• Non ci sono risultati.

Nel caso in cui le attrezzature oggetto del servizio non fossero ancora state censite sarà compito dell’Appaltatore inserire, nel preventivo di spesa o nella comunicazione, la voce “Realizzazione del registro di controllo delle attrezzature di lavoro e marcatura dell’attrezzo”.

Le tempistiche dovranno essere indicati in giorni solari.

In particolare le attività di manutenzione saranno suddivise nelle seguenti categorie (in funzione del tipo di manutenzione):

• Manutenzione ordinaria (esempio - sostituzione della candela di un gruppo elettrogeno):

come prima cosa il Referente dell’Appaltatore procede alla redazione del “del registro di controllo delle attrezzature di lavoro” con l’annotazione delle attività di manutenzione eseguite e la compilazione della “schede di irregolarità”, in caso di esito negativo, indicando il tipo di intervento da effettuarsi. Una volta completato l’intervento, verrà aggiornato il

“del registro di controllo delle attrezzature di lavoro” indicando le metodiche di intervento, le caratteristiche delle parti di ricambio e quanto altro ritenesse utile al completamento del fascicolo stesso;

• Manutenzione imposta (esempio): Il Verificatore dell’Appaltatore prescrive il ripristino di una anomalia caratterizzante una non conformità riscontrata in sede di verifica, il Referente dell’Impresa compila le “schede di irregolarità”, riportando quanto imposto dal precedente, la quale verrà consegnata ad un tecnico o ditta specializzata ed abilitata all’esecuzione di tali operazioni la quale, ad intervento ultimato, provvederà all’aggiornamento del fascicolo descrivendo il tipo di intervento effettuato, i pezzi sostituiti con le relative caratteristiche ed allegando, eventualmente, schede tecniche degli stessi.

3. RISULTATI E DOCUMENTAZIONE DI ISPEZIONE

I risultati dell’ispezione verranno registrati, dall’Appaltatore, sulla documentazione precedentemente indicata.

Il Verificatore provvederà alla stesura di un “verbale di verifica” il quale conterrà le eventuali anomalie riscontrate, segnalate anche all’interno delle “schede di irregolarità”, in fase di ispezione, e le metodiche per l’eliminazione delle stesse finalizzate al ripristino dello standard di sicurezza necessario per la rimessa in servizio delle apparecchiature.

In riferimento al verbale citato, lo stesso verrà compilato tenendo conto di quanto imposto dalle normative vigenti che ne vincolano i contenuti minimi quali:

• Scopo dell’ispezione;

• Ispezione parziale ancora da eseguire;

• Non conformità;

• Prescrizioni per l’eliminazione delle non conformità;

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• Esito della verifica;

• Dichiarazione se ci siano o meno cause di preoccupazione riguardanti l’ulteriore impiego dell’attrezzatura.

Al termine delle ispezioni verranno rimessi gli elaborati tecnici sorti dall’indagine sistematica effettuata sulle attrezzature.

La documentazione sopra accennata sarà composta da:

• “del registro di controllo delle attrezzature di lavoro”;

• “schede di irregolarità”;

• “Verbale di verifica e/o rapporto di collaudo”.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta dal Verificatore in virtù di quanto imposto dalle Leggi vigenti e disposizioni. Per garantire una corretta determinazione e contabilizzazione degli interventi eseguiti si richiede, inoltre, la trasmissione di un “Rapporto interventi mensile” che riepiloghi tutte le attività di Verifica, Manutenzione e Riparazione concluse nel corso del mese precedente a quello di invio del rapporto. Tale, dovrà essere trasmesso (con e-mail o Fax) ad ogni Responsabile di Zona/Unità per gli interventi di competenza.

4. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

A valle dell’aggiudicazione ed anteriormente la stipula del contratto l’Appaltatore dovrà attestare al Committente quanto di seguito riportato:

Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche, di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008.

• Certificato che il sistema di gestione dell’organizzazione dell’appaltatore sia stato valutato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione : ISO 9001:2008, campo d’applicazione: manutenzione di attrezzature meccaniche e tecnologiche/manutenzione e collaudi di dispositivi anticaduta;

• disporre di un organigramma generale che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura operativa con cui si intende svolgere l'attività delle verifiche oggetto del presente Disciplinare e che indichi il nominativo del responsabile tecnico, in possesso di titolo di studio di cui ai punti successivi. Il responsabile tecnico, alle dirette dipendenze dell’Appaltatore, dovrà possedere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e costruzioni. Il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e professionali:

o laurea in ingegneria (laurea magistrale in una delle seguenti classi: 4, da LM-20 a LM-35 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16

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marzo 2007. pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004) con almeno 2 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto;

o laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9. L17, L23 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O.

alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 8, 9, 10, 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000. con almeno 3 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto. Tale personale può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente;

o diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 8l/2008 per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto. Tale personale può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente;

o l’adozione di modelli di gestione, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.

