n. 387
Sentenza 19 - 23 novembre 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Ricorso della Regione Piemonte Omessa puntualizzazione dei motivi di illegittimita' delle singole norme impugnate -Genericita' delle censure - Inammissibilita' delle questioni.
^ D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies.
^ Costituzione, artt. 117, 118 e 119.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Ricorso della Regione Toscana - Mancata motivazione delle censure - Inammissibilita' delle questioni.
^ D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4-octies e 4-undecies.
^ Costituzione, artt. 117 e 118.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Ricorso delle Regioni Toscana ed Umbria - Evocazione di parametro costituzionale la cui violazione non ridonda in lesione delle com-petenze regionali - Inammissibilita' delle questioni.
^ D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4-octies e 4-undecies.
^ Costituzione, art. 97.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte ed Umbria - Asserita violazione del principio di leale col-laborazione - Non invocabilita' di tale principio, quale requisito di legittimita' costituzionale, a proposito dell’esercizio della funzione legislativa - Non fondatezza delle questioni.
^ D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-undecies, 4-quaterdecies, 4-sexiesdecies, 4-vicies bis e 4-vicies ter, commi 27, 28, 29 e 30.
^ Costituzione, artt. 5, 117, 118 e 120.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi - Liberta' di scelta da parte dell’utente tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tos-sicodipendenze - Qualificazione come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, let-tera m), della Costituzione - Previsione nella modificata rubrica dell’art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorso della Regione Toscana Inappropriato inquadramento della liberta' di scelta tra i livelli essenziali delle prestazioni -Conseguente esorbitanza dai principi fondamentali riservati alla legislazione statale nella materia di concorrente ßtutela della saluteý - Illegittimita' costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.
^ D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), art. 4-quinquiesdecies (nella parte in cui definisce la rubrica dell’art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
^ Costituzione, art. 117, comma terzo.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi - Liberta' di scelta da parte dell’utente tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tos-sicodipendenze - Qualificazione come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, let-tera m), della Costituzione - Previsione nel modificato comma 1 dell’art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorso della Regione Toscana Inappropriato inquadramento della liberta' di scelta tra i livelli essenziali delle prestazioni -Conseguente esorbitanza dai principi fondamentali riservati alla legislazione statale nella materia di concorrente ßtutela della saluteý - Illegittimita' costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.
^ D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), art. 4-quinquiesdecies (nella parte in cui modifica il comma 1 dell’art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
^ Costituzione, art. 117, comma terzo.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi - Liberta' di scelta da parte dell’utente tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabili-tazione delle tossicodipendenze - Qualificazione come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’arti-colo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - Previsione nel modificato comma 2 dell’art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorso della Regione Toscana - Inappropriato inquadramento della liberta' di scelta tra i livelli essenziali delle prestazioni - Conseguente esorbitanza dai principi fondamentali riservati alla legisla-zione statale nella materia di concorrente ßtutela della saluteý - Illegittimita' costituzionale parziale - Assorbi-mento delle ulteriori questioni sollevate.
^ D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), art. 4-quinquiesdecies (nella parte in cui modifica il comma 2 dell’art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
^ Costituzione, art. 117, comma terzo.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Abilitazione delle Regioni e Province autonome a ricevere erogazioni liberali (ex art. 100, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 917 del 1986) subordinata all’obbligo di ripartire le somme percepite tra gli enti ausiliari di cui all’art. 115 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorso della Regione Umbria - Previsione di preciso vincolo di destinazione - Lesione dell’autonomia finanziaria regionale - Illegittimita' costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori que-stioni sollevate.
^ D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), art. 4-quinquiesdecies (nella parte in cui sostituisce il comma 9 dell’art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
^ Costituzione, art. 119.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Abilitazione delle Regioni e Province autonome a ricevere erogazioni liberali - Individuazione delle ßassembleeý di Regioni e Province autonome quali organi competenti al riparto delle somme percepite - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte - Indebita individuazione dell’organo regionale a fissare i criteri di ripartizione dei fondi - Violazione dell’organizzazione interna della Regione rientrante nella cornice generale dei principi statutari, entro la competenza residuale delle stesse - Illegittimita' costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.
