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ritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e uso

Nel documento Camera dei Deputati (pagine 167-170)

razionale dell’energia nonché interventi per

la riduzione delle emissioni in atmosfera,

tenendo conto del perdurare del

supera-mento dei valori limite relativi alle polveri

sottili (PM

10

), di cui alla procedura di

infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite

relativi al biossido di azoto (NO

2

), di cui

alla procedura di infrazione n. 2015/2043,

e della complessità dei processi di

conse-guimento degli obiettivi indicati dalla

di-rettiva 2008/50/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle

finalità di cui all’articolo 10, comma 1,

lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88,

che individua la pianura padana quale

area geografica con una particolare

situa-zione di inquinamento dell’aria, le risorse

previste dall’articolo 30, comma 14-ter, nono

periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 giugno 2019, n. 58, sono

incre-mentate di 1 milione di euro annui per gli

anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di

euro annui dall’anno 2023 all’anno 2034.

In sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le

pro-vince autonome di Trento e di Bolzano è

definito il riparto delle risorse tra le

re-gioni interessate e sono stabilite le misure

a cui esse sono destinate.

5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma

5-bis e tenuto conto dell’attuale situazione

di incremento del livello di polveri sottili

(PM

10

) nel territorio di Roma Capitale sono

assegnate ulteriori risorse alla regione

La-zio pari a 1 milione di euro annui per gli

anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di

euro annui dall’anno 2023 all’anno 2034.

5-quater. All’onere derivante

dall’attua-zione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 2

milioni di euro annui per gli anni dal

2020 al 2022 e a 45 milioni di euro annui

dall’anno 2023 all’anno 2034, si provvede

mediante corrispondente riduzione delle

risorse di cui all’articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 25.

(Disposizioni di competenza del Ministero

della salute)

Articolo 25.

(Disposizioni di competenza del Ministero

della salute)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre

2017, n. 205, dopo il comma 435 è inserito

il seguente: « 435-bis. Per le medesime

fi-nalità di cui al comma 435, in deroga alle

disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2,

del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,

le risorse relative ai fondi contrattuali per

il trattamento economico accessorio della

dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e

delle professioni sanitarie sono

incremen-tate di 14 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di

euro annui a decorrere dall’anno 2026. Agli

oneri derivanti dal presente comma si

prov-vede nell’ambito delle risorse del

Finanzia-mento sanitario nazionale, senza ulteriori

oneri a carico della finanza pubblica, fermo

restando il rispetto del limite relativo

al-l’incremento della spesa di personale di cui

al secondo periodo, del comma 1

dell’arti-colo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019,

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 giugno 2019, n. 60. ».

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre

2017, n. 205, dopo il comma 435 è inserito

il seguente: « 435-bis. Per le medesime

fi-nalità di cui al comma 435, in deroga alle

disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2,

del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,

le risorse relative ai fondi contrattuali per

il trattamento economico accessorio della

dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e

delle professioni sanitarie sono

incremen-tate di 14 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di

euro annui a decorrere dall’anno 2026. Agli

oneri derivanti dal presente comma si

prov-vede nell’ambito delle risorse del Fondo

sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a

carico della finanza pubblica, fermo

re-stando il rispetto del limite relativo

all’in-cremento della spesa di personale di cui al

secondo periodo, del comma 1 dell’articolo

11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge

25 giugno 2019, n. 60. ».

2. All’articolo 41, comma 2, del decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la

lettera c) è aggiunta la seguente:

2. Identico:

« c-bis) con un importo annuale pari ad

euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del

triennio 2020-2022, di cui:

« c-bis) con un importo annuale pari ad

euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del

triennio 2020-2022, di cui:

1) per il 20 per cento da destinare

alle regioni ed alle province autonome sulla

base di apposito riparto da effettuare con

decreto del Ministro, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, e

d’intesa con la Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano

per il finanziamento di corsi di formazione

ed aggiornamento per gli operatori degli

stabilimenti autorizzati ai sensi

dell’arti-colo 20, comma 2;

1) identico;

2) per l’80 per cento da destinare

agli istituti zooprofilattici sperimentali per

l’attività di ricerca e sviluppo dei metodi

alternativi. ».

2) per l’80 per cento da destinare

agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli

enti pubblici di ricerca e alle università,

individuati con decreto del Ministro della

salute, di concerto con il Ministro

niversità e della ricerca, per l’attività di

ricerca e sviluppo dei metodi alternativi. ».

2-bis. All’articolo 42 del decreto

legisla-tivo 4 marzo 2014, n. 26, dopo il comma 2

è inserito il seguente:

« 2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il

Mi-nistro della salute invia alle Camere una

relazione sullo stato delle procedure di

sperimentazione autorizzate per le

ricer-che sulle sostanze d’abuso, anricer-che al fine di

evidenziare le tipologie di sostanze che

possono essere oggetto di programmi di

ricerca alternativi e sostitutivi della

speri-mentazione animale ».

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a

euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal

2020 al 2022, si provvede mediante

corri-spondente riduzione del Fondo per il

re-cepimento della normativa europea di cui

all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre

2012, n. 234.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a

euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal

2020 al 2022, si provvede mediante

corri-spondente riduzione del Fondo per il

re-cepimento della normativa europea di cui

all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre

2012, n. 234.

4. All’articolo 1, comma 432, della legge

27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole

« che abbia maturato » sono inserite le

se-guenti: « , alla data del 31 dicembre 2019,

fatti salvi i requisiti maturati al 31

dicem-bre 2017 »; e le parole « negli ultimi

cin-que » sono sostituite dalle seguenti: « negli

ultimi sette ».

4. Identico.

4-bis. All’articolo 4, comma 2-bis, della

legge 19 agosto 2016, n. 167, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: « In sede di prima

applicazione, la revisione di cui al presente

comma è completata entro il 30 giugno

2020 ».

4-ter. All’articolo 6, comma 2, della

legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: « e

in 29.715.000 euro annui a decorrere

dal-l’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti:

« , in 29.715.000 euro per l’anno 2019, in

31.715.000 euro per l’anno 2020 e in

33.715.000 euro annui a decorrere

dal-l’anno 2021 » e le parole: « e 19.715.000

euro annui a decorrere dall’anno 2019 »

sono sostituite dalle seguenti: « , a 19.715.000

euro per l’anno 2019, a 21.715.000 euro

per l’anno 2020 e a 23.715.000 euro annui

a decorrere dall’anno 2021 ».

4-quater. Agli oneri derivanti dalle

di-sposizioni di cui al comma 4-ter, pari a 2

milioni di euro per l’anno 2020 e a 4

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