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Segnalazione degli illeciti

Nel documento Codice Etico e di Comportamento (pagine 34-37)

prescrizioni contenute nel Piano di prevenzione della corruzione della Società, nel Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/2001 e prestano la loro collaborazione, il loro sostegno e la loro cooperazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e all’Organismo di Vigilanza. Questa attività di collaborazione può avvenire sia su richiesta, sia di loro iniziativa con riferimento alla comunicazione dei dati, informazioni e segnalazioni. Il Personale, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito riguardante la Società di cui sia venuto a conoscenza.

23.2

Ai sensi dell’art. 54-bis, co. 1, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile, il Personale che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in

ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

23.3

Il Personale che effettua la segnalazione gode della tutela dell’anonimato in ogni contesto inerente alla segnalazione.

23.4

A tale scopo, Milano Ristorazione si è dotata di una policy

consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito www.milanoristorazione.it e di una piattaforma informatica di segnalazione che consente ai propri dipendenti (e a tutti ART. 23

Segnalazione

degli illeciti

(Whistleblowing)

i portatori di interesse in generale) di effettuare segnalazioni di illeciti. L’accesso alla piattaforma è reso possibile per i dipendenti, attraverso la rete intranet nello spazio dedicato all’anticorruzione, sezione Whistleblowing; per tutti gli altri stakeholder, il link per inoltrare le segnalazioni è pubblicato sul sito web di Milano

Ristorazione, sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/

Dati ulteriori/Whistleblowing”. Lo scopo dello strumento è quello di facilitare la segnalazione da parte dei lavoratori (dipendenti a tempo indeterminato o determinato, nonché collaboratori) di comportamenti che possano costituire illeciti, in particolare di natura corruttiva, proteggendo il segnalante da qualsiasi trattamento ingiustificato. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) tutela la riservatezza dei dati secondo le norme previste. Possono essere, inoltre, impiegate le ulteriori forme di segnalazione:

a) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di Milano Ristorazione tramite mail a RPCT@milanoristorazione.it o per posta all’indirizzo RPCT di Milano Ristorazione S.p.A.

Via Quaranta n. 41 – 20139 Milano;

b) all’Ufficio competente in materia di procedimenti disciplinari di Milano Ristorazione S.p.A. Via Quaranta n. 41 – 20139 Milano o alla mail UPD@milanoristorazione.it;

c) al Responsabile della struttura di appartenenza;

d) all’OdV di Milano Ristorazione S.p.A. Via Quaranta n. 41 – 20139 Milano o alla mail odv@milanoristorazione.it.

La segnalazione presentata a uno dei soggetti indicati alle lett. b) e c) o ricevuta da qualsiasi altro dipendente dell’Azienda deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro, nonché all’Organismo di Vigilanza per gli aspetti di propria competenza.

La segnalazione può anche essere presentata con le seguenti modalità:

e) mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato, whistleblowing@milanoristorazione.it.

In tal caso, l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o dall’Organismo di Vigilanza, in relazione agli aspetti di propria competenza, che ne garantiranno la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;

f) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”

oltre all’indirizzo del destinatario.

23.5

I Destinatari delle segnalazioni adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato l’anonimato del segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità ai sensi dall’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 e del D. Lgs. 231/2001. Ai sensi art. 54-bis, co. 4, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

23.6

Le disposizioni a tutela dell’anonimato di cui al presente articolo, oltreché quelle di esclusione dell’accesso documentale, non si applicano nei casi in cui la legge non lo consenta, come nel caso di indagini penali, tributarie e amministrative.

23.7

I dipendenti, che a qualunque titolo vengano a conoscenza della segnalazione e dell’identità del segnalante, sono tenuti al rispetto dell’obbligo di riservatezza.

23.8

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito

disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

23.9

Nel caso in cui il dipendente ritenga di aver subito una

discriminazione, per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta

discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed all’Organismo di Vigilanza, ognuno per gli aspetti di propria competenza.

23.10

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l’Organismo di Vigilanza, ognuno per gli aspetti di propria competenza, in collaborazione con l’ufficio procedimenti

disciplinari, valutata la sussistenza degli elementi, effettuano la segnalazione della situazione al dirigente sovraordinato al dipendente che ha operato la discriminazione.

23.11

Il dirigente/responsabile valuta tempestivamente l’opportunità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa; verifica se ricorrono gli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

23.12

L’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si trasmettono reciprocamente e senza indugio notizie circa le ipotesi di violazione di cui sono venuti a conoscenza.

Vigilano sull’applicazione del Codice e delle disposizioni previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Società i dirigenti/responsabili di ciascuna struttura, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e l’OdV.

24.1

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura la diffusione della conoscenza del Codice nella Società, il

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