razionale dell’energia nonché interventi per
la riduzione delle emissioni in atmosfera,
tenendo conto del perdurare del
supera-mento dei valori limite relativi alle polveri
sottili (PM
10), di cui alla procedura di
infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite
relativi al biossido di azoto (NO
2), di cui
alla procedura di infrazione n. 2015/2043,
e della complessità dei processi di
conse-guimento degli obiettivi indicati dalla
di-rettiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle
finalità di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88,
che individua la pianura padana quale
area geografica con una particolare
situa-zione di inquinamento dell’aria, le risorse
previste dall’articolo 30, comma 14-ter, nono
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, sono
incre-mentate di 1 milione di euro annui per gli
anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di
euro annui dall’anno 2023 all’anno 2034.
In sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
pro-vince autonome di Trento e di Bolzano è
definito il riparto delle risorse tra le
re-gioni interessate e sono stabilite le misure
a cui esse sono destinate.
5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma
5-bis e tenuto conto dell’attuale situazione
di incremento del livello di polveri sottili
(PM
10) nel territorio di Roma Capitale sono
assegnate ulteriori risorse alla regione
La-zio pari a 1 milione di euro annui per gli
anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di
euro annui dall’anno 2023 all’anno 2034.
5-quater. All’onere derivante
dall’attua-zione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 2
milioni di euro annui per gli anni dal
2020 al 2022 e a 45 milioni di euro annui
dall’anno 2023 all’anno 2034, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle
risorse di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 25.
(Disposizioni di competenza del Ministero
della salute)
Articolo 25.
(Disposizioni di competenza del Ministero
della salute)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dopo il comma 435 è inserito
il seguente: « 435-bis. Per le medesime
fi-nalità di cui al comma 435, in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
le risorse relative ai fondi contrattuali per
il trattamento economico accessorio della
dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e
delle professioni sanitarie sono
incremen-tate di 14 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2026. Agli
oneri derivanti dal presente comma si
prov-vede nell’ambito delle risorse del
Finanzia-mento sanitario nazionale, senza ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica, fermo
restando il rispetto del limite relativo
al-l’incremento della spesa di personale di cui
al secondo periodo, del comma 1
dell’arti-colo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60. ».
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dopo il comma 435 è inserito
il seguente: « 435-bis. Per le medesime
fi-nalità di cui al comma 435, in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
le risorse relative ai fondi contrattuali per
il trattamento economico accessorio della
dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e
delle professioni sanitarie sono
incremen-tate di 14 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2026. Agli
oneri derivanti dal presente comma si
prov-vede nell’ambito delle risorse del Fondo
sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica, fermo
re-stando il rispetto del limite relativo
all’in-cremento della spesa di personale di cui al
secondo periodo, del comma 1 dell’articolo
11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge
25 giugno 2019, n. 60. ».
2. All’articolo 41, comma 2, del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la
lettera c) è aggiunta la seguente:
2. Identico:
« c-bis) con un importo annuale pari ad
euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del
triennio 2020-2022, di cui:
« c-bis) con un importo annuale pari ad
euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del
triennio 2020-2022, di cui:
1) per il 20 per cento da destinare
alle regioni ed alle province autonome sulla
base di apposito riparto da effettuare con
decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, e
d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
per il finanziamento di corsi di formazione
ed aggiornamento per gli operatori degli
stabilimenti autorizzati ai sensi
dell’arti-colo 20, comma 2;
1) identico;
2) per l’80 per cento da destinare
agli istituti zooprofilattici sperimentali per
l’attività di ricerca e sviluppo dei metodi
alternativi. ».
2) per l’80 per cento da destinare
agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli
enti pubblici di ricerca e alle università,
individuati con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro
niversità e della ricerca, per l’attività di
ricerca e sviluppo dei metodi alternativi. ».
2-bis. All’articolo 42 del decreto
legisla-tivo 4 marzo 2014, n. 26, dopo il comma 2
è inserito il seguente:
« 2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il
Mi-nistro della salute invia alle Camere una
relazione sullo stato delle procedure di
sperimentazione autorizzate per le
ricer-che sulle sostanze d’abuso, anricer-che al fine di
evidenziare le tipologie di sostanze che
possono essere oggetto di programmi di
ricerca alternativi e sostitutivi della
speri-mentazione animale ».
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a
euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal
2020 al 2022, si provvede mediante
corri-spondente riduzione del Fondo per il
re-cepimento della normativa europea di cui
all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234.
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a
euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal
2020 al 2022, si provvede mediante
corri-spondente riduzione del Fondo per il
re-cepimento della normativa europea di cui
all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234.
4. All’articolo 1, comma 432, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole
« che abbia maturato » sono inserite le
se-guenti: « , alla data del 31 dicembre 2019,
fatti salvi i requisiti maturati al 31
dicem-bre 2017 »; e le parole « negli ultimi
cin-que » sono sostituite dalle seguenti: « negli
ultimi sette ».
4. Identico.
4-bis. All’articolo 4, comma 2-bis, della
legge 19 agosto 2016, n. 167, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « In sede di prima
applicazione, la revisione di cui al presente
comma è completata entro il 30 giugno
2020 ».
4-ter. All’articolo 6, comma 2, della
legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: « e
in 29.715.000 euro annui a decorrere
dal-l’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti:
« , in 29.715.000 euro per l’anno 2019, in
31.715.000 euro per l’anno 2020 e in
33.715.000 euro annui a decorrere
dal-l’anno 2021 » e le parole: « e 19.715.000
euro annui a decorrere dall’anno 2019 »
sono sostituite dalle seguenti: « , a 19.715.000
euro per l’anno 2019, a 21.715.000 euro
per l’anno 2020 e a 23.715.000 euro annui
a decorrere dall’anno 2021 ».
4-quater. Agli oneri derivanti dalle
di-sposizioni di cui al comma 4-ter, pari a 2
milioni di euro per l’anno 2020 e a 4
Nel documento
Camera dei Deputati
(pagine 167-170)