale (0%, ovvero riduzione del 100% dei parametri standard, secondo Art. 180(2) del Regolamento Delegato);

nel 2018 i parametri standard da utilizzare sono ridotti dell’80%;

nel 2019 i parametri standard da utilizzare sono ridotti del 50%;

dal 1 gennaio 2020 i parametri standard da utilizzare non sono ridotti in alcun modo.

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La scadenza di tale periodo transitorio potrebbe rappresentare un problema per le imprese che presentano le suddette esposizioni, in particolare per quelle situate in Paesi UE non appartenenti all’area Euro ma con esposizioni denominate in Euro verso Governi o Banche Centrali di Stati membri UE.

EIOPA si pone come obiettivo la coerenza intersettoriale (bancario-assicurativo) relativa al trattamento di tali esposizioni: nel settore bancario esse risultano esenti dall’applicazione di requisiti di capitale, se sostenute prima del 12 dicembre 2017 (secondo la “Regulation (EU) 2017/2395 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017”).

Viene, quindi, proposta, per il settore assicurativo, una modifica all’Art.308b(12), riguardante l’inserimento di una

“grandfathering provision”, ovvero l’esenzione, dal calcolo dei caricamenti nei sottomoduli di rischio di mercato e nei sottomoduli di rischio spread (formula standard), per le esposizioni, denominate in qualsiasi valuta nazionale UE diversa da quella in vigore nel Paese dove ha sede l’impresa, verso Governi e Banche Centrali di Stati membri UE, purchè detenute prima del 31 dic 2019. Una simile misura richiede una variazione nella Direttiva Solvency II.

EIOPA consiglia l’introduzione di una “grandfathering provision” della misura transitoria (art. 308ter della Direttiva) riguardante le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali con valuta diversa da quella dello Stato membro. A tali esposizioni acquistate prima del 31/12/2019, verrà applicato un fattore di stress dello 0%.

6. MINIMUM CAPITAL REQUIREMENT

6.1 CALCOLO DEL MCR

Per quanto riguarda l’utilizzo del cap e del floor, l’EIOPA ritiene tuttora valido il regime corrente, ovvero con MCR contenuto tra il 25% e il 45% del valore del SCR.

Mentre per l’aspetto relativo alla consistenza del calcolo del MCR, realtivamente al VaR dei fondi propri di base, EIOPA valuta come adeguata la metodologia di calcolo attuale, ma propone, all’interno del ramo danni, un aggiornamento sui parametri α e β, in quanto essi sono direttamente collegati al parametro σ utilizzato per i rischi relativi a premi e riserve, modificato a seguito della review del 2018:

Segmento Technical provisions (alpha) Premiums writtem (beta)

Vecchio Nuovo Vecchio Nuovo

Credito 17.7% 16% 11.3% 17.7%

Spese legali 11.3% 5.2% 6.6% 7.8%

Assistenza 18.6% 20.3% 8.5% 6%

Infortuni (Accident) 4.7% 5.4% 4.7% 4.7%

Malattia 13.1% 13.1% 8.5% 8%

Provvigioni (compensation)

10.7% 10.3% 7.5% 9.0%

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NPR salute 18.6% 15.9% 15.9% 15.9%

Infine, in relazione a potenziali problematiche nell’individuazione dei fondi propri di base per le imprese composite danni-vita, non viene riscontrata alcuna necessità di modificare il framework attualmente in vigore.

6.2 NON CONFORMITÀ CON MCR

EIOPA propone alcune integrazioni agli articoli della Direttiva Solvency II relativi all’inosservanza del requisito patrimoniale minimo:

Art 139(2): inclusione anche del rischio di non conformità del MCR;

Art 139(3): limitazione alla vendita di beni dell’impresa se, entro due mesi dal ricevimento dell’informativa di non conformità, non viene aperta una procedura di liquidazione;

Art. 144(1): previsione di una apposita Resolution Authority, da affiancare all’Autorità di Vigilanza, col compito di verificare la situazione dell’impresa successivamente all’osservazione di non conformità del MCR e, eventualmente, ritirare l’autorizzazione all’impresa.

7. REPORTING E DISCLOSURE

EIOPA incoraggia il proseguimento dell’implementazione della Digital Finance Strategy e lo sviluppo della Supervisory Data Collection Strategy, promuovendo l'identificazione di eventuali aree di incoerenza tra i diversi framework di segnalazione all’interno del settore finanziario e la standardizzazione dei dati necessaria per l’efficienza della condivisione degli stessi, in cooperazione con le Autorità di vigilanza.