81/2008, da parte dei soggetti pubblici o privati costituisce titolo preferenziale in ordine alla iscrizione nell'elenco di cui all'allegato III del decreto stesso.

I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71. comma 11 del decreto legislativo n. 81/2008. sono tenuti a garantire che il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica, abbia ricevuto idonea formazione ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. La

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partecipazione del personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica a corsi di formazione specifica, organizzati dai soggetti titolari della funzione, costituisce elemento di valutazione in ordine al mantenimento nel tempo dei requisiti dei soggetti abilitati.

L’Appaltatore, inoltre, dovrà:

• aver eseguito collaudi e manutenzione di attrezzature da lavoro in particolare di apparecchiature di sollevamento;

• avere la piena conoscenza di norme e regolamenti vigenti per le attrezzature, di cui alla lista al presente disciplinare, ed essere in possesso della certificazione di qualità conformemente allo standard ISO 90012008, in corso di validità.

L’Appaltatore dovrà disporre di:

• tutta l’attrezzatura necessaria per la verifica, come:

o macchinario per la prova di trazione per la verifica degli accessori di sollevamento fino a 30 ton, accessori di trazione, apprestamenti di sicurezza per lavori in quota quali:

o strumentazione idonea (con rapporto di taratura rilasciato da Ente Certificato) per la misurazione della resistenza elettrica verso terra per la verifica di tutte le attrezzature e apprestamenti di sicurezza che durante il loro impiego potrebbero essere soggette a tensioni pericolose quali:

tranciacavi;

messe a terra mobili.

o Apparecchiatura di sollevamento: carroponti, gru a bandiera all’interno installata all’interno della sede della ditta appaltatrice, idonea per il posizionamento dei pesi atti alla verifica degli apprestamenti per i lavori in quota quali:

Scale;

Ponteggi;

Trabattelli.

• disponga di tutta l’attrezzatura meccanica d’officina idonea alla costruzione di parti di ricambio non più reperibili sul mercato, tipo: torni, frese, filettatrici pantografo, presse e quant’altro si rendesse necessario utilizzando strumenti di misura (con rapporto di taratura rilasciato da Ente Certificato).

Il Personale esperto citato, dovrà essere a conoscenza, oltre che delle Leggi e Regolamenti inerenti le attività di verifica delle attrezzature da lavoro, anche delle seguenti Norme Tecniche:

UNI ISO 14518:2006 - Apparecchi di sollevamento - Requisiti per le prove di carico.

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UNI ISO 9373:1992 - Apparecchi di sollevamento. Requisiti di precisione dei parametri di misura durante le prove.

UNI 9473-1:1989 - Ganci per apparecchi di sollevamento. Controllo dei ganci fucinati in servizio.

UNI EN 12644-1:2008 - Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l'impiego e il collaudo - Parte 1: Istruzioni.

UNI ISO 8306:1988 - Apparecchi di sollevamento. Gru a ponte e a cavalletto. Tolleranze delle vie di corsa.

UNI EN 13155:2009 - Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico.

UNI EN 13157:2009 - Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Apparecchi di sollevamento azionati a mano.

UNI EN 13557:2008 - Apparecchi di sollevamento - Comandi e stazioni di comando.

UNI EN 1492-2:2009 - Brache di tessuto - Sicurezza - Parte 2: Brache ad anello continuo di tessuto di fibra chimica, per uso generale.

UNI EN 1492-4:2009 - Brache di tessuto - Sicurezza - Parte 4: Brache per il sollevamento per servizi generali realizzate con funi di fibra naturale e chimica.

UNI EN 1494:2009 - Martinetti spostabili o mobili ed apparecchi di sollevamento associati.

UNI EN 818-1:2008 - Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 1: Condizioni generali di accettazione.

UNI EN 818-2:2008 - Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 2: Catena di tolleranza media per brache di catena - Grado 8.

UNI EN 818-3:2001 - Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Catena di tolleranza media per brache di catena - Grado 4.

UNI EN 818-3:2008 - Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 3: Catena di tolleranza media per brache di catena - Grado 4.

UNI EN 818-4:1997 - Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza. Brache di catena - Grado 8.

UNI EN 818-4:2008 - Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 4: Brache di catena - Grado 8.

UNI EN 818-5:2008 - Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 5: Brache di catena - Grado 4. carrelli equipaggiati con motore a combustione interna.

UNI EN 1175-3:1999 - Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti elettrici - Requisiti specifici per sistemi a trasmissione elettrica dei carrelli equipaggiati con motore a combustione interna.

UNI EN 12385-1:2009 - Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali.

UNI EN 12385-2:2008 - Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 2: Definizioni, designazione e classificazione.

