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1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.5 L E SANZIONI

L’ente ritenuto responsabile per la commissione di uno dei reati presupposto può essere condannato a quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e per modalità di esecuzione:

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001

1) Sanzione pecuniaria

Quando il giudice ritiene l’ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». L’entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il quantum della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

2) Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

✓ l’ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;

✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

✓ l’interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività;

✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

✓ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

✓ l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

✓ il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Quand’anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive tuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure

c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni (qui di seguito, condizioni ostative all’applicazione di una sanzione interdittiva):

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;

- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia in base al reato e alla qualifica del soggetto responsabile della commissione, come di seguito indicato:

• non inferiore a 4 e non superiore a 7 anni nei casi di condanna per uno dei delitti di cui all’art. 25, commi 2 e 3, se il reato è stato commesso da un soggetto c.d. apicale (secondo l’art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto)

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• non inferiore a 2 e non superiore a 4 anni nei casi di condanna per uno dei delitti di cui all’art. 25, commi 2 e 3, se il reato è stato commesso da un soggetto c.d. sottoposto (secondo l’art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto)

• da 3 mesi a 2 anni:

- per un delitto di cui all’art. 25, commi 2 e 3, se l’ente, prima della sentenza di primo grado, si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- per gli altri reati (diversi dall’art 25, commi 2 e 3) per i quali sono espressamente previste le sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente e vi siano fondati e specifici elementi da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il Giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 del Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

• la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

• l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

3) Confisca

Consiste nell’acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore a essi equivalente, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

4) Pubblicazione della sentenza di condanna

Consiste nella pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell’ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nonché mediante affissione nel Comune ove l’ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell’ente viene applicata una sanzione interdittiva.

Tutte le sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un Giudice penale. Il quadro sanzionatorio stabilito dal Decreto è molto severo, sia perché le sanzioni pecuniarie possono essere molto elevate, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare significativamente l’esercizio normale delle attività della società, precludendole una serie di affari.

Le sanzioni amministrative a carico dell’ente si prescrivono, salvo i casi d’interruzione della prescrizione, nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

La condanna definitiva dell’ente è iscritta nell’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell’ente: archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili, applicate agli enti ai sensi del Decreto.

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