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6.2 In Spagna

4.1.1 Segue: il n 1 dell'art 360-bis

Per quanto concerne il primo motivo di inammissibilità, contenuto in una norma di difficile lettura e piuttosto generica nell’individuare la sua portata applicativa, si è voluto imporre al ricorrente l’onere di un preventivo e attento vaglio riguardo l’uniformità o meno delle questioni di diritto decise dal provvedimento impugnato rispetto all’orientamento della Suprema Corte.

158 In questo senso anche A. Briguglio in Chi ha paura del filtro?, in Judicum.it.

159

In questo senso anche S. Menchini, in La Riforma della giustizia civile, Edizioni 69- 2009, Utet Giuridica.

Con la conseguenza che, se il provvedimento impugnato è conforme all’orientamento della Corte, il superamento dell’ostacolo di ammissibilità del motivo dipenderà dalla validità degli argomenti per confermare o mutare l’orientamento stesso, in mancanza dei quali il ricorso sarà dichiarato inammissibile senza alcun particolare obbligo da parte della sezione (filtro, Semplice o Tributaria) della Corte di soffermarsi nell’esame del motivo stesso.

Il ricorso verrà quindi dichiarato ammissibile quando i motivi in esso contenuti riguardano nuove fattispecie o offrano elementi tali per consentire ai giudici il mutamento del proprio orientamento prevedendo cosi una interpretazione evolutiva della giurisprudenza.

In sostanza, l’obiettivo della novella è di raggiungere una fortissima valorizzazione del precedente che sembra, ancora una volta, avvicinare il nostro ordinamento a quelli del common law e al principio dello stare

decis.

E’ noto infatti che nel nostro sistema giudiziario il giudice non è tenuto in alcun modo ad uniformare la sua interpretazione a quella di precedenti pronunce. Alla luce di questo intervento però il precedente, e il principio di diritto di cui è portatore, assume un carattere per certi versi normativo venendo applicato ad una diversa fattispecie in fatto, ma analoga in diritto. In altri termini, dal precedente si ricava in via di interpretazione una norma giurisprudenziale applicabile al caso concreto.

In questa prospettiva, come ha notato la dottrina160, si pone però nel nostro ordinamento il problema di chiarire (a) quando una giurisprudenza dà vita ad un vero è proprio orientamento e (b) se i precedenti conformi della Corte devono essere unanimi o soltanto prevalenti per costituire un orientamento.

Spetterà alla Cassazione fornire i criteri di giudizio valutando di caso in caso la presenza o meno di un orientamento consolidato applicabile o meno alla materia da decidere.

Viene però da chiedersi cosa accadrà nell’ambito del giudizio di legittimità tributario dove, come si è visto161, orientamenti contrastanti sulla stessa questione sono sorti anche tra gli stessi collegi che compongono la quinta sezione.

Il rischio è che questo strumento resti inefficace, almeno nell’ambito tributario, fin quando si formerà una giurisprudenza uniforme e coerente. Ulteriore obiettivo della novella è di forzare il ricorrente ad un attento vaglio dei precedenti al fine di escludere la presentazione di impugnazioni ripetitive o di argomentare in modo convincente sull’unicità-difformità del caso dal precedente.

Qui però si apre un problema sottovalutato al momento della novella, vale adire l’esigenza della conoscibilità o pubblicità legale del precedente da parte del ricorrente e del controricorrente.

160

In questo senso anche S. Menchini, in La Riforma della giustizia civile, Edizioni 69- 2009, Utet Giuridica.

161

Anche la Corte162 ha recentemente ricordato l’importanza di questo tema affermando che “il privato ha il diritto di sapere con certezza quali siano

le regole in vigore nel momenti in cui agisce, siano esse legali o giurisprudenziali”.

Peraltro la conoscibilità del precedente è garantita dall’art. 24 della Costituzione, oltre che dagli artt. 6 e 13 Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU) in quanto presupposto per l’esercizio del diritto di difesa.