^ D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), art. 4-quinquiesdecies (nella parte in cui sostituisce il comma 9 dell’art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
^ Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 123.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Liberta' di scelta, da parte dell’utente, tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte ed Umbria - Asserita violazione della competenza concorrente regionale in materia di ßtutela della saluteý e residuale in materia di assistenza sociale - Esclusione - Norme riconducibili a principio fondamentale in materia di ßtutela della saluteý - Non fondatezza delle questioni.
^ D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-vicies ter, commi 27, 28, 29 e 30.
^ Costituzione, art. 117.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Liberta' di scelta, da parte dell’utente, tra strutture pubbliche e private operanti nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte ed Umbria - Asserita violazione della competenza residuale attinente all’organizzazione amministrativa e finanziaria delle Regioni - Esclusione - Impugnativa di norme costituenti mere conseguenze di fatto della fissazione di principio fondamentale in materia di ßtutela della saluteý - Non fondatezza delle questioni.
^ D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4-octies, 4-undecies, 4-quaterdecies, 4-quinquiesdecies (nella sua interezza), 4-sexiesdecies e 4-vicies ter, commi 27, 28, 29 e 30.
^ Costituzione, artt. 118 e 119.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Ricorso della Regione Umbria - Prospettazione di questioni di legittimita' costituzionale in via consequenziale in ipotesi di accoglimento delle disposizioni oggetto di censura - Esclusione, in ragione della infondatezza delle questioni relative alle norme censurate - Non fondatezza delle questioni.
^ D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49), artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies e 4-vicies bis.
^ Costituzione, art. 117, anche in relazione all’art. 32 Cost., 118 e 119.
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-undecies, 4-quaterde-cies, 4-quinquiesde4-quaterde-cies, 4-sexiesde4-quaterde-cies, 4-vicies bis e 4-vicies ter, commi 27, 28, 29 e 30, del decreto-legge 30 dicem-bre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche¤ la funzionalita' dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipen-denti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte ed Umbria, notificati il 27 ed il 28 aprile 2006, depositati in cancelleria il 3 ed il 5 maggio 2006 ed iscritti ai numeri da 58 a 63 del registro ricorsi 2006.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri;
Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Leopoldo Di Bonito per la Regione Lazio, Giandomenico Falcon per le Regioni Emilia-Romagna e Liguria, Anita Ciavarra per la Regione Piemonte, Giovanni Tarantini per la Regione Umbria e l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. ö La Regione Toscana ha promosso, con ricorso notificato il 27 aprile 2006 e depositato il suc-cessivo 3 maggio (reg. ric. n. 58 del 2006), questioni di legittimita' costituzionale degli artt. octies, 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche¤ la funzionalita' dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione.
1.1. ö Preliminarmente, la Regione Toscana sottolinea come le norme impugnate siano state inserite nel decreto-legge n. 272 del 2005 solo in sede di conversione ad opera della legge n. 49 del 2006, senza essere state
ßsottoposte all’esame della Conferenza Stato-Regioni per l’espressione del parere di competenzaý. La ricorrente, muovendo dalla premessa che si versi in materie di competenza regionale ö segnatamente ßtutela della saluteý e ßorganizzazione del servizio sanitario regionaleý ö ritiene che fosse obbligatorio acquisire il suddetto parere ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attri-buzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bol-zano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali).
La difesa regionale sottolinea l’importanza del parere della Conferenza con riferimento, in particolare, a quanto stabilito dall’art. 4-quinquiesdecies, ove sono fissati i ßlivelli essenziali relativi alla liberta' di scelta dell’utente e ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture privateý; tale previsione avrebbe dovuto essere prece-duta dall’intesa con le Regioni, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 2003.
Da quanto detto deriverebbe la violazione degli artt. 5, 117 e 118 Cost., ßanche in riferimento all’art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997, sotto il profilo della lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioniý.
