Disciplina delle mansioni (art. 55)
DISCIPLINA DELLE MANSIONI
9. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e
fermo quanto disposto al sesto comma,
DISCIPLINA DELLE MANSIONI
L. 190/1985 Schema di decreto legislativo
Articolo 6
In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2103 del codice civile, come modificato dall'art. 13, L. 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi
Titolo V
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Copertura finanziaria, clausola di salvaguardia ed entrata in vigore
(artt. 56-57)
Il Titolo V (articoli 56-57) reca la copertura finanziaria del provvedimento nonché una specifica clausola di salvaguardia, e le disposizioni sull’entrata in vigore del provvedimento.
L’articolo 56, comma 1, provvede alla copertura finanziaria degli oneri, connessi alla stabilizzazione dei collaboratori e degli associati in partecipazione e alle conseguenti minori entrate contributive derivanti dalle trasformazioni in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel 2015.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento l’attuazione degli articoli da 47 a 50 “aumenterà la propensione a trasformare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la perdita contributiva conseguente alla vigenza nel 2015 dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Si ricorda, infatti, che l’articolo 1, comma 118, della L. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Lo sgravio (che non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente) riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni (ad eccezione di alcune specifiche fattispecie e settori) decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 e consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.
Alla copertura degli oneri, valutati in 16 milioni di euro per il 2015, 58 milioni di euro per il 2016, 67 milioni di euro per il 2017, 53 milioni di euro per il 2018 e
8 milioni di euro per il 2019, mediante:
quanto a 16 milioni di euro per il 2015, 52 milioni di euro per il 2016, 40
milioni di euro per il 2017, 28 milioni di euro per il 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione della L. 183/2014, di riforma del mercato del
lavoro, di cui all'articolo 1, comma 107, della L. 190/2014 (lettera a));
L’articolo 1, comma 107, della L. 190/2014 ha stanziato risorse per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della legge delega 183/2014 (cd. Jobs act), istituendo a tal fine un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con una dotazione di 2,2 miliardi di euro annui per il biennio 2015-2016 e 2 miliardi di euro a decorrere dal 201798.
quanto a 6 milioni per il 2016, 20 milioni per il 2017, 16 milioni di euro per il 2018 e a 8 milioni di euro per il 2019 mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle medesime disposizioni (lettera b));
Relativamente all'utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dalle norme di cui agli articoli da 47 a 50 e utilizzate a copertura degli oneri complessivi ai sensi dell'articolo 56, comma 1, lettera b), si rimanda al dossier redatto sul provvedimento in esame dal Servizio del Bilancio.
quanto a 7 milioni di euro per il 2017 e a 9 milioni di euro per il 2018, mediante utilizzo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione99, in misura pari a 12 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro per il
2018, al fine di garantire la necessaria compensazione sui saldi di finanza
pubblica (lettera c)).
Il successivo comma 2 prevede l’obbligo (ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della L. 196/2009) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 1, comma 2, della L. 92/2012, di assicurare, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del provvedimento in esame. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi e in particolare scostamenti rispetto alla
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Al riguardo si ricorda che parte di tali risorse sono state già in parte impegnate per la copertura finanziaria del decreto legislativo n. 22/2015 (ossia del primo decreto legislativo attuativo della legge delega n.183/2014, relativo agli ammortizzatori sociali, il quale prevede che agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 15, valutati in 751 milioni di euro per l'anno 2015, 1.574 milioni di euro per l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni di euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per l'anno 2019, 1.706 milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni di euro per l'anno 2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per l'anno 2015 e a 200 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, quanto a 114 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 14 (ossia sulle risorse già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185) e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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Il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro dall’articolo 18 comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, con quota parte delle risorse nazionali disponibili sul Fondo aree sottoutilizzate (ora Fondo sviluppo e coesione), le quali sono state destinate alle attività di apprendimento, nonché di sostegno al reddito. In tale Fondo confluiscono ora le risorse del Fondo per l'occupazione nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.
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valutazione delle minori entrate in precedenza richiamate è altresì previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda (sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) con proprio decreto, all'introduzione di un contributo
aggiuntivo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato e dei lavoratori autonomi.
Infine, si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni dì bilancio (comma 3).
Ai sensi dell’articolo 57, infine, il provvedimento in oggetto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.100.
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Tale disposizione è in linea con l’articolo 1, comma 15, della legge delega (legge n.183/2014), il quale prevede che i decreti legislativi di attuazione entrino in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale.