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Il ruolo della volontà delle parti nella disciplina della giurisdizione nel regolamento n 650/

SOMMARIO. 1. La competenza giurisdizionale nel regolamento (UE) 650/2012.

Considerazioni introduttive. 2. La nozione estesa di «organo giurisdizionale» nel regolamento (UE) 650/2012 3. I titoli di giurisdizione previsti dal regolamento (UE) 650/2012. 3.1 (Segue) L’ultima residenza abituale come titolo generale di giurisdizione. Il perseguimento di una tendenziale coincidenza tra forum e ius (Gleichlauf) 3.2 (Segue) I criteri di competenza sussidiaria in base all’articolo 10 del regolamento (UE) 650/2012 4. Il ruolo della volontà delle parti. La perdita di coincidenza tra forum e ius nel caso di esercizio della

professio iuris in favore della legge nazionale del defunto e il rimedio contenuto nell’articolo 6

del regolamento 5. (Segue) Accordi di scelta del foro. Il recupero della coincidenza tra forum e ius attraverso la professio fori 6. La competenza in caso di scelta di legge, la chiusura d’ufficio del procedimento in caso di scelta di legge e l’accettazione tacita della giurisdizione in caso di mancata contestazione: gli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 650/2012

1. La competenza giurisdizionale nel regolamento (UE) 650/2012. Considerazioni introduttive

In tema di competenza giurisdizionale il regolamento n. 650/2012 tende a sottoporre tanto i procedimenti contenziosi quanto quelli di volontaria giurisdizione ad autorità e giudici individuati, in linea di massima, sulla base di collegamenti effettivi tra la successione e il territorio di uno Stato membro, tenendo conto, per quanto possibile, di quelli che sono i caratteri propri di ciascuna operazione successoria sul piano sostanziale482.

Invero, l’impronta fortemente unitaria che il legislatore europeo ha inteso conferire al regolamento si evidenzia anche nella scelta del titolo generale utilizzato al fine di procedere all’individuazione della giurisdizione competente. Così come già visto per ciò che concerne la determinazione della legge applicabile, infatti, anche per ciò che riguarda la giurisdizione, il criterio utilizzato dal regolamento è costituito dalla residenza abituale del de cuius483. A tale riguardo vale la pena di rilevare che il capo del regolamento sulla giurisdizione appare estremamente connesso con quello sulla legge applicabile proprio nell’ottica di assicurare, per quanto possibile, la coincidenza tra forum e ius.

Al contrario, è possibile rilevare, nel capo del testo dedicato alla competenza giurisdizionale, uno spiccato carattere di autonomia rispetto alle singole discipline nazionali. La disciplina, infatti, si presenta come autosufficiente ed è volta a perseguire l’obiettivo di individuare e designare le autorità di un unico Stato come competenti a regolamentare l’intera successione, evitando in questo modo il moltiplicarsi di fori alternativi che andrebbero a minare la certezza delle situazioni giuridiche.

Il regolamento sottopone la successione ad una giurisdizione a vocazione tendenzialmente universale, nell’intento di perseguire il c.d. «monisme jurisdictionelle». Il foro generale, infatti, che sia quello individuato applicando il criterio della residenza abituale oppure quello che discende applicando i previsti ulteriori criteri che fondano le ipotesi di

482 LEANDRO, La giurisdizione nel regolamento dell’Unione europea sulle successioni mortis causa, in P. Franzina,

A. Leandro (a cura di), cit., pp. 59, 60.

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competenza sussidiaria, è preposto a decidere sull’ «intera successione». Si ottiene in questo modo quella «unité de compétence juridictionelle»484 auspicata e già preconizzata in strumenti precedenti in materia485, sebbene con l’inserimento di alcune deroghe necessarie ad accompagnare ed agevolare lo svolgimento delle vari fasi della successione. Attraverso questa scelta viene altresì garantito il perseguimento di quello che è il leitmotiv che ha inspirato l’intero regolamento, ovvero consentire di poter effettuare una sicura ed anticipata pianificazione ereditaria.

Le norme che disciplinano la competenza giurisdizionale, così come concepite nel regolamento, escludono il ricorso alle regole nazionali in materia, a cui, di conseguenza, non viene lasciato nessun margine residuale, a differenza di quanto accade in altri strumenti internazionalprivatistici adottati dal legislatore europeo486. Così disponendo, come è stato opportunamente osservato in dottrina, il regolamento ha inaugurato una nuova generazione di atti dell’Unione europea487, in cui alle regole nazionali viene sottratto quel carattere suppletivo che le contraddistingueva nei primi atti europei in materia di diritto internazionale privato488. Proprio questa è la ragione che ha indotto il legislatore sovranazionale ad inserire una serie di ulteriori titoli di giurisdizione o meccanismi attraverso i quali è possibile procedere all’attribuzione della giurisdizione ogniqualvolta il criterio generale non possa operare perché, ad esempio, il de cuius non abbia, al momento della morte, la residenza abituale in uno degli Stati membri, ovvero sia intervenuta una

professio fori, preceduta da una valida scelta di legge.

