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S CELTA DEI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DELLE CONCESSIONI

Svolgimento della procedura S EZIONE I

S CELTA DEI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 34 Principi generali

Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri esposti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 39, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

(a) l’offerta soddisfa i requisiti, le condizioni e i criteri indicati nel bando di concessione o nell’invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara;

(b) l’offerta è stata presentata da un offerente che

(i) non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione in conformità dell’articolo 36, paragrafi da 4 a 8, e

(ii) soddisfa i criteri di selezione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in conformità dell’articolo 36, paragrafi da 1 a 3.

Articolo 35 Garanzie procedurali

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell’invito a presentare offerte o nei documenti di gara la descrizione della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi da soddisfare. Sulla base di tali informazioni, deve essere possibile individuare la natura e l’entità della concessione, affinché gli operatori economici possano decidere se chiedere di partecipare alla procedura di aggiudicazione della concessione. La descrizione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono cambiare durante i negoziati.

2. Nel corso della procedura di aggiudicazione della concessione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori garantiscono parità di trattamento a tutti gli offerenti. In particolare, non forniscono informazioni in maniera discriminatoria, il che potrebbe favorire taluni offerenti a scapito di altri.

3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore che limiti il numero di candidati ad un livello adeguato deve farlo in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi resi noti a tutti gli operatori economici interessati.

4. Le norme per l’organizzazione della procedura di aggiudicazione della concessione, comprese le norme relative alla comunicazione, alle fasi della procedura e alla tempistica, sono stabilite in anticipo e comunicate a tutti i partecipanti.

5. Qualora l’aggiudicazione della concessione comporti lo svolgimento di negoziazioni, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori rispettano le seguenti norme:

(a) se le negoziazioni si svolgono dopo la presentazione delle offerte, negoziano con gli offerenti le offerte che questi hanno presentato per adattarle ai criteri e ai requisiti indicati in conformità del paragrafo 1;

(b) non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma è considerato in riferimento alla prevista comunicazione di soluzioni specifiche o di altre informazioni riservate;

(c) possono svolgere le negoziazioni in fasi successive per ridurre il numero delle offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a presentare offerte o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell’invito a presentare offerte o nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice deve indicare se si è avvalsa di tale facoltà;

(d) valutano le offerte secondo quanto negoziato sulla base dei criteri di aggiudicazione inizialmente indicati;

(e) tengono una registrazione scritta delle delibere formali nonché di ogni altro fatto o evento rilevante ai fini della procedura di aggiudicazione della concessione. In particolare, viene assicurata con ogni mezzo adeguato la tracciabilità delle negoziazioni.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori informano quanto prima i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all’aggiudicazione di una concessione, ivi compresi i motivi per i quali hanno deciso di non aggiudicare un appalto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura.

7. Su richiesta della parte interessata, l’amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:

(a) a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua domande di

(b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 32, paragrafi 5 e 6, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

(c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o le parti dell’accordo quadro;

(d) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

8. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni di cui al paragrafo 6 relative all’appalto, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Articolo 36

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

1. Le amministrazioni aggiudicatrici specificano, nel bando di concessione, le condizioni di partecipazione in materia di:

(a) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;

(b) capacità economica e finanziaria;

(c) capacità tecniche e professionali.

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le condizioni di partecipazione a quelle in grado di garantire che un candidato o un offerente disponga delle capacità giuridiche e finanziarie nonché delle competenze tecniche e commerciali per eseguire la concessione da aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere correlati e strettamente proporzionali all’oggetto dell’appalto, tenendo conto della necessità di garantire la concorrenza effettiva.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di concessione anche la referenza o le referenze che gli operatori economici devono presentare a dimostrazione del possesso delle capacità richieste. I requisiti riguardanti tali referenze sono non discriminatori e proporzionati all’oggetto della concessione.

2. Per quanto riguarda i criteri di cui al paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. In tal caso deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti

aggiudicatori possono richiedere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano responsabili in solido dell’esecuzione dell’appalto.

3. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 22 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

4. Gli Stati membri adottano le norme necessarie per la lotta contro il clientelismo e la corruzione e per prevenire i conflitti di interessi, tese a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

Per quanto riguarda i conflitti di interessi, le misure adottate si limitano allo stretto necessario per prevenire o eliminare gli eventuali conflitti individuati. In particolare, esse consentono di escludere un offerente o un candidato dalla procedura soltanto qualora non si possa ovviare al conflitto di interessi con altri mezzi.

5. È escluso dalla partecipazione alla concessione il candidato o l’offerente condannato con sentenza definitiva per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:

(a) partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio30; (b) corruzione, secondo la definizione di cui all’articolo 3 della convenzione

relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea e all’articolo 2 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio31, nonché corruzione secondo la definizione contenuta nella legislazione nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’operatore economico;

(c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziarie delle Comunità europee32;

(d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI33 ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere un reato quali definiti all’articolo 4 della stessa decisione quadro;

(e) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all’articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio34.

L’obbligo di escludere un candidato o un offerente dalla partecipazione a una concessione si applica anche qualora la condanna con sentenza definitiva riguardi i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona avente potere di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del candidato o dell’offerente.

