Articolo 65
Votazioni del personale docente
1. I professori di ruolo, i ricercatori di ruolo e a tempo determinato votano per eleggere:
a) i rappresentanti della propria area rappresentativa dell’Ateneo;
b) i tre rappresentati del personale docente e ricercatore;
c) gli otto rappresentanti dei Direttori di Dipartimento.
3. Presso ciascun Seggio Elettorale sono predisposte:
a) tre urne e tre schede di colore diverso per ciascuna area rappresentativa dell’Ateneo per la votazione di cui alla lett. a);
b) un’urna e una scheda del medesimo colore per la votazione di cui alla lett. b). Tale colore, il medesimo presso ogni Seggio Elettorale, sarà diverso da quelli utilizzati per la votazione di cui alla lett. a);
c) un’urna e una scheda del medesimo colore per la votazione di cui alla lett. c). Tale colore sarà diverso da quelli già utilizzati per le votazioni di cui alla lett. a) e b) e lo stesso per ogni Seggio Elettorale.
Articolo 66
Aree rappresentative dell’Ateneo
1. Ciascun professore e ricercatore dell’Ateneo, in qualità di elettore attivo e passivo, appartiene all’Area rappresentativa comprendente il proprio settore scientifico disciplinare, come disposto dal Senato accademico, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto.
2. I professori e i ricercatori dell’area tecnico-scientifica sono quelli appartenenti alle seguenti Aree:
Area 01 – Matematica e Informatica Area 02 - Fisica
Area 03 - Scienze Chimiche Area 04 – Scienze Della Terra Area 05 – Scienze Biologiche Area 06 – Scienze Mediche
Area 07 – Scienze Agrarie E Veterinarie Area 08 – Ingegneria Civile e Architettura
Area 09 – Ingegneria Industriale e dell'informazione
3.I professori e i ricercatori dell’area giuridico-economica sono quelli appartenenti alle seguenti Aree:
Area 12 – Scienze Giuridiche
Area 13 – Scienze Economiche e Statistiche
4.I professori e i ricercatori dell’area umanistico-sociale sono quelli appartenenti alle seguenti Aree:
Area 10 – Scienze delle Antichità Filologiche Letterarie e Storico-Artistico Area 11 – Scienze Storiche Filosofiche Pedagogiche e Psicologiche
Area 14 – Scienze Politiche e Sociali
Articolo 67
Elettorato attivo e passivo del professori e ricercatori 1. Per la votazione di cui all’art. 65, lett. a):
a) l’elettorato attivo spetta a tutti i professori e i ricercatori di ruolo nonché ai ricercatori a tempo determinato, divisi e raggruppati per area rappresentativa, in servizio alla data della votazione;
b) l’elettorato passivo spetta a tutti i professori e ai ricercatori di ruolo appartenenti alla rispettiva Area rappresentativa in servizio presso l’Ateneo alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della candidatura.
2. Per la votazione di cui all’art. 65, lett. b):
a) l’elettorato attivo spetta a tutti i professori e i ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data della votazione;
b) l’elettorato passivo spetta a tutti i professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’Ateneo alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della candidatura.
Per la votazione di cui all’art. 65, lett. c):
a) l’elettorato attivo spetta a tutti i professori e i ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data della votazione;
b) l’elettorato passivo spetta ai Direttori di Dipartimento in carica alla data della votazione.
Articolo 68
Votazioni del personale tecnico-amministrativo
1. Il personale tecnico-amministrativo ha un solo voto di preferenza per eleggere due propri rappresentanti.
Articolo 69
Elettorato attivo e passivo del personale tecnico-amministrativo
1. L’elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato in servizio alla data di svolgimento della votazione.
2. Per l’elezione di cui all’art. 68 l’elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature.
Articolo 70
Individuazione degli eletti
1. Risulteranno eletti i due candidati rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.
b) il candidato manager didattico che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Articolo 71 Norma di rinvio
1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti si osservano le regole di cui al Capo quinto.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si osservano le norme dello Statuto e le regole comuni di cui al Capo primo del presente Regolamento.
Capo IV
Consiglio di Amministrazione Articolo 72
Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
1. Fatta eccezione per la componente studentesca per cui si osservano le regole del Capo quinto, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati a maggioranza assoluta dal Senato Accademico secondo le seguenti modalità:
a) tre professori o ricercatori di ruolo a tempo pieno, provenienti preferibilmente dalle tre Aree rappresentative dell’Ateneo, e un componente del personale tecnico-amministrativo sono nominati in una rosa di candidati, almeno tripla rispetto al numero dei membri da designare. La rosa di candidati è proposta dal Rettore, attraverso la selezione delle candidature pervenute a seguito di un avviso pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo contenente l’esplicitazione dei criteri di selezione previsti dall’art. 60 dello Statuto.
b) due soggetti esterni, scelti fra personalità italiane o straniere esterne all’Ateneo scelti all’interno di una rosa di sei candidati, selezionati dal Rettore, anche mediante avviso reso pubblico sul sito istituzionale di Ateneo, contenente l’esplicitazione dei criteri di selezione di cui all’art. 60 dello Statuto.