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UNI EN 12385-3:2008 - Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 3: Informazioni per l'uso e la manutenzione.

UNI EN 12385-4:2008 - Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 4: Funi a trefoli per usi generali nel sollevamento.

UNI EN 12385-5:2004 - Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 5: Funi a trefoli per ascensori.

UNI EN 13157:2009 - Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Apparecchi di sollevamento azionati a mano.

UNI EN 13411-1:2009 - Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 1: Radance per brache a fune di acciaio .

UNI EN 13411-2:2009 - Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 2: Impalmatura delle asole per brache a fune.

UNI EN 13411-3:2009 - Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 3: Ferrule.

UNI EN 13411-4:2009 - Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 4: Capocorda con metallo fuso o resina.

UNI EN 13411-5:2009 - Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 5: Morsetti per funi.

UNI EN 13411-6:2009 - Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 6: Capicorda asimmetrici a cuneo.

UNI EN 13411-7:2009 - Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 7: Capicorda simmetrici a cuneo.

UNI EN 13414-1:2009 - Brache a fune di acciaio - Sicurezza - Parte 1: Brache per usi generali nel sollevamento.

UNI EN 13414-2:2009 - Brache a fune di acciaio - Sicurezza - Parte 2: Linee guida per l'uso e la manutenzione che devono essere fornite dal fabbricante.

UNI EN 13414-3:2009 - Brache a fune di acciaio - Sicurezza - Parte 3: Brache ad anello e brache piatte.

UNI EN 13889:2009 - Grilli fucinati di acciaio per sollevamento - Grilli diritti e a lira - Grado 6:

Sicurezza.

UNI EN 14439:2009 - Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Gru a torre.

UNI EN 1492-1:2009 - Brache di tessuto - Sicurezza - Parte 1: Brache di nastro tessuto piatto di fibra chimica, per uso generale.

UNI EN 1492-2:2009 - Brache di tessuto - Sicurezza - Parte 2: Brache ad anello continuo di tessuto di fibra chimica, per uso generale.

UNI EN 1492-4:2009 - Brache di tessuto - Sicurezza - Parte 4: Brache per il sollevamento per servizi generali realizzate con funi di fibra naturale e chimica.

EC 1-2010 UNI EN 1492-4:2009 -Brache di tessuto - Sicurezza - Parte 4: Brache per il sollevamento per servizi generali realizzate con funi di fibra naturale e chimica.

UNI EN 1677-1:2009 - Componenti per brache - Sicurezza - Parte 1: Componenti fucinati di acciaio, grado 8.

UNI EN 1677-2:2008 - Componenti per brache - Sicurezza - Parte 2: Ganci di sollevamento di acciaio fucinato con dispositivo di chiusura dell'imbocco, grado 8.

UNI EN 1677-3:2008 - Componenti per brache - Sicurezza - Parte 3: Ganci di sollevamento di acciaio fucinato con dispositivo di chiusura autobloccante dell'imbocco - Grado 8.

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12 UNI EN 1677-4:2009 - Componenti per brache - Sicurezza - Parte 4: Maglie, grado 8.

UNI EN 1677-5:2009 - Componenti per brache - Sicurezza - Parte 5: Ganci di sollevamento di acciaio fucinati con dispositivo di chiusura dell'imbocco - Grado 4.

UNI EN 1677-6:2009 - Componenti per brache - Sicurezza - Parte 6: Maglie - Grado 4.

UNI EN 818-1:2008 - Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 1: Condizioni generali di accettazione.

UNI EN 818-2:2008 - Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 2: Catena di tolleranza media per brache di catena - Grado 8.

UNI EN 818-3:2008 - Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 3: Catena di tolleranza media per brache di catena - Grado 4.

UNI EN 818-4:2008 - Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 4: Brache di catena - Grado 8.

UNI EN 818-5:2008 - Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 5: Brache di catena - Grado 4.

UNI EN 818-6:2008 - Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 6: Brache di catena - Informazioni per l'uso e la manutenzione che devono essere fornite dal fabbricante.

UNI EN 818-7:2008 - Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 7: Catene a tolleranza stretta per paranchi - Grado T (tipi T, DAT, DT).

UNI 11158:2005 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto caduta - Guida per la selezione e l'uso.

UNI EN 12841:2007 - Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi di accesso con fune - Dispositivi di regolazione della fune

UNI 10401:2004 - Scale d'appoggio portatili a sfilo ed innestabili per usi professionali specifici nell'industria.

UNI EN 131-4:2007 - Scale - Parte 4: Scale trasformabili multi posizione con cerniere.

UNI 10961:2001 - Scale prefabbricate - Controllo ed etichettatura.

UNI EN 12810-2:2004 - Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati - Parte 2:

Metodi particolari di progettazione strutturale.