30 GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42.

31 GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54.

32 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

33 GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

6. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla concessione qualora l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore è a conoscenza di una sentenza passata in giudicato che dichiari che detto operatore non è in regola con gli obblighi concernenti il pagamento di imposte o di contributi di previdenza sociale in conformità delle disposizioni giuridiche del paese in cui è stabilito o di quelle dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.

7. Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possano escludere qualsiasi operatore economico dalla partecipazione all’aggiudicazione della concessione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

(a) se sono a conoscenza di altre gravi violazioni delle norme del diritto nazionale e dell’Unione europea volte a tutelare gli interessi pubblici compatibili con il trattato;

(b) se l’operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se i suoi beni sono amministrati da un liquidatore o dal giudice, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha sospeso l’attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi delle leggi e dai regolamenti nazionali;

(c) se l’operatore economico ha evidenziato gravi e persistenti carenze nel rispetto di requisiti sostanziali nel quadro di precedenti concessioni di natura simile con la medesima amministrazione aggiudicatrice o con il medesimo ente aggiudicatore.

Per applicare i motivi di esclusione di cui al primo comma, lettera c), le amministrazione aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori offrono un metodo di valutazione dell’esecuzione del contratto basato su criteri obiettivi e misurabili e applicato in maniera sistematica, coerente e trasparente. La valutazione dell'esecuzione è comunicata all’operatore economico in questione, al quale deve essere data la possibilità di opporsi alle conclusioni e ottenere tutela giurisdizionale.

8. Qualsiasi candidato od offerente che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi da 5 a 7 può fornire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore prove che dimostrino la sua affidabilità nonostante l’esistenza di motivi di esclusione.

9. Gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. Su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri le informazioni relative ai motivi di esclusione elencati nel presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell’articolo 88 della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE].

Articolo 37 Fissazione dei termini

1. Nel fissare i termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte,

2. Qualora le domande o le offerte soltanto possano essere presentate soltanto previa visita dei luoghi o previa consultazione in loco della documentazione allegata ai documenti di gara, i termini fissati per la presentazione delle domande sono prorogati, in modo tale che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte.

Articolo 38

Termini di presentazione delle domande di partecipazione alla concessione

1. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedano a una concessione, il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del bando.

2. Il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto di cinque giorni se l’ente aggiudicatore accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica ai sensi dell’articolo 25.

Articolo 39

Criteri di aggiudicazione delle concessioni

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva che consentano di individuare un vantaggio economico complessivo per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore.

2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all’oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore.

Tali criteri garantiscono una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori verificano efficacemente che le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore indica nel bando o nei documenti di gara la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri fissati al paragrafo 1 o elenca tali criteri in ordine decrescente di importanza.

4. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basino l’aggiudicazione delle concessioni sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2.

Tali criteri possono includere, oltre al prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti criteri:

(a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;

(b) per le concessioni di servizi e le concessioni che comportano la progettazione di lavori, si può tener conto dell’organizzazione, delle qualifiche e dell’esperienza del personale incaricato dell’esecuzione della concessione in oggetto, con la conseguenza che, dopo l’aggiudicazione della concessione il personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, i quali devono verificare che tali sostituzioni garantiscano un’organizzazione e un livello qualitativo equivalenti;

(c) il servizio post-vendita e l’assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione;

(d) lo specifico processo di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del ciclo di vita di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14), nella misura in cui tali criteri riguardano fattori direttamente coinvolti in tali processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti.

5. Nel caso di cui al paragrafo 4, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore precisano, nel bando di gara, nell’invito a presentare un’offerta o nei documenti di gara, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

L’amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni oggettive, indica i criteri in ordine decrescente d’importanza.

Articolo 40

Calcolo dei costi del ciclo di vita

1. I costi del ciclo di vita comprendono, per quanto pertinente, tutti i seguenti costi del ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o dei lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14):

(a) costi interni, compresi i costi relativi all’acquisizione (come i costi di produzione), l’uso (come il consumo energetico e i costi di manutenzione) e il fine vita (come i costi di raccolta e riciclaggio);

(b) costi esterni ambientali direttamente connessi al ciclo di vita, a condizione di poterne determinare e verificare il valore monetario, che può includere il costo delle emissioni di gas serra e di altre emissioni inquinanti, nonché i costi per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

2. Se le amministrazioni aggiudicatrici valutano i costi utilizzando un approccio basato sui costi del ciclo di vita, nei documenti di gara devono indicare la metodologia adottata per il calcolo dei costi del ciclo di vita. Tale metodologia deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

(a) è stata elaborata sulla base di informazioni scientifiche o di altri criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;

(b) è stata concepita per un’applicazione ripetuta o continua;

(c) è accessibile a tutte le parti in causa.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori consentono agli operatori economici di applicare una metodologia diversa per stabilire i costi del ciclo di vita della propria offerta, a condizione che essi provino che tale metodologia soddisfa i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) ed è equivalente alla metodologia indicata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.

3. Se una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata nell’ambito di un atto legislativo dell’Unione, anche mediante atti delegati in conformità della specifica legislazione settoriale, essa viene applicata qualora i costi del ciclo di vita rientrino tra i criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 39, paragrafo 4.

L’allegato II contiene l'elenco di detti atti legislativi e delegati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 46 riguardo all’aggiornamento di tale elenco quando, in seguito all’adozione di una nuova legislazione o all’abrogazione o alla modifica di tale legislazione, tali modifiche si

rendano necessarie.

TITOLO III