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N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:

Art. 4

(Procedure per il rinnovo)

Le parti concordano di sostituire il comma 6 dell'articolo 4 come segue:

"6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 6 (sei) mesi dalla scadenza del presente c.c.n.l., sarà erogata un'indennità pari al 50% del tasso di inflazione applicato al minimo tabellare.".

Le parti concordano di aggiungere all'articolo 4 il seguente comma 7:

"7. Essendo l'indennità di vacanza contrattuale un elemento provvisorio della retribuzione, la stessa cesserà di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del c.c.n.l.".

Capo II

SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

Art. 5

(Premessa) (Vedi accordo di rinnovo in nota)

Nell'ormai consolidata elasticità dei mercati, le parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente c.c.n.l.. e, allo scopo, le parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibile.

A livello regionale/provinciale od aziendale, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei lavoratori firmatarie del presente contratto s'incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d'intese aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti,

"franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti "atipici", contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.

La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, tra fonti collettive dello stesso livello e secondo il

56 criterio della successione temporale possa, fatti salvi i diritti quesiti dei lavoratori, portare anche a deroghe peggiorative rispetto a particolari istituti definiti dal presente c.c.n.l.

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N.d.R.: L'accordo 26 novembre 2014 prevede quanto segue:

T. Secondo livello di contrattazione

Le parti concordano di integrare l'art. 5 (Premessa) inserendo al 1° comma la seguente previsione:

"Le parti concordano di prevedere che la contrattazione di II livello può essere alternativamente di tipo territoriale, aziendale ed anche di filiera o particolari contesti individuati concordemente dalle parti sociali.".

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N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:

Art. 5 (Premessa)

Le parti concordano che al comma 3 dell'articolo 5 laddove riportato "le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei lavoratori firmatarie" debba intendersi "le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei lavoratori espressione delle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie".

Art. 6 (Contenuti)

Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello.

Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello.

Gli accordi di tale livello hanno durata triennale.

Le Associazioni imprenditoriali territoriali e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. territoriale, e/o aziendale di cui al Capo III del presente titolo, possono definire intese volte a modificare in tutto o in parte, anche solo in via temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionali di lavoro di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale.

57 La legge impone, ai fini dell'efficacia generale del contratto, un criterio maggioritario, relativo alle rappresentanze sindacali che lo sottoscrivono.

In base all'art. 8, comma 1, D.L. n. 138/2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 possono essere concluse attraverso la contrattazione decentrata intese finalizzate:

- alla maggiore occupazione;

- alla qualità dei contratti di lavoro;

- all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;

- all'emersione del lavoro irregolare;

- agli incrementi di competitività e di salario;

- alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali;

- agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

Le materie sono individuate nel comma 2 del citato articolo 8 e riguardano:

- gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie;

- le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale;

- i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile;

- il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

- la disciplina dell'orario di lavoro;

- le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro.

Tali intese, invece, non possono disciplinare gli aspetti inerenti:

- al licenziamento discriminatorio;

- al licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio;

- all'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro e fino a 1 anno di età del bambino;

- al licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale, per malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento.

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58 N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:

Art. 6

(Contenuti) Le parti concordano di sostituire l'articolo 6 come segue:

"1. La contrattazione collettiva di II livello riguarda materie ed istituti stabiliti dalla legge e dal presente c.c.n.l., diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.

2. Ad essa è demandata la disciplina delle seguenti materie specificatamente individuate:

a) forme di flessibilità, orari plurisettimanali e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;

b) eventuale riduzione dell'orario di lavoro (ROL);

c) determinazione dell'elemento economico "Premio produzione". Detto elemento sarà concordato tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nell'azienda tramite le risultanze di indicatori aziendali. Determinazione degli elementi economici

"Premio presenza" con la finalità di disincentivare qualsiasi forma di assenteismo e aumentare il livello di partecipazione e produttività dei lavoratori e "Indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto";

d) qualifiche o livelli esistenti in azienda correlati a mansioni non ricomprese nella classificazione del presente contratto;

e) ammissibilità e modalità di pagamento delle mensilità supplementari tramite rateizzazione;

f) deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali;

g) ampliamento della banca ore e gestione della stessa;

h) determinazione dei turni feriali;

i) eventuale ricorso a collaborazioni coordinate e continuative o a stages;

j) attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da realizzarsi per il tramite del Fondo Formazienda;

k) possibilità di stabilire diverse percentuali per il ricorso al lavoro in somministrazione a tempo determinato e a tempo indeterminato;