Un limite del regolamento potrebbe essere rinvenuto, come già evidenziato nel capitolo dedicato alla legge applicabile, nel fatto che solo le norme di conflitto sono dotate di carattere erga omnes, mentre le disposizioni dettate in materia di giurisdizione, di efficacia delle decisioni e degli atti pubblici stranieri ne sono sprovviste, quanto meno nel significato proprio che tale espressione comporta489. Logica conseguenza di questo stato di cose è che,

484 Questa è secondo LAGARDE, Présentation du règlement, cit., p. 7, la «idée premiére» che anima il

regolamento, nello stesso senso si è espresso lo studio del DEUTSCHES NOTARINSTITUT, Ètude de droit comparé, cit., p. 44.

485 L’opportunità di concentrare tutti gli aspetti riguardanti una stessa successione dinanzi ad un’unica

autorità era già stata messa in luce da DROZ, Orientation des études, cit., p. 17. Tale soluzione connota la

Convenzione dell’Aja del 1973 sull’amministrazione internazionale delle successioni inspirata, come osservato da FRAGISTAS, La Convention de La Haye sur l’administration interntionale des successions, in Anuario de derecho int.,

1974, p. 3, ad un «monisme jurisdictionelle».

486 Ci si riferisce, nella specie, al regolamento (CE) 44/2001 per ciò che concerne la materia civile e

commerciale, ovvero, in materia matrimoniale, al regolamento (UE) 2201/2003. Entrambi prevedono l’applicazione residuale delle norme nazionali, rispettivamente agli articoli 4 e 7, laddove i contemplati criteri di collegamento non consentano l’individuazione di un giudice che possa dichiararsi competente.

487 Si veda al riguardo BONOMI, La compétence des jurisdictions des Etats membres de l’Union européenne dans les relations avec les Etats tiers à l’aune des recentes propositions en matière de droit de la famille et des successions, in Festschrift für Ivo Schwander, Zürich/St. Gallen, 2011, p. 665-681. Dello stesso parere anche DAVÌ,ZANOBETTI, Il nuovo diritto

internazionale privato europeo delle successioni, cit., p. 201.

488 Ciò sebbene un precedente in tal senso debba essere rinvenuto nel regolamento 4/2009 in material di

obbligazioni alimentari.

489 In dottrina diversi autori si sono già espressi in favore dell’opportunità che anche le norme che

disciplinano la giurisdizione rivestano carattere erga omnes, si veda BONOMI, The Opportunity and the Modalities of

the Introduction of Erga Omnes Rules on Jurisdiction, in The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters, in A. Maletesta, S. Bariatti, F. Pocar (a cura di), Padova, 2008, p. 149 ss. Si veda

anche MARONGIU BUONAIUTI, The EU Succession Regulation and Third Country Courts, in Journal of Private

International Law, 2016, p. 545 ss. In proposito è stato osservato che il ricorso in ambito giurisdizionale a

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chiaramente, rispetto a decisioni o atti pubblici provenienti da Stati terzi, dovranno applicarsi le norme nazionali interne. Tuttavia non si può sottacere al riguardo che, come è stato osservato in dottrina, alla portata delle norme sulla competenza giurisdizionale, sia quelle contenute nella convenzione di Bruxelles che nel regolamento Bruxelles I-bis, anche in seguito alla giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia, è stato conferito un ambito di applicazione più ampio, che travalica i confini del contenzioso intracomunitario.

Nel caso Owusu e nel parere relativo alla conclusione della nuova convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la Corte, infatti, ha esplicitamente chiarito che l’ambito di applicazione delle norme sulla competenza contenute nella convenzione di Bruxelles e del regolamento Bruxelles I490 non deve considerarsi limitato alle situazioni puramente intracomunitarie. Pertanto, in via estensiva, considerando che la disciplina contenuta in altri regolamenti relativi alla procedura civile internazionale ha un contenuto similare, a cui si uniforma anche quella del regolamento sulle successioni transnazionali, deve dedursi che, anche in questo caso, l’ambito di applicazione non sarà meramente intracomunitario.