Nell’odierna organizzazione dell’ordinamento giudiziario delle corti di merito non è previsto però alcun sistema di pubblicità ufficiale e certificata che si occupi di divulgare gli orientamenti unitari su questioni di diritto. Allo stesso modo anche all’interno della Corte di legittimità non è stata istituita una struttura preposta alla pubblicità delle decisioni.

L’ufficio del massimario non ha tra le sue missioni le certificazioni dei testi integrali delle sentenze, limitandosi a riportare le massime con le inevitabili incompletezze nel redigere la sintesi.

Oggi, come i professionisti del settore giudiziario ben sanno, la ricerca dei precedenti è lasciata all’abilità e all’intraprendenza delle parti.

Sarebbe quindi opportuno che la Corte si adoperasse per instaurare un sistema di pubblicità dei precedenti organizzandoli per materia e tipologia della questione di diritto.

Un altro punto debole della nuova disciplina è costituito dal fatto che nella

decisione di inammissibilità viene in rilevo una valutazione di carattere sostanziale che evidentemente presta il fianco a decisioni altamente discrezionali del giudice.

In altri termini, la nuova causa di inammissibilità comporta un controllo del magistrato sul contenuto dei motivi di ricorso che non è, come nelle altre categorie di inammissibilità163, meramente formale-rituale, ma implica una vera e propria valutazione sulla meritevolezza delle censure sotto il profilo nomofilattico.

Il legislatore avrebbe più opportunamente potuto ricondurre queste ipotesi all’interno della categoria dell’infondatezza del merito. Questa considerazione è condivisa dalla maggior parte della dottrina secondo cui nuova la fattispecie, pur se inserita nell’alveo dell’inammissibilità164, disciplina “di fatto” una ipotesi di manifesta infondatezza sostanziale nel merito dei motivi di ricorso.

In questo stesso senso anche le Sezioni Unite165 hanno affermato che “non

sopporti di essere qualificato come di inammissibilità il risultato del giudizio, se verta su un o getto, di cui la prima componente, in funzione dell’accertamento di un vizio di violazione di norma di diritto sia la

163 Nel ricorso per cassazione la inammissibilità è prevista quando: il ricorso o il controricorso non sia sottoscritto da un avvocato cassazionista (art. 665 c.p.c.), si verifica violazione della forma contenuto del ricorso (artt. 366 – 370 c.p.c.); il ricorso è proposto oltre il prescritto termine di decadenza; vi è carenza delle condizioni dell’impugnazione (interesse ad agire e legittimazione ad impugnare).

164 Poli, Il cd. Filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione,in Riv. Dir. Proc. 2009, pp. 1601 – 1614.

relazione di conformità o difformità tra interpretazione accolta dal giudice di merito a proposito delle norme applicate ed interpretazioni delle stesse , quale risulta dalla giurisprudenza di legittimità…La Corte rigetta il ricorso, perche manifestamente infondato, se, al momento in cui pronuncia la decisone di merito si presenta conforme alla propria giurisprudenza ed il ricorso non prospetta argomenti per modificarla”.

E’ evidente che il massimo collegio, senza mediare come spesso accade, ha fornito una interpretazione correttiva della disposizione dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. riscrivendo il dettato legislativo. In tal modo si è però esposta a contestazioni sotto l’aspetto costituzionale proponendo una rilettura della norma secondo principi non ricavabile dal tenore letterale.

Inoltre, la scelta del legislatore ha conseguenze anche sotto l’aspetto più strettamente processuale ove si consideri che solo in ipotesi di pronuncia di inammissibilità troverà applicazione l’art. 334 c.p.c. in materia di impugnazioni incidentali tardive.

Sarebbe quindi opportuno un intervento normativo che trasformi il requisito di ammissibilità in questione di merito da deliberarsi in camera di consiglio, aggiungendo anche la previsione di una specifica ipotesi di responsabilità aggravata diretta a sanzionare la parte che proponga ricorso non adeguatamente motivato rispetto agli ordinamenti giurisprudenziali censurati.

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