1.2. ö La Regione procede, quindi, ad illustrare i motivi di censura dell’art. 4-quaterdecies, il quale stabilisce che ß1. L’articolo 113 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
‘‘Art. 113. ö (Competenze delle regioni e delle province autonome). ö 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:
a) le attivita' di prevenzione e di intervento contro l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano eser-citate secondo uniformi condizioni di parita' dei servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti e delle strut-ture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;
b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e fun-zionali di cui all’articolo 116;
c) la disciplina dell’accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la parita' di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;
d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l’altro, le seguenti funzioni:
1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rap-porti con la famiglia;
2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;
3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodi-pendenza;
4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della liberta' di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;
5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione’’ý.
A parere della ricorrente la norma richiamata si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost. ßanche in relazioneý all’art. 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). In particolare, la difesa regionale osserva che il citato art. 4-quaterdecies, ßnel disporre un regime di parita' fra strutture pubbliche e private, affida alle strutture private tutti i compiti che, in base alle previgenti dispo-sizioni in materia erano, viceversa, riservate alle strutture del servizio pubblicoý. Sarebbe in tal modo sancito ßl’ingresso diretto nelle strutture private, non solo autorizzate ma anche accreditateý, le quali, ßsenza alcun filtro di medici o di strutture del Servizio sanitario nazionale, vengono abilitate a fare sia la diagnosi sia la programma-zione riabilitativa sia l’esecuprogramma-zione dei programmi dei soggetti che ad essi si rivolganoý.
Gli artt. 117 e 118 Cost. sarebbero violati in quanto la norma impugnata comprimerebbe ßla funzione norma-tiva e di programmazione delle attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenzeý, di compe-tenza delle Regioni. Inoltre, su queste ultime graverebbe ßla spesa per le prestazioni decise dalle stesse strutture private che riceveranno poi il corrispettivo per le prestazioni erogateý, con conseguente violazione dell’art. 119 Cost.
1.3. ö L’art. 4-quinquiesdecies e' impugnato, invece, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., oltre che del principio di leale collaborazione, come gia' detto al punto 1.1.
La norma censurata stabilisce che ß1. L’articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
ßArt. 116 (Livelli essenziali relativi alla liberta' di scelta dell’utente e ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture private). ö 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essen-ziale delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la liberta' di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizza-zione di strutture e l’esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcool-dipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. L’autorizzazione alla specifica attivita' prescelta e' rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:
a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconosci-bile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivita' prescelta;
c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attivita' prescelto;
d) presenza di un’e¤quipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializ-zazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all’esercizio della psicoterapia e dell’infermiere professionale, qualora l’attivita' prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;
e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunita', supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attivita' prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.
3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al pos-sesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.
4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione.
5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attivita' e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in Paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
6. L’autorizzazione con indicazione delle attivita' prescelte e' condizione necessaria oltre che per l’ammissione all’accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all’articolo 117, per:
a) lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 114;
b) l’accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all’articolo 96 aventi ad oggetto l’esecuzione dell’attivita' per la quale e' stata rilasciata l’autorizzazione.
7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all’attivita' gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.
8. Presso il Ministero della giustizia e' tenuto l’elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell’attivita' identificata quale oggetto della convenzione. L’elenco e' annualmente aggiornato e comu-nicato agli uffici giudiziari.
9. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell’articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al
comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo.
Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all’articolo 115, secondo i pro-grammi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee’’ý.
1.3.1. ö La Regione Toscana ritiene che il comma 6 della citata disposizione, la' dove prevede che la sola auto-rizzazione (senza l’accreditamento, ßin ordine al quale alle Regioni sono lasciati maggiori spazi di autonomia legi-slativa ed amministrativaý) consenta lo svolgimento di una serie di compiti, sia lesivo delle competenze legislative regionali ed in particolare di quella esclusiva in materia di assistenza sociale.