Sul punto è stato correttamente osservato che le norme sulla competenza giurisdizionale, nell’ambito del regolamento, non sono subordinate alla sussistenza di una condizione di applicabilità ratione personae, come avviene invece nel sistema dl regolamento (CE) n. 44/2001 o del regolamento (CE) n. 2201/2003, né è previsto un richiamo espresso a regole nazionali di giurisdizione residue491. Ciò posto, poiché il sistema delle competenze giurisdizionali dettato dal regolamento sulle successioni è sostanzialmente autonomo ed è stato concepito come sistema di titoli di giurisdizione completo ed elaborato per andare a sostituire integralmente le norme interne degli Stati membri, ne consegue che in mancanza

eviterebbe l’incertezza derivante dal diverso trattamento di situazioni intra-europee, soggette ad una disciplina uniformata, e situazioni che vedano coinvolti Stati terzi, per cui risulterebbero applicabili criteri nazionali residuali. Inoltre la previsione di norme a carattere erga omnes eviterebbe la sperequazione che si potrebbe creare disciplinando in modo diverso, situazioni simili. Da ultimo una simile uniformazione sarebbe garanzia di un miglior coordinamento tra le norme sulla competenza giurisdizionale e quelle sul riconoscimento delle decisioni, DAVÌ,ZANOBETTI, Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni, cit., p. 196, spec. nota 3.

Nondimeno, tale ambizioso obiettivo non è stato raggiunto, sebbene auspicato durante i lavori preparatori, neppure con il regolamento (UE) 1215/2012 di revisione del regolamento (CE) 44/2001 e divenuto applicabile a partire dal 10 gennaio 2015. La proposta di eliminare il ricorso in via residuale alle norme nazionali degli Stati membri non ha trovato accoglimento. Si veda in proposito l’analisi comparatistica contenuta nello «Study on Residual Jurisdiction (Review of the Member States’ Rules concerning the ‘Residual Jurisdiction’ of their Courts in Civil and Commercial Matters pursuant to the Bruxelles I and II Regulations)» svolto su incarico della Commissione da A.NUYTS E K.A. SZYCHOWSKA e pubblicato nel

2007, consultabile al seguente indirizzo

http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf. In tale studio si sottolinea l’opportunità di tale scelta ma anche le difficoltà connesse al perseguimento di un simile obiettivo.

490 Nondimeno, la maggior parte delle regole di competenza uniformi contenute nel regolamento

Bruxelles I-bis sono applicabili soltanto se il convenuto è domiciliato in uno Stato membro (artt. 4 e 5 del regolamento Bruxelles I bis, che hanno sostituito gli artt. 2 e 3 del regolamento Bruxelles I) mentre le norme di competenza nazionali continuano ad essere determinati per regolamentare la posizione di un convenuto domiciliato in uno Stato terzo (art. 6 del regolamento Bruxelles I-bis, art. 4 del regolamento Bruxelles I). Si veda BONOMI,WAUTELET, Il regolamento europeo sulle successioni, cit., pag. 10.

491 FERACI, La nuova disciplina europea della competenza giurisdizionale in materia di successioni mortis causa, in Cuadernos de Derecho Transnacional, 2013, Vol. 5, Nº 2, pp. 291-314, disponibile al seguente indirizzo http://e- revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/1818/849.

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della designazione di un giudice internazionalmente competente sulla base del regolamento, rispetto ad una determinata controversia, nessun giudice potrà conoscerne.

A ciò si aggiunga che le regole dettate dal regolamento non hanno come unico scopo quello di ripartire la potestas iudicandi tra le autorità degli Stati membri, ma hanno anche l’obiettivo di chiarire in quali casi questa possa ritenersi sussistente anche nei rapporti con Stati terzi.

Ciò posto se il de cuius aveva la propria residenza abituale in uno Stato vincolato dal regolamento, i giudici di tale Stato saranno chiamati a statuire sull’intera successione, secondo quanto dispone l’articolo 4. Nondimeno, se il de cuius aveva la sua ultima residenza abituale in uno Stato terzo, la competenza di uno degli Paesi vincolati potrebbe comunque sussistere applicando i criteri che disciplinano le ipotesi di competenza sussidiaria contenuti nell’articolo 10, ovvero sulla base del criterio del forum necessitatis previsto dall’articolo 11.

