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SCHEDA PER LA PUBBLICITÀ STRAORDINARIA

Nel documento TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE FALLIMENTARE (pagine 64-70)

C.0. FORMAZIONE DEI LOTTI

3.0. SCHEDA PER LA PUBBLICITÀ STRAORDINARIA

FALLIMENTO N° 126/2018 NEW LINE SAS DI GHIZZO EMANUEL & C.

e del signor EMANUEL GHIZZO

LOTTO 1° SCHEDA PER PUBBLICITÀ

DIRITTO VENDUTO: PROPRIETÀ per l’intero.

UBICAZIONE: Farra di Soligo, in Via Campestrin n° 4/A.

TIPOLOGIA: fabbricato produttivo con area scoperta.

COMPOSIZIONE: L’immobile in oggetto è un fabbricato, la cui destinazione è produttiva, Il piano terra di questo immobile è composto da una zona uffici, servizi e dall’officina artigianale, con SEL di circa m2 249,27.

Il piano primo con SEL di m2 92,30 è adibito a laboratorio pompe iniezione, mentre l’interrato con SEL di m2 95,20 è il magazzino dei pezzi di ricambio.

La superficie commerciale dell’immobile, in ragione della superficie principale e della concorrenza delle superfici secondarie ragguagliate ai rispettivi rapporti mercantili misura complessivamente m2 547,67.

ACCESSI DA: diretto dalla strada comunale Via Campestrin.

DESCRIZIONE CATASTALE:

Il fabbricato è censito all’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio Servizi Catastali (Catasto Terreni e Fabbricati), Comune di Farra di Soligo, Catasto dei Fabbricati, Sezione C, Foglio di Mappa N° 5, Mappale N° 1631:

Sub. 3 - Via Campestrin piano T-1, Categoria D/1 - R.C. Euro 1.820,52.

CONFINI: L'intero mappale confina da Nord e poi in senso orario con i seguenti mappali 384 – 1351 – 1354 – 2907 – 2595.

VALORE DI STIMA: € 135.000,00 (in lettere euro centotrentacinquemila/00) pari ad € 246,50/metro quadrato.

PREZZO A BASE ASTA: € 98.000,00 (in lettere euro novantottomila/00) pari ad € 178,94/metro quadrato.

VARIAZIONE CATASTALE: Necessita di variazione catastale, la spesa presunta di

€ 1.500,00 è indicata nella voce seguente.

DOCUMENTAZIONE URBANISTICA:

1) A seguito della domanda presentata in data 25 febbraio 1986 al protocollo n° 1297 dai proprietari iniziali, il sindaco del Comune di Farra di Soligo in data 12 febbraio 1988 rilasciava la concessione edilizia in sanatoria n° 11 con oggetto "costruzione magazzino artigianale”.

2) I proprietari iniziali hanno presentato in data 20 novembre 1987 la richiesta per

“ampliamento ed accorpamento fabbricati ad uso artigianale mediante la demolizione di fabbricati esistenti”, per la quale il Sindaco del Comune di Farra di Soligo in data 27 luglio 1988 ha rilasciato la Concessione Edilizia n° 173/87 con protocollo n° 7371.

3) I lavori della costruzione sono iniziati in data 17 ottobre 1988.

4) Il soggetto fallito in data 2 ottobre 1989 ha presentato una variante in corso d’opera al fabbricato di cui alla concessione 173/87 per “trasformazione del medesimo da magazzino edile ad officina meccanica e realizzazione recinzione”, il Sindaco del Comune di Farra di Soligo in data 6 marzo 1990 ha rilasciato la Concessione Edilizia n° 173/87 con protocollo n° 7619.

5) I lavori della variante sono iniziati in data 6 marzo 1990.

6) Il soggetto fallito in data 17 ottobre 1990 ha presentato una variante in corso d’opera,

il Sindaco del Comune di Farra di Soligo in data 12 dicembre 1990 ha rilasciato la Concessione Edilizia n° 173/87 con protocollo n° 8399.

7) Le strutture sono state collaudate dall’architetto Antonio Da Re, il collaudo è stato depositato al Genio Civile di Treviso in data 5 ottobre 1990 al n° 3955.

8) L’ufficio del Genio Civile di Treviso ha rilasciato il certificato di conformità.

9) Al termine dei lavori, 13 dicembre 1990, il Sindaco del Comune di Farra di Soligo in data 14 dicembre 1990 ha rilasciato l’agibilità n° 173/87.

10) Il soggetto fallito in data 27 gennaio 1993 ha presentato una richiesta per la

“suddivisione immobiliare del fabbricato mediante l’installazione di parete prefabbricata”, il Sindaco del Comune di Farra di Soligo in data 15 marzo 1994 ha rilasciato la Concessione Edilizia n° 85/93 con protocollo n° 788.

11) Al termine dei lavori, 30 giugno 1994, il Sindaco del Comune di Farra di Soligo in data 28 ottobre 1994 ha rilasciato l’agibilità n° 85/93.

12) La ditta fallita in data 26 aprile 2007 ha richiesto il permesso di costruire per l’asfaltatura del piazzale e posa del sistema di raccolta/smaltimento acque piovane, il Sindaco del Comune di Farra di Soligo in data 17 settembre 2007 ha rilasciato il permesso di costruire pratica n° 64/07 protocollo n° 7298.

13) In data 26 novembre 2007 è stato redatto il certificato di conformità, fine lavori e collaudo finale presentato in data 11 dicembre 2007 al protocollo n° 21.388 del comune di Farra di Soligo.