2. Per la nomina dei professori di cui al comma 1, lett. a):
a) sono considerati indici del possesso di comprovate competenze in campo gestionale:
a1) aver fatto parte del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico di una Università italiana con mandato di almeno quattro anni negli ultimi dieci anni;
a2) aver ricoperto la carica di Direttore di Dipartimento o di altro centro di spesa con mandato di almeno quattro anni negli ultimi dieci anni;
a3) aver ricoperto la carica di Rettore di Università;
a4) aver ricoperto la carica di Direttore di centro di spesa con mandato di almeno quattro anni negli ultimi dieci anni;
b) sono considerati indici comprovanti il possesso di significativa esperienza di alto livello scientifico e culturale:
b1) avere ottenuto riconoscimenti della comunità scientifica con premi internazionali o analoghi;
b2) dirigere (o aver diretto) Centri Studi e Ricerche locali, nazionali o internazionali;
b3) dirigere (o aver diretto) boards di riviste nazionali o internazionali;
b4) far parte (o aver fatto parte) parte del comitato di redazione di riviste nazionali o internazionali;
b5) coordinare (o aver coordinato) progetti di ricerca internazionali;
b6) coordinare (o aver coordinato) Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale;
b7) coordinare (o aver coordinato) progetti di ricerca finanziati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
b8) coordinare (o aver coordinato) un Dottorato di ricerca;
3. Per la nomina dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, di cui al comma 1, lett.
a):
a) sono considerati indici del possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di significativa esperienza professionale:
aa1) aver fatto parte di un Consiglio di Amministrazione o di un Senato Accademico di una Università italiana con mandato di almeno quattro anni negli ultimi dieci anni;
aa2) aver ricoperto la carica di Coordinatore di centro di spesa con mandato di almeno quattro anni negli ultimi dieci anni;
aa3) aver svolto per almeno quattro anni attività professionale in Università.
4. Per la nomina dei soggetti esterni di cui al comma 1, lett. b), sono considerati indici comprovanti il possesso di competenza in campo gestionale e di una significativa esperienza professionale di alto livello scientifico e culturale:
bb1) aver ricoperto la carica di Rettore di una Università italiana o straniera;
bb2) aver ricoperto la carica di Consigliere di amministrazione di Università italiane o straniere o di enti di ricerca per almeno cinque degli ultimi dieci anni;
bb3) aver ricoperto la carica di Consigliere di amministrazione in enti commerciali con fatturati superiore a cinque milioni di euro annui;
bb4) aver svolto attività libero professionale con fatturato annuo di almeno un milione di euro;
bb5) avere svolto, nei cinque degli ultimi dieci anni, il ruolo di Direttore generale o amministrativo di una Università italiana o straniera o di un ente pubblico italiano o straniero con bilancio annuo di almeno centocinquanta milioni di euro;
bb6) aver ricoperto il ruolo di dirigente di società di consulenza industriale a vocazione multinazionale.
4. I requisiti, di cui ai commi 2, 3 4, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della candidatura.
Capo V
Elezione delle rappresentanze studentesche Articolo 73
Elezioni studentesche
1. I diritti di rappresentanza degli studenti sono disciplinati dall’art. 14 dello Statuto.
2. La procedura per le elezioni studentesche è contenuta nel Regolamento per le elezioni studentesche vigente al momento di indizione delle elezioni.
3. In fase di prima applicazione, la procedura elettorale definita nel Regolamento vigente secondo le prescrizioni di cui al comma precedente si applica anche alle elezioni delle rappresentanze degli studenti di Dottorato di ricerca in Senato Accademico.
Capo VI Dipartimenti
Articolo 74
Elezioni delle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento
1. L’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei Dottorati di ricerca e degli Assegnisti di Ricerca sono indette dal Decano del Dipartimento. Il provvedimento di indizione deve essere pubblicizzato sul sito istituzionale del Dipartimento e pubblicato nell’albo del Dipartimento. Il suo contenuto minimo è quello indicato dall’art. 41, comma 2, del presente Regolamento.
2. Le candidature dovranno essere presentate al Decano del Dipartimento entro otto giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1.
3. L’elettorato attivo e quello passivo spettano a tutti gli appartenenti alle componenti da eleggere che, alla data di indizione delle elezioni, risultino in servizio. Per l’elezione della rappresentanza dei dottorandi di ricerca valgono i limiti previsti nell’art. 14 dello Statuto.