59 I) possibilità di prevedere una diversa articolazione e percentuale di ricorso al lavoro supplementare per i lavoratori part-time;

m) possibilità di rimodulare il periodo di prova, il periodo di preavviso ed il periodo di conservazione del posto in caso di malattia e infortunio;

n) possibilità di derogare alla durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato;

o) possibilità di stabilire percentuali diverse dei lavoratori da assumere con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in funzione di parametri quali l'area geografica, il comparto di appartenenza, i tassi di occupazione, la dimensione aziendale;

p) possibilità di prevedere specifiche ipotesi di modifica della vacanza contrattuale minima tra la stipula di un contratto a tempo determinato e l'altro (c.d. stop & go);

q) in ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il terziario, disciplina di specifiche ipotesi per l'applicazione del diritto di precedenza;

r) possibilità di individuare le ipotesi in cui sia prevista, per il contratto di lavoro intermittente, l'indennità di disponibilità e determinarne, contestualmente, l'importo che non deve, comunque, essere inferiore a quello fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

s) possibilità di modificare il piano formativo individuale dell'apprendista anche in modo difforme rispetto a quanto previsto dal presente c.c.n.l.;

t) possibilità di determinare ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore, purché nell'ambito della medesima categoria legale;

u) impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;

v) possibilità di definizione di sistemi di welfare integrativi (es. asili nido ecc.);

w) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello, anche aziendale, dal presente c.c.n.l., mediante specifiche clausole di rinvio o che siano autorizzate dalle parti mediante la sigla in assistenza.

3. Per quanto attiene gli istituti che possono dar luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa si fa riferimento a quanto previsto dalle normative di legge e dalle relative circolari esplicative nonché agli accordi interconfederali in materia. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati istituti contrattuali che, nel rispetto delle condizioni poste dalla normativa vigente, possono dar luogo agli incrementi di cui sopra: il lavoro straordinario, il lavoro supplementare, i compensi per clausole elastiche, il lavoro notturno, a turno o festivo, le ore di ROL, la banca ore ed ex festività non fruite.".

Art. 7

(Criteri guida) (Vedi accordo di rinnovo in nota)

60 Le parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto:

- la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro;

- le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività;

Le erogazioni economiche di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti.

Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminate e non utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente c.c.n.l. e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA.

Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, fino a 15 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione territoriale contenute nel presente capo.

Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la contrattazione territoriale.

Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nell'ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l'accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cui l'azienda ha la propria sede legale.

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N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:

Art. 7

(Criteri guida)

Le parti concordano di eliminare l'articolo 7.

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Art. 8

(Contrattazione territoriale: modalità di presentazione della piattaforma)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.

Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.

In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.

In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.

Le piattaforme saranno presentate dalle Organizzazioni sindacali territoriali, alle Associazioni imprenditoriali di pari livello, nonché alle Organizzazioni sindacali nazionali della FESICA-CONFSAL,CONFALS-FISALS e a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale.

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N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:

Art. 8

(Contrattazione territoriale: modalità di presentazione della piattaforma)

Le parti concordano di eliminare l'articolo 8.

Art. 9

(Modalità di verifica) (Vedi accordo di rinnovo in nota)

Qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con le previsioni di cui al presente capo si potrà procedere ad apposita segnalazione a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA e alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo di rinnovo, che procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle regole ivi definite.

L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.

In caso di controversia si potrà procedere al ricorso in sede di conciliazione tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori stipulanti il c.c.n.l., prima in sede regionale e poi a

62 livello nazionale presso la Commissione paritetica nazionale prevista dagli artt. 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sulla procedibilità.

Le parti concordano che, qualora gli accordi di secondo livello, sia territoriale che aziendale, realizzino intese in contrasto con quanto previsto dal c.c.n.l., SISTEMA COMMERCIO IMPRESA o le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente accordo potranno procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione prevista dagli artt. 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sull'applicabilità.

Qualora le potenziali controversie non trovino soluzione le stesse parti devono adire il collegio di arbitrato previsto all'art. 38 del presente c.c.n.l.

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N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:

Art. 9

(Modalità di verifica)

Le parti concordano di eliminare l'articolo 9.

Capo III

LIVELLO AZIENDALE