Vi sono poi le ipotesi in cui il tribunale adito deve o può rimettere la competenza ad altro foro, a seconda che ricorra l’ipotesi disciplinata dall’articolo 5 (che prevede un espresso accordo di scelta del foro tra le parti interessate alla successione in seguito ad una valida professio iuris da parte del de cuius) ovvero quella dell’articolo 6 (che in caso di professio

iuris, in mancanza di espressa professio fori, lascia al giudice la discrezionalità di decidere se

rimettere la competenza dinanzi al giudice dello Stato la cui legge è stata scelta per regolamentare la successione nei suoi profili sostanziali). Vi sono poi le ipotesi contemplate dagli articoli 10, paragrafo 2, e 12 in cui il giudice può decidere di limitare la propria competenza e la procedura ad alcuni beni della successione, escludendone altri492.

Ne consegue che il regolamento successioni non lascia più alcun margine per l’applicazione delle norme nazionali relative alla competenza giurisdizionale. Se i giudici di uno degli Stati vincolati dal regolamento non risultano competenti in base a nessuno dei titoli previsti dal testo europeo, dovranno declinare la loro competenza, ai sensi dell’articolo 15, non potendo ricorrere alle norme nazionali di fonte interna.

Tutto quanto sopra porta quindi a concludere che, sebbene il capo dedicato alla legge applicabile abbia espressamente portata erga omnes e quello sulla competenza giurisdizionale sia sfornito di tale carattere, l’effetto che ne discende sarà il medesimo, essendo entrambe le tipologie di norme destinate a sostituire interamente, ovviamente nell’ambito rationae

materiae di riferimento, le norme in vigore all’interno dei singoli Stati membri, facendo salve

in ambo i casi le convenzioni internazionali in vigore, nei limiti di quanto dispone al riguardo l’articolo 75493.

Per ciò che attiene alla tipologia di competenza che il regolamento è deputato a disciplinare, soccorre il contenuto dell’articolo 2, ove si evidenzia che è «impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni di successione».

Ne discende che la disciplina sovranazionale si occupa unicamente della competenza internazionale e non anche la competenza interna, per la quale non risulterebbe di alcuna utilità, e che, pertanto, continuerà ad essere regolata dalle norme processuali di ciascuno

492 Si vedano al riguardo i commenti di MARONGIU BUONAIUTI, Art. 10, in Calvo Caravaca, Davì,

Mansel (eds.), The Eu Succession Regulation. A Commentary, Cambridge, 2016, p. 186 ss.; ID., Art. 12, in Calvo

Caravaca, Davì, Mansel (eds.), The Eu Succession Regulation, cit., p. 209 ss.; BONOMI, WAUTELET, Le Droit

Européen des Succession. Commentaire du Règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012, II ed., Bruxelles, 2016, p. 228 ss. 493 ZANOBETTI, Art. 75, in Calvo Caravaca, Davì, Mansel (eds.), The EU Succession Regulation, cit., p. 831

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Stato membro494. Invero, le stesse considerazioni valgono per le ipotesi di litispendenza e connessione internazionale previste dal regolamento, ovvero gli articoli 17 e 18, sebbene in termini non strettamente analoghi495, nonché quelle relative al riconoscimento delle decisioni e degli altri atti, la cui disciplina è contenuta negli articoli da 39 a 61, le quali sono deputate a regolamentare delle questioni che presentino degli elementi di estraneità496.

Invero, il regolamento fa chiaramente riferimento agli organi giurisdizionali di uno Stato membro e non ad uno specifico tribunale di un dato luogo, poiché sono norme che tendono ad individuare l’ordinamento a cui appartiene l’organo giurisdizionale che risulta munito, facendo applicazione dei previsti titoli, della relativa competenza, ovvero, secondo la terminologia comune, giurisdizione, a regolare e dirimere le varie questioni successorie. Ne consegue che quale sia il giudice competente dal punto di vista del diritto interno, è una questione che andrà risolta sulla base delle norme procedurali nazionali497.

Parimenti per ciò che riguarda le norme di diritto internazionale privato materiale contenute nel regolamento, ovvero quelle che introducono e disciplinano il nuovo certificato successorio europeo, previsto dagli articoli 61 e seguenti, le considerazioni che si impongono, alla luce di quanto dispone l’articolo 62, sono della medesima natura. Il certificato viene rilasciato unicamente «per essere utilizzato in un altro Stato membro». Ne consegue che per ciò che riguarda le situazioni puramente interne, queste saranno documentabili facendo ricorso ad atti previsti da ciascun ordinamento interno.