4. L’elezione avviene a scrutinio segreto mediante il sistema maggioritario e con voto limitato nell’ambito delle singole componenti.
Articolo 75
Elezione dei Direttori di Dipartimento
1. L'elezione dei Direttori di Dipartimento è indetta dal Decano del Dipartimento almeno un mese prima della scadenza del mandato del Direttore in carica. Il provvedimento di indizione deve essere pubblicizzato sul sito istituzionale del Dipartimento e pubblicato nell’albo del Dipartimento.
Il suo contenuto minimo è quello indicato dall’art. 41, comma2, del presente Regolamento.
2. Le candidature dovranno essere presentate al Decano del Dipartimento entro otto giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1.
3. L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.
4. L’elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di prima fascia.
5. L’elezione del Direttore di Dipartimento avviene a scrutinio segreto mediante il sistema maggioritario.
6. In caso di dimissioni del Direttore, il Decano del Dipartimento ha l’obbligo di indire nuove elezioni entro quindici giorni e subentra immediatamente in tutte le funzioni attribuite al Direttore.
Articolo 76
Elezione dei componenti della Giunta di Dipartimento
1. L'elezione dei componenti della Giunta di Dipartimento è indetta dal Direttore del Dipartimento entro dieci giorni dalla sua nomina. Le votazioni dovranno tenersi nei dieci giorni successivi. Il provvedimento di indizione deve essere pubblicizzato sul sito istituzionale del Dipartimento e pubblicato nell’albo del Dipartimento. Il suo contenuto minimo è quello indicato dall’art. 41, comma 2, del presente Regolamento.
2. Le candidature dovranno essere presentate al Decano del Dipartimento entro otto giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1.
3. L’elettorato attivo e quello passivo spettano a tutti gli appartenenti alle componenti da eleggere che, alla data di presentazione delle candidature, risultino in servizio e afferenti al Dipartimento.
4. L’elezione dei componenti della Giunta avviene a scrutinio segreto mediante il sistema maggioritario e con voto limitato nell’ambito delle singole componenti.
5. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
Capo VII Facoltà Articolo 77
Elezione delle rappresentanze in Consiglio di Facoltà
1. Il Rettore, con proprio decreto, trenta giorni prima della scadenza del Consiglio in carica, indice le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze in seno al Consiglio di Facoltà. Le elezioni si svolgeranno nei dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina altresì il numero dei rappresentati dei Presidenti dei Consigli didattici e il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere, nel rispetto delle previsioni dell’Art. 45, comma 2, dello Statuto.
3. Nel caso in cui i Presidenti dei Consigli Didattici siano in numero inferiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli di dipartimento che ne supportano le attività formative, non si dà luogo ad elezione e gli stessi sono di diritto componenti del Consiglio di Facoltà.
4. Per la elezione dei rappresentanti dei Presidenti dei Consigli didattici, l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i docenti che compongono i Consigli didattici che includono i Corsi di studio presenti in Facoltà.
5.Le candidature dovranno essere presentate entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1.
6. In via di prima applicazione il Rettore indice le elezioni entro 10 giorni dall’avvenuta costituzione degli organi del Dipartimento.
7. Per la elezioni delle rappresentanze studentesche l’elettorato attivo e quello passivo spettano a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio attivati presso la Facoltà, secondo le
procedure descritte all’art. 75 del presente Regolamento e nei limiti indicati dall’art.14 dello Statuto.
Articolo 78
Presidenti dei Consigli Didattici
1. L'elezione del Presidente del Consiglio didattico è indetta dal Decano del Consiglio didattico almeno un mese prima della scadenza del mandato del Presidente in carica.
2. Le candidature dovranno essere presentate al Decano del Consiglio didattico entro otto giorni dalla data di pubblicizzazione del provvedimento di indizione di cui al comma 1.
3. L’elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Consiglio e che svolgano attività didattica nei relativi corsi di studio alla data di presentazione delle candidature.
4. L’elettorato attivo spetta:
a) ai professori e ai ricercatori che abbiano optato di far parte, entro il termine di svolgimento delle votazioni, del Consiglio Didattico della cui elezione si tratta.
b) ai rappresentanti degli studenti, eletti nel Consiglio, che siano regolarmente iscritti, nell’anno accademico in cui si svolge la elezione, ai corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso la Facoltà.
5. I Presidenti dei Consigli didattici sono eletti a scrutinio segreto mediante il sistema maggioritario.
6. In fase di prima applicazione, i Presidenti dei Consigli didattici, di cui all’art. 108 dello Statuto, restano in carica sino a completamento del mandato.
Articolo 79 Presidi di Facoltà
1. I Presidi di Facoltà sono designati dal Rettore tra i professori di ruolo di prima fascia proposti dal Consiglio Facoltà nel numero massimo di tre nominativi entro il termine di scadenza del mandato del Preside in carica.