14) La società fallita in data 11 settembre 2007 al protocollo n° 15.400 ha presentato denuncia di inizio attività edilizia per la manutenzione straordinaria del tetto.

15) In data 26 novembre 2007 è stato redatto il certificato di conformità, fine lavori e collaudo finale presentato in data 11 dicembre 2007 al protocollo n° 21.389 del comune di Farra di Soligo.

16) Il soggetto fallito in data 29 novembre 2010 ha presentato al protocollo n° 18.288 la comunicazione per lavori di sostituzione della caldaia.

17) La ditta fallita in data 28 marzo 2011 ha presentato al protocollo n° 4912 la segnalazione certificata di inizio attività per l’installazione impianto fotovoltaico in copertura composto da 84 moduli per una potenza totale di 19,32 KWp.

ABUSI: Dall’esame della documentazione si sono rilevate le seguenti difformità.

a) Il laboratorio presenta un’altezza superiore di centimetri 10.

b) Diverse modifiche interne, sia al capannone che alla zona uffici, ed esterne, in corrispondenza dell’ingresso, rispetto al progetto autorizzato.

c) Un vano interrato, ad uso magazzino ricambi, realizzato senza progetto.

d) Box prefabbricato posto adiacente all’ingresso degli uffici di m2 6,26 circa.

e) Un magazzino con struttura metallica realizzato al piano primo senza progetto.

Il punto a) non è da considerare una difformità ai sensi del comma 1 dell’articolo 34 bis (Tolleranza costruttive) del Testo unico edilizia – DPR n.380/2001 “1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro para-metro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.”

Le difformità di cui al punto b) presumibilmente sono sanabili presentando la richiesta in sanatoria per queste modifiche apportate ai sensi dell’articolo 36 comma 1 del Testo unico edilizia – DPR n.380/2001, perché come prescritto dalla norma l’intervento deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda.

L’aggiudicatario dovrà inviare al Comune una segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A. in sanatoria, soggetta ad una sanzione di euro 516,00, presentando la richiesta di sanatoria con un’unica pratica oltre ai diritti di segreteria, le marche da bollo, le spese

tecniche per la richiesta in sanatoria per un importo complessivo presunto di € 3.000,00, previa ulteriore verifica dell’iter amministrativo con il Comune di Farra di Soligo.

La difformità di cui al punto c) per la modifica strutturale, che ha comportato il ricavo di un magazzino interrato, l'aggiudicatario dovrà presentare richiesta ordinaria di Permesso di Costruire in sanatoria riguardo le modifiche apportate in difformità al permesso di costruire (concessione edilizia al momento della realizzazione).

L’interrato, dopo l’irrogazione della sanzione, non sarà né agibile né utilizzabile perché l’altezza dello stesso è inferiore a quella stabilita dalle norme comunale in m 2,20.

Considerato che la demolizione della parziale difformità non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica, ai sensi dell'art. 34 comma 2 del DPR 06 giugno 2001 n° 380, una sanzione pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, trattandosi di opere adibite ad usi diversi da quello residenziale, per un importo presunto di € 64.736,00, oltre al contributo del costo di costruzione, i diritti di segreteria, le marche da bollo, le spese tecniche per la richiesta in sanatoria per un importo complessivo presunto di

€_8.000,00, previa verifica dell’iter amministrativo con il Comune di Farra di Soligo.

Relativamente alle difformità di cui ai punti d) ed e) non è possibile presentare richiesta in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 comma 1 del Testo unico edilizia – DPR n.380/2001 perché, come prescritto dalla norma, l’abuso non risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente né al momento della realizzazione dello stesso né attualmente. L’aggiudicatario ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del DPR 06 giugno 2001 n° 380 a sua cura e spese dovrà rimuovere il box prefabbricato ed il soppalco adibito a magazzino, il cui costo presunto ammonta a circa € 5.000,00.

L’aggiudicatario dovrà, a propria cura e spese, provvedere ad ottenere, se necessario in relazione alla tipologia di attività che andrà ad insediarsi, il certificato di prevenzione

incendi conforme al D.P.R. 151/11.

In relazione alle verifiche in merito alla sanabilità delle difformità registrate sugli immobili, pur nella precipua volontà da parte di questo ausiliario di fornire dati e informazioni complete nel rispetto dell’incarico ricevuto – in ordine alle limitazioni d’indagine esposte – lo scrivente deve constatare la pratica impossibilità di fornire un quadro dettagliato, esaustivo e definitivo sul punto. D’altra parte – per la natura ed i limiti insiti del mandato rimesso all’esperto, non pare possibile intendere questo finanche teso a sostituire l’espressione che compete per legge agli uffici deputati circa i termini di ammissione delle istanze e l’indicazione dei relativi adempimenti, oneri, sanzioni e pagamenti, manifestazione che gli uffici, alle risultanze delle consultazioni svolte, rimandano all’esito dell’istruttoria conseguente alla presentazione di pratica completa di elaborati scritto-grafici di dettaglio. Alla luce di ciò, nel quadro del rispetto del mandato ricevuto e delle limitazioni rappresentate, quanto contenuto nel presente elaborato è da intendersi formulato in termini orientativi e previsionali e, per quanto attiene gli importi economici, in indirizzo prudenziale, ciò al fine di avere un quadro utile di massima per le finalità peritali.

In conclusione, pertanto, è da precisarsi che quanto indicato può essere soggetto a possibili modificazioni ovvero variazioni e che le assunzioni sono state operate in ragione della normativa vigente e dagli elementi in possesso al momento dell’elaborazione della relazione peritale.

Nel documento TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE FALLIMENTARE (pagine 64-70)

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