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Lo scambio di informazioni su richiesta

Considerata la principale forma di collaborazione tra i Paesi membri, lo scambio di informazioni su richiesta35 viene attivato dall’Autorità competente di uno Stato membro, la quale invia una richiesta circostanziata e riferibile ad un caso specifico36 all’Autorità di un altro Paese membro che trasmette le informazioni domandate3738

. Laddove l’Autorità interpellata non sia già in possesso delle informazioni richieste, essa

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Cfr. CAMPANILE F., La cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in Dir. trib. intern., 2011, p. 11; CAPOLUPO S., Più incisiva la disciplina europea sulla collaborazione amministrativa nelle

imposte diretta, op. cit., p. 1315; MASTELLONE P., Cooperazione fiscale internazionale e scambio di informazioni, in CORDEIRO GUERRA R., Diritto tributario internazionale, Padova, 2012, p. 249;

SANTACROCE B., Tra gli stati comunicazioni più trasparenti, in Il Sole – 24 ore, 12 marzo 2011, p. 31; SAPONARO F., Lo scambio di informazioni e i nuovi provvedimento contro la frode in materia fiscale, in Scambio di informazioni fiscali nell’Unione europea, op. cit., pp. 106 e ss; VALENTE P., La Dir. n.

2011/16/UE: nuovi standards nello scambio di informazioni tra Stati, in Quotidiano Legale, 28 dicembre

2012.

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La richiesta non può avere contenuto generico per evitare che la procedura si trasformi in una

fishing expedition.

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Si tratta delle informazioni di cui all’art. 1.1 della direttiva.

Nemmeno in questo nuovo provvedimento, il legislatore comunitario si è occupato di dare una precisa definizione del termine « informazioni ». In armonia con quanto affermato dalla più autorevole dottrina in merito alla stessa questione posta per la direttiva 77/799/CEE, è da ritenere che si possano trasmettere documenti, esiti di indagini, attestazioni ufficiali e qualsiasi altro elemento necessario per meglio definire il caso concreto.

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Nel definire lo scambio di informazioni su richiesta l’articolo 3.8 afferma che questa tipologia di scambio è quella basata « su una richiesta effettuata dallo Stato membro richiedente allo Stato membro

interpellato in un caso specifico ».

L’art. 5 rubricato « Procedura che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta » dispone che « su

richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata trasmette all’autorità richiedente le informazioni previste all’articolo 1, paragrafo 1, di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un’indagine amministrativa ».

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deve provvedere a ottenerle attraverso le necessarie indagini amministrative che devono essere effettuate come se l’Autorità agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra Autorità del proprio Stato, utilizzando i poteri istruttori di cui si avvale nello svolgimento della sua ordinaria attività all’interno del Paese. Offrendo un’adeguata motivazione, l’Amministrazione richiedente può domandare che venga effettuata un’indagine specifica.

L’Autorità interpellata gode di una certa autonomia nel reperire le informazioni richieste in quanto essa può decidere con discrezionalità se attivare o meno indagini amministrative. Nel caso in cui essa non le ritenga necessarie, dovrà darne immediata comunicazione all’Autorità richiedente, fornendo specifica motivazione. Una tale negazione potrebbe dipendere da ragioni di economia o opportunità della procedura – le informazioni potrebbero essere più facilmente reperibili da altre fonti – ma essa non rappresenta una valida ragione in base alla quale sia possibile rifiutare l’assistenza39. Se richiesto in modo esplicito dall’Amministrazione dello Stato richiedente, la trasmissione delle informazioni deve essere accompagnata da quella dei documenti originali, sempre che ciò non sia vietato dalla legislazione vigente nel Paese interpellato. In generale, l’Autorità interpellata deve trasmettere le informazioni richieste il più rapidamente possibile e, comunque, entro sei mesi dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta se l’Amministrazione interpellata non possiede le informazioni domandate; se, invece, quest’ultima Autorità è già in possesso delle informazioni domandate, la trasmissione delle stesse deve avvenire al massimo entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta (art. 7).