Per quanto riguarda il report trimestrale, viene proposta solamente una modifica al template, riguardante in particolare la semplificazione o la cancellazione di alcune voci sui derivati e sulle riserve tecniche, senza necessità di variare la Direttiva Solvency II o il Regolamento Delegato.

Invece, per le deadlines vengono proposte:

o L’eliminazione dei paragrafi 5,6,7 e 8 Articolo 308(b) della normativa Solvency II;

o La modifica nei termini di disclosure del SFCR entro 18 settimane dalla fine dell’anno finanziario per il sottoscrittore singolo (24 settimane per i gruppi);

o L’allineamento dei termini per la sezione “policyholder” del Solvency and Financial Condition Report (SFCR) a quelli relativi al SFCR del singolo sottoscrittore (18 settimane); inoltre, l’allineamento dei termini per la sezione “other financial users” del SFCR a quelli relativi al SFCR del gruppo (24 settimane);

o La modifica alla Direttiva Solvency II con la previsione che i termini per la disclosure del SFCR non siano mai inferiori a quelli previsti per l’”Audited Annually Reported Financial Statements” per le società quotate.

Per l’implementazione di queste variazioni si renderà necessaria una modifica all’Art312(1) del Regolamento Delegato.

Ai riassicuratori non viene più richiesto il report S.16.01 (“Information on annuities stemming from Non-Life Insurance obligations”); inoltre, i riferimenti ai “surrender values” non dovrebbero riguardare il business riassicurativo.

Per quanto riguarda le lacune individuate nell’attuale modello di reporting, EIOPA propone l’aggiunta futura di maggiori informazioni sulle seguenti aree: attività transfrontaliere, cyber risk, singoli prodotti sia per il comparto danni che per quello vita.

Con particolare riferimento al SFCR, vengono proposte le seguenti modifiche strutturali da inserire all’Art 296 del Regolamento Delegato:

o Distinzione tra la parte indirizzata ai policyholders e quella indirizzata ad altri utenti;

o “High level content” per la prima parte;

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o Riduzione della struttura del Report in 4 sezioni: Business and performance, System of Governance, Valuation for solvency purposes, Capital management and Risk profile;

o Standardizzazione delle informazioni sulla sensitività tenendo in considerazione la proporzionalità;

o Introduzione di un requisito di “minimum audit”.

Per il SFCR di gruppo sono previste le stesse modifiche nella struttura e nei contenuti, in aggiunta alla semplificazione della informazione specifiche sul gruppo e all’eliminazione della sezione “policyholders”.

Focalizzando l’attenzione sulle informazioni sulla sensitività, EIOPA propone:

o Modifiche alla Direttiva Solvency II al fine di introdurre una maggiore standardizzazione delle informazioni, tenendo conto del principio di proporzionalità, richiedendola quindi solo ai gruppi o ai singoli sottoscrittori rilevanti ai fini della stabilità del sistema finanziario;

o Modifiche al Regolamento Delegato, con l’introduzione di analisi di sensitività per il SCR, il SCR ratio e i fondi propri utilizzabili a copertura del SCR; inoltre, vengono incluse nuove misure di sensitività basate su ipotesi economiche, come segue:

▪ Mercati azionari = ± 25%

▪ Tassi di interesse risk free = ± 50bps

▪ Credit spread di investimenti fixed-income = ± 50bps

▪ Property values = ± 25%;

o Le imprese possono comunque presentare proprie analisi di sensitività che ritengono possano fornire migliori indicazioni riguardanti il profilo di rischio, motivando le ragioni dietro questa scelta.

Riguardo il formato tecnico del SFCR individuale, vengono proposto requisiti aggiuntivi da inserire all’interno dell’Art 301 Regolamento Delegato, riguardanti in particolar modo la facilitazione della fruizione e dell’estrapolazione dei dati inclusi nel SFCR, con la richiesta di presentare un URL diretto, nel Report o sul sito della società, per il download automatico del documento in formato PDF.

L'EIOPA propone di introdurre un requisito di auditing minimo nella Direttiva Solvency II, al fine di rafforzare la conformità delle informazioni inserite a bilancio rispetto alle norme e ai regolamenti vigenti, applicandolo al SFCR individuale, di gruppo o unico, da riportare all’Autorità di vigilanza di competenza. Il requisito “minimo” indica la possibilità per i vari Stati membri di aggiungere ulteriori requisiti a propria discrezione.