Per ciò che attiene all’applicazione ratione temporis delle norme concernenti la competenza giurisdizionale soccorre ancora una volta l’articolo 4, laddove viene

494 La dottrina sul punto è concorde e non sembrano poter residuare dubbi di sorta. D’altronde tale

interpretazione discende anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Sempre nel caso Owusu, 1 maggio 2005, aff. C-281/02, in Racc., 2005, p. I-1383, punto 25, la Corte ha riconosciuto che l’applicazione delle regole di competenza della convenzione di Bruxelles «presuppone l’esistenza di un elemento di estraneità». Questa conclusione si impone, a fortiori, come evidenziato da BONOMI,WAUTELET, Il Regolamento europeo sulle

successioni, cit., p. 13, nel caso del regolamento, «le cui regole di competenza intendono regolare unicamente la

competenza internazionale (o giurisdizionale) dei tribunali degli Stati membri, queste regole in genere non riguardano la competenza territoriale interna e, come indicato all’art. 2, lasciano impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni relative alla successione (competenza interna ratione

materiae)».L’aspetto era stato già evidenziato anche per ciò che riguarda la legge applicabile e i conflitti di legge

sia supra cap. II, che dalla dottrina sul punto. Come osservato da DAVÌ, ZANOBETTI, Il nuovo diritto

internazionale europeo delle successioni, cit., p. 25, «è […] evidente che il presupposto dell’esistenza di un conflitto

di leggi è implicito nella funzione stessa del regolamento». Nello stesso senso si sono espressi MARONGIU

BUONAIUTI, Art. 4, in The EU Succession Regulation, in Calvo Caravaca, Davì, Mansel (eds.), cit., p. 150 ss.;

NOURISSANT, in G. Khairallah, M. Revillard, p. 20, che ha osservato come un’indicazione in tal senso è contenuta nel regolamento nel considerando 7 laddove si fa riferimento alle successioni «con implicazioni transfrontaliere». Dello stesso avviso anche BIAGIONI, L’ambito di applicazione del regolamento sulle successioni, in P.

Franzina, A. Leandro (a cura di), cit., p. 52 ss. e DUTTA, in Münchener Kommentar, Art. 1, EuErbVO, n. 36.

495 Se, infatti, casi di litispendenza e connessione possono porsi anche tra procedimenti pendenti innanzi

a due giudici dello stesso paese, il riconoscimento delle decisioni o atti stranieri non si pone, ovviamente, nelle situazioni puramente interne.

496 D’altronde le questioni di connessione e litispendenza internazionale si pongono proprio in quanto,

come osservato da MARONGIU BUONAIUTI, Litispendenza e connessione internazionale, Napoli, 2008, p. 1, «pur in presenza di iniziative volte ad una integrazione sempre più ampia tra gli ordinamenti giuridici statali, […] rimane insuperato il dato della pluralità e indipendenza reciproca degli ordinamenti giuridici, riflesso della struttura della comunità internazionale come insieme di Stati indipendenti». Si vedano anche le riflessioni di generali di GAUDEMET-TALLON, Le pluralisme in droit international privé: richesses et faiblesses, Cours général de droit

international privé, in Recueil des cours, t. 312, 2005, p. 25 ss; nonché di NIBOYET M.-L., La globalisation du procés

civil international dans l’espace judiciarie europée net mondial, in Journal du droit international, 2006, p. 937 ss.

497 DÖRNER, EuErbVO: Die Verordnung zum Internationalen Erb-und Erbverfahren-srecht ist in Kraft, in ZEV,

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chiaramente indicato che le autorità compenti sono unicamente quelle del Paese in cui il de

cuius aveva la residenza abituale al «momento della morte». Ne consegue che tutto quanto

riguardi controversie di accertata natura successoria che dovessero insorgere quando la morte non è ancora sopraggiunta e, dunque, prima dell’apertura della successione, come potrebbe essere la validità di un patto successorio o una preventiva rinuncia all’eredità, esulano dal campo di applicazione del regolamento. Lo stesso, infatti, disciplina esclusivamente la competenza per i procedimenti di natura successoria, ovvero che si fondi sulle regole di diritto successorio e che quindi, normalmente, presuppongono che una successione si sia effettivamente aperta498.

Ciò posto, per le questioni riconducibili alla materia successoria ma prima che una successione si sia effettivamente aperta, il foro competente dovrà essere individuato sulla base di altri titoli di giurisdizione499 previsti dai rispettivi diritti nazionali.

Occorre altresì aver riguardo al coordinamento tra lo strumento in esame e i due nuovi regolamenti, di recente adozione, rispettivamente in materia di regimi patrimoniali tra coniugi500 e di effetti patrimoniali delle unioni registrate501.

Per ciò che attiene al primo dei due strumenti, ovvero il regolamento (UE) 1103/2016, come indicato espressamente all’articolo 1, che ne delinea l’ambito di applicazione, alla lettera d), è subito chiarito che la successione a causa di morte del coniuge risulta esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento. Nondimeno, è stata inserita nel testo, proprio

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