UNI ISO 8853:1991 - Cinture di sicurezza per conduttori di vetture da competizione. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 358:2001 - Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro.

UNI EN 813:2008 - Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Cinture con cosciali.

UNI 11158:2005 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto caduta - Guida per la selezione e l'uso.

UNI EN 12841:2007 - Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi di accesso con fune - Dispositivi di regolazione della fune.

UNI EN 13374:2004 - Sistemi temporanei di protezione dei bordi - Specifica di prodotto, metodi di prova.

UNI EN 353-1:2003 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida.

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UNI EN 353-2:2003 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile.

UNI EN 354:2010 - Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Cordini.

UNI EN 362:2005 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto – Connettori.

5. LUOGO DI ESECUZIONE

L’attività di riparazione, verifica e collaudo delle attrezzature da lavoro dovrà avere luogo nel territorio della Regione Lazio

6. DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE

La durata del contratto è fissata in 24 mesi solari e consecutivi e comunque non oltre l’esaurimento dell’importo contrattuale, qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza.

Decorso il suddetto termine senza che sia stato interamente esaurito l’importo contrattuale, il committente ha la facoltà di prorogare la durata dell’appalto per un massimo di ulteriori 180 (centottanta) giorni solari e consecutivi e comunque fino all’esaurimento dell’importo.

Nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, non fosse stata completata la procedura di individuazione di un nuovo contraente per cause indipendenti dalla Committente, la stessa potrà ricorrere ad una proroga della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario al completamento della nuova procedura di affidamento e in ogni caso entro i limiti dell’importo contrattuale.

Inoltre, nel caso in cui sopravvenga la scadenza temporale del Contratto, così come sopra determinata (comprensiva di proroghe), senza che il Committente abbia proceduto ha richieste di prestazioni a valere sul contratto, l'Impresa non avrà nulla a pretendere.

L'Impresa si impegna a mantenere i prezzi, proposti in fase di gara, fissi ed invariabili per l'intera durata dell'accordo anche per contratti emessi da Società del Gruppo ACEA o ad essa collegate, oppure emessi da ACEA per conto delle stesse.

Qualora, comunque, nel corso del periodo di validità del contratto dovessero sopraggiungere per il Committente situazioni tali da far venire meno i presupposti di validità del contratto stesso (es. altre tecnologie che comportano l'utilizzazione di materiali di nuova generazione, cessazione di alcune attività ecc. ecc.), il Committente potrà risolvere il contratto senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere.

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7. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

Il Servizio si intende appaltato esclusivamente a misura. Le singole prestazioni saranno compensate a misura con l’emissione di specifici Ordini applicativi a valere sul contratto quadro. I quantitativi esposti nei modelli di offerta economica hanno valore meramente indicativo e non saranno vincolanti per areti S.p.A.; ogni eventuale variazione degli stessi non potrà costituire motivo, diritto o pretesa da parte dell’Appaltatore. Gli eventuali interventi di manutenzione/riparazione non presenti nel “Modello di offerta Economica” ma risultanti necessari per il ripristino dell’attrezzatura (come da punto 2.2 del disciplinare) saranno oggetto di preventivo da autorizzarsi.

La Committente, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, ha determinato il costo della manodopera in Euro 150.000,00.

8. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore dovrà:

• operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette o indirette di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione;

• disporre di una procedura operativa che definisca l'iter tecnico ed amministrativo per l'effettuazione delle verifiche oggetto del presente decreto ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di verifica, in conformità a quanto previsto dall'allegato II del decreto legislativo n. 81/2008.

9. LIVELLI DI SERVIZIO MINIMO

Sono previsti i seguenti livelli di servizio così dettagliati:

• Cinque (5) giorni solari e consecutivi dalla richiesta di intervento (da effettuarsi con e-mail o Fax), indipendentemente dall’attività richiesta, affinché l’Appaltatore o i suoi Referenti organizzino ed effettuino il ritiro delle attrezzatura oggetto della richiesta. Il ritiro avverrà con le modalità indicate al precedente punto 2 del documento;

• Entro e non oltre quindici (15) giorni solari e consecutivi per le attività di Verifica e Collaudo e per la riconsegna dell’attrezzatura. Tale termine decorrerà dalla data di ritiro dell’attrezzatura, da parte dei Referenti dell’Appaltatore. La riconsegna avverrà con le modalità indicate al precedente punto 2 del documento;

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• Entro e non oltre venti (20) giorni solari e consecutivi per le attività di Riparazione/Manutenzione, comprensivi anche dei tempi di riconsegna (quest’ultima da predisporsi nel rispetto del precedente punto 2 del documento) con le seguenti specificazioni;

o per “attività non ricomprese nel Modello di Offerta, oggetto di gara”, e

o per “attività non ricomprese nel Modello di Offerta, oggetto di gara”, e

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