Infine, in riferimento al Regular Supervisory Report (RSR), viene proposta una modifica all’Art 312 del Regolamento Delegato per collegarlo al principio di proporzionalità generale, richiedere la valutazione obbligatoria da parte della NCA e la comunicazione della frequenza del RSR, mantenendo comunque il requisito minimo di una comunicazione almeno triennale, e, infine, estendere le deadlines a 18 settimane in linea con la pubblicazione del SFCR.

Viene prevista una semplificazione del prospetto RSR, avente le stesse 4 sezioni previste per il SFCR, con un focus particolare sui cambiamenti materiali, sulla riduzione della ridondanza di informazioni con l’ORSA e l’eliminazione di informazioni già contenute nei Quantitative Reporting Templates (QRT).

Per quanto riguarda la possibilità di avere un “single” RSR l’EIOPA considera favorevolmente tale ipotesi sotto alcune condizioni inerenti all’approvazione da parte della NSA di competenza, alla responsabilità dell’inoltro a carico del singolo sottoscrittore, alla presenza di informazioni complete e chiaramente individuabili per ogni controllata facente parte del gruppo, in un formato che consenta la ricerca di parole e numeri, con una deadline identica a quella prevista per il SFCR di gruppo.

Per ragioni di coerenza normativa, sarebbe opportuno modificare l’Art. 35 della Direttiva Solvency II per introdurre il concetto stesso di RSR, ad oggi presente solo all’interno del Regolamento Delegato; a quest’ultimo andrebbe poi aggiunto un ulteriore articolo contenente la struttura e il contenuto del RSR singolo.

EIOPA propone un rinvio delle deadline relative ai vari documenti richiesti per dare maggior tempo alle imprese, e allo stesso tempo apportare un miglioramento nella forma degli stessi template così da facilitarne la lettura da parte del supervisore ma anche dei policyholder; inoltre, prevede l’inserimento di un requisito di audit minimo a livello europeo.

28 8. PROPORZIONALITÀ

EIOPA ha individuato due principali criticità:

rinforzare il principio di proporzionalità attraverso l’esclusione dal regime Solvency II

ampliare le imprese rientranti nelle soglie di esclusione previste nell’art. 4 della Direttiva Solvency II mediante la modifica di queste ultime.

8.1 SOGLIE DI ESCLUSIONE DA SOLVENCYII

EIOPA ha deciso di proporre tre opzioni:

nessun cambiamento;

mantenere l’esclusione di cui all’art. 4 della Direttiva ed introdurre uno specifico regime Solvency II per le imprese di medie dimensioni;

mantenere l’esclusione di cui all’art. 4 della Direttiva ed operare sui tre Pillar Solvency II.

In questo contesto l’analisi viene effettuata senza tener conto dei possibili cambiamenti alle soglie previste nell’art 4 della Direttiva e vengono unicamente esplorati i pro e i contro di avere una terza categoria di imprese alla quale verrebbe applicato un regime Solvency II “soft”.

8.2 NUOVO FRAMEWORK PER L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Al fine di procedere al riconoscimento di tale categoria di imprese alle quali applicare un regime Solvency II soft EIOPA ha considerato i seguenti approcci:

approccio a lista chiusa: lista breve di criteri che le imprese dovranno rispettare e

approccio a lista aperta: lista lunga di criteri dei quali le imprese dovranno rispettarne solo alcuni.

EIOPA ha deciso di seguire il primo approccio, in quanto anche se più restrittivo del secondo è di più semplice applicazione.

Le imprese di assicurazione e riassicurazione che rientrano nella classificazione LRU oltre a non essere società di riassicurazione pure, non devono calcolare il SCR attraverso un modello interno (sia parziale che totale), non devono essere a capo di un gruppo assicurativo e devono aver rispettato i seguenti sette requisiti negli ultimi due esercizi:

1. Gross SCRinterest rate risk

Gross TP ≤ 5% (per le imprese vita) 2. per le imprese vita: (esclusi gli index/unit linked) 3. Per le imprese Danni: combined ratio < 100%

4. Imprese che non sottoscrivono più del 5% dei premi annui lordi al di fuori della propria giurisdizione nazionale;

5. Imprese vita con TP lorde < 1 mld di € e imprese danni con premi sottoscritti lordi (gross written premium – GWP) minori di 100 mio;

6. Imprese danni e composte che non sottoscrivono più del 30% dei premi lordi annui per la gestione dei prodotti marittimi, aeronautici e dei trasporti o per la linea di business Credit and Suretyship;

7. Imprese che investono almeno l’80% del loro capitale totale investito in strumenti tradizionali 8. Imprese la cui riassicurazione non è superiore al 50% (misurato in termini di premi sottoscritti lordi)

Le Compagnie captive, date le caratteristiche intrinseche dell’attività dalle stesse svolta, non devono rispettare i punti 3. e 7.