2. In via di prima applicazione la designazione del Preside avviene nei dieci giorni successivi alla data di costituzione del Consiglio di Facoltà.
Capo IIIV
Consulta del personale tecnico-amministrativo Articolo 80
Elezione dei componenti della Consulta del personale tecnico-amministrativo
1. I nove componenti della Consulta del personale tecnico-amministrativo sono eletti con il sistema proporzionale dal personale tecnico-amministrativo assunto a tempo indeterminato in servizio alla data della votazione.
2. L’elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo assunto a tempo indeterminato in servizio alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature
3. Il diritto di voto può essere esercitato anche da chi si trovi in congedo per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio o di distacco.
TITOLO SESTO
Sistemi di valutazione e di controllo Articolo 81
Obiettivi dei sistemi di valutazione e di controllo
1. Il sistema di valutazione e quello di controllo si fondano sulla legislazione vigente relativa all’Università e alle Pubbliche amministrazioni.
2. Essi sono diretti a realizzare:
a) la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa;
b) la valutazione e il controllo strategico;
c) il controllo di gestione;
d) il controllo della legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Articolo 82
Valutazione e controllo strategico
1. L’attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo strategico, spettanti, ai sensi dell’art. 59 dello Statuto, al Consiglio di Amministrazione, e di quelli di indirizzo, di cui all’art. 56, comma 7 dello Statuto, di pertinenza del Senato Accademico, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.
2. L'attività di cui al comma 1 consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/ o degli eventuali scostamenti tra gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
Articolo 83
Valutazione e controllo strategico delle strutture e del personale tecnico-amministrativo 1. La valutazione e il controllo strategico delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, spettano al Nucleo di Valutazione, di cui all’art. 99 dello Statuto.
Articolo 84 Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione è esercitato da unità organizzativa alle dirette dipendenze del Direttore Generale.
2. L’unità organizzativa di cui al comma precedente svolge le seguenti funzioni:
a) analizza la contabilità analitica di Ateneo;
b) redige il rapporto di gestione;
c) analizza documenti e relazioni;d) analizza e controlla l’andamento economico finanziario.
3. A tal fine realizza analisi multidimensionali connesse con la valutazione del posizionamento delle attività di ricerca, di didattica e dei servizi dell'Ateneo rispetto al sistema universitario nei vari ambiti di confinamento geografico o tematico dei fenomeni; gestisce un cruscotto di Key Performance Indicator (KPI); produce elaborazioni e analisi dei dati necessari alla funzione di valutazione e controllo dell’Ateneo; analizza il posizionamento dell’Ateneo nel sistema universitario nelle funzioni gestionali attraverso progetti interuniversitari di Benchmarking; supporta il Direttore generale nella redazione della Relazione Consuntiva che lo stesso Direttore presenta al Rettore ai fini del processo; è responsabile della stesura della relazione
annuale relativa agli acquisti Consip; assicura l’assolvimento degli obblighi di legge in materia di contabilizzazione dei costi dei servizi erogati.
Articolo 85
Controllo della regolarità amministrativa e contabile
1. Il controllo della regolarità amministrativa e contabile ha come oggetto tutti gli atti aventi riflessi finanziari sul bilancio di Ateneo e consiste in attività di analisi della spesa, di monitoraggio e valutazione degli interventi, di verifica dei sistemi contabili, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di promuovere una maggiore efficienza ed efficacia della spesa pubblica.
2. Il controllo è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti, previsto dall’art. 63 dello Statuto.
3. Il Direttore Generale è responsabile della legittimità delle determinazioni assunte dagli Organi di governo, degli atti e dei provvedimenti adottati dalle strutture di Ateneo.
Articolo 86 Bilancio Sociale
1. Il bilancio sociale è il documento di “rendicontazione sociale” a supporto e a integrazione delle attività di programmazione e controllo dell’amministrazione che ha lo scopo di informare, in maniera chiara e intellegibile, i portatori di interesse sull’attività svolta nel periodo di riferimento, sui risultati ottenuti dall’azione di Governo e di Gestione, tenuto conto di quanto previsto nel Piano Strategico, nel piano delle performance della Direzione generale, nel Rendiconto Finanziario di esercizio e dei risultati delle attività di valutazione e controllo.
2. Il bilancio sociale è elaborato periodicamente dall’Ateneo sulla base dei dati quantitativi e qualitativi raccolti in riferimento ai singoli ambiti di intervento, della loro verifica ed elaborazione e sulla base delle informazioni raccolte con il coinvolgimento degli stessi portatori di interesse.
3. Il bilancio sociale tiene conto anche del bilancio di genere che l’Amministrazione realizza con inserimento nei propri piani programmatici di specifici obiettivi in materia sottoposti a misurazione e valutazione della performance organizzativa.