Si tratta ovviamente di termini derogabili sia dal punto di vista convenzionale, sia per situazioni di fatto40. In merito al primo aspetto, la direttiva dispone espressamente che, per alcuni casi specifici, tra le due Autorità possano essere convenuti termini diversi da quelli generalmente stabiliti. Per quanto riguarda il secondo aspetto, il legislatore comunitario ha previsto che, entro un mese dal suo ricevimento, l’Amministrazione interpellata possa segnalare all’Autorità dell’altro Stato membro le eventuali carenze presenti nella richiesta inoltrata e la necessità di informazioni supplementari. In questo

39

Cfr. SAPONARO F., Lo scambio di informazioni e i nuovi provvedimento contro la frode in

materia fiscale, in Scambio di informazioni fiscali nell’Unione europea, op. cit., p. 106.

40

Cfr. CAPOLUPO S., Più incisiva la disciplina europea sulla collaborazione amministrativa nelle

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caso i termini iniziano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui l’Autorità interpellata ha ricevuto le informazioni supplementari.

Inoltre, l’Amministrazione richiesta deve informare subito, o comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, l’Autorità richiedente nel caso in cui non sia nelle condizioni di trasmettere le informazioni entro il termine previsto, precisando i fatti che ostacolano il rispetto del termine e la data entro la quale si ritiene sarà possibile effettuare la comunicazione.

Infine, l’Autorità richiesta può chiedere all’Autorità richiedente di inviare un riscontro in merito alle informazioni trasmesse. Esso – si tratta di un vero e proprio feedback – deve essere inviato entro tre mesi da quando sono noti i risultati dell’utilizzo delle informazioni richieste, fatte salve le norme sulla riservatezza in ambito fiscale e la protezione dei dati applicate nello Stato membro richiesto (articolo 14).

La fissazione di precisi termini entro i quali deve avvenire lo scambio di informazi oni su richiesta rappresenta uno dei profili più innovativi della direttiva. L’introduzione di un rigoroso termine di scadenza si pone in aperto contrasto con la vecchia disciplina della direttiva 77/799/CEE, la quale genericamente prevedeva che lo scambio dovesse avvenire « con la massima sollecitudine ». Alla luce del fatto che proprio questa poca precisione temporale entro cui doveva avere luogo la trasmissione era una delle cause della ridotta efficacia della collaborazione, l’introduzione dei termini evidenzia la volontà del legislatore comunitario di stimolare e rendere più efficiente la cooperazione amministrativa41.

Infine, confrontando la direttiva 2011/16/UE e il Commentario al Modello OCSE, non si rilevano particolari differenze per quanto concerne lo scambio di informazioni su richiesta. E’, però, da evidenziare come solo recentemente42 il Commentario (paragrafi 10.4, 10.5 e 10.6) abbia previsto dei termini entro i quali debba avvenire la trasmissione delle informazioni. In questo specifico ambito, il Commentario riprende quanto stabilito dalla direttiva (due mesi se le informazioni sono in possesso dell’Amministrazione; sei

41

Cfr. CARAM A., Enhancing International cooperation among tax Authorities in the assessment

and the recovery of taxes: the proposals for new European directives, op. cit., p. 637; SAPONARO F., Lo scambio di informazioni e i nuovi provvedimento contro la frode in materia fiscale, in Scambio di informazioni fiscali nell’Unione europea, op. cit., p. 106.

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Cfr. OCSE, Update to article 26 of the OECD Model Tax Convention and its Commentary, 17 luglio 2012, in http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/120718_Article 26-ENG_no cover (2).pd.

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mesi se sono necessarie delle indagini) e precisa che i termini sono derogabili sia nel caso in cui i Paesi contraenti abbiano concordato limiti temporali più stretti o più ampi, sia quando l’Autorità richiesta necessiti di più tempo per effettuare le indagini a causa della natura complessa della richiesta. Inoltre, il paragrafo 10.6 del Commentario precisa che le informazioni trasmesse oltre i termini stabiliti si considerano scambiate in conformità con quanto previsto dal Commentario stesso, chiarendo così che non può essere sollevata nessuna obiezione in merito all’uso o all’ammissibilità di quei dati che sono stati inoltrati dopo il limite temporale convenuto tra le Autorità competenti o previsto dal paragrafo 10.4.