Per le imprese costituite da meno di due anni tali criteri devono essere stati rispettati nell’ultimo esercizio.

Se un’impresa non riesce a rispettare tutti i criteri di cui sopra per due esercizi consecutivi, e quindi non può essere considerata come una LRU, EIOPA propone il perseguimento di un approccio “caso per caso” ed aprire un dialogo con

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la stessa per valutare se possa o meno continuare a usare alcune misure di proporzionalità, considerando gli impatti sull’organizzazione ed il cambiamento del profilo di rischio.

Al fine di verificare il rispetto dei criteri che permettono di classificare un’impresa come LRU, EIOPA ha proposto il seguente processo:

notifica ex-ante da parte dell’impresa che pensa di rispettare i criteri LRU e

una volta che tale richiesta non è stata respinta dalla NCA, un report ex-post (scadenza e forma dovranno essere ancora decise) contenente le misure di proporzionalità adottate.

Infine, EIOPA considera necessario il rilascio di una guida operativa contenente delle linee guida.

8.3 PROPORZIONALITÀ NEL PILLAR 1

Gli ambiti nei quali ha agito EIOPA sono due:

1. valutazione delle Best Estimates: è stato individuato un approccio intermedio semplificato e direttamente applicabile a quelle Compagnie caratterizzate da un TVOG medio-basso che si posiziona a metà strada tra il modello di valutazione deterministico e quello stocastico (in caso di adozione del modello deterministico le BE sarebbero sottostimate). Tale approccio si traduce nell’adozione di un modello di valutazione deterministico prudente e si propone come alternativa ai due modelli tradizionali.

2. SCR standard formula: EIOPA propone l’introduzione un approccio integrato per il calcolo dell’SCR relativo ai rischi immateriali. Tale approccio segue una procedura a tre step:

a. fase di identificazione: vengono identificati tutti i rischi immateriali mediante l’analisi delle informazioni quantitative a disposizione della Compagnia;

b. fase di applicazione: l’SCR dei rischi immateriali viene calibrato per il volume dell’esposizione della Compagnia;

c. fase di rivalutazione: dopo anni l'identificazione dei rischi immateriali viene completamente rivalutata come descritto nella fase a. È importante effettuare questa rivalutazione dopo alcuni anni, poiché il profilo di rischio dell'impresa può cambiare nel tempo.

Sebbene l'approccio possa essere applicato in generale a molti rischi immateriali, è particolarmente adatto ai rischi come il rischio di controparte e il non-life lapse risk. A causa delle condizioni di mercato in rapida evoluzione, delle esposizioni verso i diversi rischi di mercato e della conseguenza che gli stessi possano rapidamente diventare materiali, EIOPA propone di escludere il modulo di rischio di mercato da questo approccio.

EIOPA ha proposto un periodo di applicazione in tre anni.

8.4 PROPORZIONALITÀ NEL PILLAR 2

EIOPA ha proposto le seguenti modifiche alla Direttiva Solvency II per migliorare l’applicazione del principio di proporzionalità al Pillar II:

1. Key functions: EIOPA ha proposto che le situazioni elencate di seguito possano essere ammesse per le LRU di assicurazione e riassicurazione che ne rispettano i criteri:

a. combinazione delle funzioni fondamentali con le funzioni operative (eccezion fatta per la funzione di internal audit che deve rimanere obiettiva e indipendente);

b. combinazione dei responsabili delle funzioni fondamentali con i membri dell’AMBS (Administration, Management and Supervisory Board);

c. combinazione con altre funzioni fondamentali.

A tal fine dovrebbero essere aggiunte delle modifiche all’art. 268 del Regolamento Delegato 2. ORSA: sono stati analizzati la struttura del report ORSA e la frequenza di redazione della stessa:

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a. report ORSA: EIOPA ha deciso di non effettuare alcun cambiamento, in quanto considera il contenuto minimo dell’art. 306 del Regolamento Delegato appropriato all’applicazione del principio di proporzionalità;

b. frequenza dell’ORSA: EIOPA ha deciso di rendere biennale la frequenza di redazione dell’ORSA per le

b. frequenza dell’ORSA: EIOPA ha deciso di rendere biennale la frequenza di redazione dell’ORSA per le

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