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Segue tipologie di obblighi cd relazionali.

Nel documento La cooperazione colposa (pagine 50-53)

Per quanto riguarda, più specificamente gli obblighi relazionali, essi si distinguono in diverse categorie la cui consistenza condiziona, come si vedrà infra, l’atteggiarsi del requisito della prevedibilità della condotta altrui e quindi della consistenza dell’obbligo cautelare stesso162.

Ferma la possibilità di prevedere una classificazione più ampia163, gli stessi possono essere ricondotti in tre grandi categorie.

Della prima fanno parte i c.d. obblighi sinergici o complementari, da intendersi come cautele la cui efficacia dipende dal comportamento di un’altra parte: la condotta considerata singolarmente non può, cioè, produrre un rischio idoneo a sfociare in un evento lesivo164 se

dall’altro, costituisce comportamento penalmente rilevante solo in quanto sussiste l’art. 113 c.p., cui è pertanto riconosciuta funzione incriminatrice. 161 Per le tematiche circa la distinzione rispetto al concorso di cause indipendenti e la natura dell’art. 113 c.p. in ragione della valorizzazione degli obblighi di relazione, cfr., infra, CAP. II, rispettivamente ai parr. 2 e 3. 162 Cfr., infra, CAP. II, par. 3.

163 L. CORNACCHIA, Concorso di colpe, cit., pp. 501 ss.

164 F. CAFAGGI, Profili di relazionalità della colpa. Contributo a una teoria della

50 non è accompagnata da quella dei soggetti a cui la stessa si sovrappone, con conseguente rilievo del tema della causalità cumulativa165.

Una seconda tipologia è quella degli obblighi accessori, diretti a contenere il rischio connesso all’esercizio della propria attività laddove se ne possano servire altri per commettere un fatto penalmente rilevante. La trasgressione degli stessi, che presuppongono la riconoscibilità dell’altrui comportamento, si traduce nella incauta produzione di una situazione stereotipa in cui altri inseriscono la loro condotta delittuosa. È il caso, ad esempio, di chi lascia incustoditi degli oggetti pericolosi: questi potrà incorrere in responsabilità per colpa per i delitti commessi da parte di chi se ne impossessa solo nel caso in cui per il possesso e l’uso di quegli strumenti siano richieste speciali cautele che ne limitano la disponibilità così circoscrivendo l’area del rischio consentito. La tutela giuridica dell’affidamento, in questi casi, copre le situazioni in cui si “acceda” alla condotta di un soggetto con una competenza qualificata166. Tale tipologia di obblighi assume particolare rilevanza nell’ambito di attività diacroniche ove si esige, pertanto, un dovere reciproco di affidamento caratterizzato anche dall’esistenza di obblighi relazionali a contenuto negativo, orientati a garantire la non interferenza tra i vari contributi. È ciò che accade nel campo dell’attività medico-chirurgica dove proprio la reciproca delimitazione normativa delle funzioni di competenze specialistica

che la mancata adozione di una misura complementare comporti la responsabilità per il danno complessivo derivante cumulativamente anche dall’inefficacia delle misure adottate dall’altra parte.

165 In casi simili, verificatosi un disastro derivante da calamità naturale, graverebbe sul Sindaco l’obbligo di attivarsi una volta constatata l’inerzia del Prefetto. Esempio tratto da L. CORNACCHIA, La cooperazione, cit., p. 830.

166 L. CORNACCHIA, La cooperazione, cit., p. 831, che riporta l’esempio di colui che si affida ad un professionista dotato di porto d’armi e che non ha quindi ulteriori obblighi cautelari verso terzi.

51 diventa un meccanismo di ripartizione funzionale al più efficace espletamento delle funzioni, con conseguente vantaggio per il paziente. In questo campo vige un vero e proprio obbligo giuridico di affidarsi, laddove l’affidamento sia necessario per rendere più fruibile e ottimizzare la procedura caratterizzata dall’intervento di diversi specialisti167. Tuttavia, l’esigenza di tutela del diritto alla salute, impone, secondo parte della dottrina, una cautela aggiuntiva, consistente appunto nell’evitare di ingenerare in altri soggetti che intervengono successivamente affidamenti non corrispondenti alla realtà della situazione clinica, inducendoli così a interventi non corretti o a omettere interventi al contrario necessari168.

L’ultima categoria è rappresentata dai cosiddetti obblighi eterotropi, che hanno ad oggetto il controllo del comportamento altrui o l’informazione nei confronti di terzi in situazioni in cui sussistano rapporti di sovraordinazione-subordinazione rivestite dal soggetto obbligato oppure caratterizzate da successione di interventi. In queste ipotesi, non operante il principio di affidamento, le prestazioni richieste nei confronti di terzi rientrano nella sfera di competenza del soggetto obbligato: è il caso dell’obbligo di controllo incombente sul capo dell’équipe nei confronti dei collaboratori169. Chi

167 A. VALLINI, Cooperazione e concause in ipotesi di trattamento sanitario

“diacronicamente plurisoggettivo”, in Dir. Pen e proc., 2001, p. 480.

168 A. VALLINI, Cooperazione e concause, cit., p. 29.

169 Nel senso dell’estensione a tutti i membri dell’équipe dell’obbligo di intervenire in caso si errori abnormi dei colleghi, cfr., Cass. pen., sez. IV, 12.7.2006, n. 33619, in Riv. med. leg., 2007, p. 188. Più di recente, ex plurimis, Cassazione penale sez. IV, 12.12.2013 n. 4058, in Diritto & Giustizia 2014, 30 gennaio, secondo cui «In tema di responsabilità del medico che lavora in

un'equipe, in caso di decesso del paziente, ne risponde ogni medico che non osservi le regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed oggettive mansioni svolte, e che venga meno al dovere di conoscere e valutare le attività degli altri medici così da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri e che siano evidenti per un professionista medio (nella specie si confermava integralmente la condanna per il delitto di omicidio colposo commesso dai componenti dell'equipe medica in danno di una paziente, per avere proceduto all'esecuzione di un'operazione chirurgica di asportazione di un mioma senza provvedere ad un adeguato studio pre-chirurgico della paziente, cagionando alla stessa una perforazione dell'utero e del sigma,

52 trasferisce una sfera di competenza rispetto a norma di pericolo è inoltre tenuto a informare secondo standard di adeguatezza il cessionario dei rischio e delle contromisure adottabili170.

Avendo ad oggetto comportamenti altrui, si ritiene debbano essere obblighi di natura eccezionale di cui si esige, quindi, la tipizzazione171.

9. L’elemento psicologico come elemento caratterizzante l’art.

Nel documento La cooperazione colposa (pagine 50-53)