Sarebbe, inoltre, compressa ßl’attivita' di programmazione regionale in materia di prevenzione, cura e riabili-tazione degli stati di tossicodipendenza in quanto il legislatore nazionale, dopo aver deciso quali siano i soggetti pubblici e privati ö diversi dagli organismi del servizio sanitario nazionale ö abilitati ad operare nel settore delle tossicodipendenze e quali, amplissimi, compiti siano dagli stessi svolti [...], fissa in modo dettagliato i requisiti, soggettivi ed oggettivi, che tali soggetti devono possedere [art. 116, comma 2, lettere a), b), c), d), e)]ý.
In definitiva, la competenza legislativa regionale sarebbe ßrelegata a ruolo di mera esecuzione di una norma-tiva compiutamente definita a livello stataleý.
La ricorrente, oltre a ribadire l’avvenuta violazione del principio di leale collaborazione ö ßnon essendo stata acquisita ne¤ l’intesa ne¤ il parere della Conferenza Stato-Regioniý ö, contesta che la ßlibera sceltaý, ßcostituendo un principio della legislazione in materia sanitariaý, possa rappresentare un ßlivello essenziale delle prestazioniý.
A tale proposito, e' richiamato il contenuto dell’allegato 1B del d.P.C.m. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), nel quale sono descritti i livelli essenziali dell’attivita' sanitaria a favore di soggetti dipen-denti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, e dell’allegato 4 al medesimo d.P.C.m., nel quale, tra l’al-tro, si sottolinea ßla necessita' di disporre di una metodologia omogenea nell’applicazione della normativa che [...] sollecita le Regioni a realizzare l’equilibrio tra le risorse disponibili e l’articolazione delle prestazioni e servizi sociosanitari da garantire attraverso i LEAý.
Pertanto, secondo la difesa regionale, ßla fissazione di ciascun livello di prestazione non puo' prescindere dall’esame comparativo con i livelli delle restanti prestazioni garantite dal servizio sanitario nazionaleý.
In definitiva, la ricorrente ritiene che l’art. 4-quinquiesdecies non abbia ßsostanzialmente il contenuto di disposizione con la quale si determinino i livelli essenziali delle prestazioniý. A conferma di cio' la Regione richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 120 del 2005, in materia di standard strut-turali e qualitativi degli asili nido.
Dalle argomentazioni sopra riportate deriverebbe, a parere della ricorrente, l’illegittimita' costituzionale della norma de qua, in quanto quest’ultima ö in virtu' dell’asserita natura di ßlivello essenziale delle prestazioniý del principio di libera scelta ö avrebbe dettato l’intera disciplina della materia, ßesautorando totalmente il legislatore regionaleý.
Peraltro, aggiunge la Regione, la compressione dell’autonomia legislativa regionale non sarebbe giustificabile neppure considerando il principio di libera scelta di ogni singolo utente come principio fondamentale operante in una materia di potesta' legislativa concorrente; infatti, negli ambiti materiali da ultimo indicati, lo Stato ßpuo' provvedere alla esclusiva emanazione di norme di principio e non anche di norme di estremo dettaglio come quelle in esameý.
1.3.2. ö L’art. 4-quinquiesdecies violerebbe, inoltre, l’art. 118 Cost., in quanto consentendo ßl’ingresso nel set-tore delle tossicodipendenze di soggetti che, a prescindere dall’accreditamento e da accordi con le USL, sono abi-litati a svolgere le prestazioni tradizionalmente riservate al servizio pubblicoý, lederebbe l’ßautonomia organizza-tiva dei servizi di competenza regionaleý e la ßpotesta' di programmazione nel settore sanitarioý, entrambe di
1.3.2. ö L’art. 4-quinquiesdecies violerebbe, inoltre, l’art. 118 Cost., in quanto consentendo ßl’ingresso nel set-tore delle tossicodipendenze di soggetti che, a prescindere dall’accreditamento e da accordi con le USL, sono abi-litati a svolgere le prestazioni tradizionalmente riservate al servizio pubblicoý, lederebbe l’ßautonomia organizza-tiva dei servizi di competenza regionaleý e la ßpotesta' di programmazione nel settore sanitarioý, entrambe di