• Non ci sono risultati.

Delle sentenze

Nel documento REGIO DECRETO 14 dicembre 1865, n. 2641 (pagine 79-82)

ARTICOLO N.261

Art. 261.

Le deliberazioni del tribunale si prendono in camera di consiglio o nella sala delle udienze a porte chiuse.

Per i semplici provvedimenti che occorra di dare durante la discussione della causa, basta che i giudici esprimano sotto voce il loro voto al presidente.

ARTICOLO N.262

Art. 262.

Appartiene al presidente di formulare le questioni, sulle quali il tribunale deve deliberare.

Ogni giudice può chiedere al presidente di mettere ai voti una determinata questione; se il presidente non aderisce, il tribunale delibera.

ARTICOLO N.263

Art. 263.

Nessun giudice può essere interrotto nel momento in cui esprime il suo voto.

Il solo presidente ha diritto di richiamare alla questione da esso posta ai voti il giudice che se ne allontani.

Nessuno dei votanti può manifestare, prima del suo turno, la propria opinione.

ARTICOLO N.264

Art. 264.

Qualora in un tribunale vi sia un numero di giudici maggiore di quello richiesto per giudicare si astengono i meno anziani. Quando però uno di questi fosse il relatore voterà egli invece dell'ultimo che altrimenti avrebbe dovuto votare.

ARTICOLO N.265

Art. 265.

Terminata la votazione, il presidente stende il dispositivo della sentenza, lo sottoscrive e lo rimette al giudice che, a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 359 del codice di procedura, è incaricato della compilazione dei motivi.

Nella compilazione dei motivi delle sentenze devono separarsi le questioni di fatto dalle questioni di diritto; si enunciano gli articoli di legge, sui quali la sentenza è fondata, e si fa un cenno conciso dei principii generali del diritto che avranno influito sulla decisione, senza estendersi a confutare tutti gli argomenti addotti in contrario dai patrocinatori delle parti, e senza invocare l'autorità degli scrittori legali.

ARTICOLO N.266

Art. 266.

I motivi della sentenza sono dal giudice incaricato stesi di seguito al dispositivo e indi presentati al presidente, il quale dopo averne data lettura al tribunale e avervi scritto a margine l'oggetto del giudizio per opportuna guida nella formazione delle statistiche annuali prescritte nel capo IV, titolo I del presente regolamento, li sottoscrive unitamente al compilatore, e li consegna al cancelliere.

Il cancelliere scrive immediatamente l'originale della sentenza, e lo presenta al presidente il quale, verificatane la perfetta concordanza colla minuta, lo fa sottoscrivere da tutti i votanti.

Quello tra essi che avrà compilato i motivi della sentenza aggiungerà alla propria sottoscrizione la parola estensore .

ARTICOLO N.267 Art. 267.

L'enunciazione nelle sentenze dei nomi delle parti, prescritta dall'art. 360 del codice di procedura, deve anche esprimere la rispettiva qualità loro di attore, di convenuto principale, di interveniente o di chiamato in causa, di appellante o di appellato.

ARTICOLO N.268

Art. 268.

Il cancelliere, appena pubblicata la sentenza all'udienza giusta il prescritto dall'art. 366 del suddetto codice, ne partecipa per mezzo dell'usciere di servizio il dispositivo ai procuratori delle parti con semplice avviso in carta libera.

Per tale avviso è dovuto al cancelliere ed all'usciere il diritto fisso stabilito dalla tariffa.

ARTICOLO N.269

Art. 269.

Nel caso previsto dall'art. 844 del codice di procedura il cancelliere del tribunale che ha pronunciato una sentenza d'interdizione o inabilitazione passata in giudicato, previa affissione e trascrizione dell'estratto nel registro prescritto da esso articolo, ne rimette al procuratore del Re tante copie quanti sono gli altri tribunali dipendenti dalla stessa corte d'appello oltre una copia in più.

Il procuratore del Re ne trasmette una copia a ciascun procuratore del Re del distretto, ed una copia al procuratore generale da cui dipende; questi ne fa stendere e ne trasmette un esemplare a ognuno degli altri procuratori generali presso le corti d'appello dello Stato, e ciascun di essi ne fa stendere e ne trasmette un esemplare a ogni procuratore del Re da esso dipendente.

Se si tratti di sentenza proferita da una corte di appello, il cancelliere della corte rimette al procuratore generale tanti esemplari dell'estratto suddetto quanti sono i capi del ministero pubblico presso le corti d'appello dello Stato, i quali ne fanno uguale trasmissione a' procuratori del Re del proprio distretto.

ARTICOLO N.270

Art. 270.

Le sentenze profferite in materia di ricusazione dei giudici e degli uffiziali del ministero pubblico devono contenere il nome e cognome del ricorrente, del suo procuratore, e del magistrato ricusato, i motivi e il dispositivo della sentenza, la sua data, e le sottoscrizioni dei giudici che l'hanno profferita.

La sentenza è scritta di seguito alla risposta fatta dal magistrato ricusato in fine del ricorso, giusta il disposto dall'art. 125 del codice di procedura, ed è conservata nella cancelleria in apposito volume.

La sentenza non è soggetta a verun diritto di registro, è per copia in carta libera comunicata dal cancelliere al magistrato ricusato, ed è notificata da un usciere ai procuratori delle parti.

ARTICOLO N.271

Art. 271.

Le correzioni delle sentenze dei tribunali, nel caso previsto dal primo capoverso dell'art. 473 del succitato codice, sono decretate dal rispettivo presidente, il quale, in caso di dissenso tra le parti, provvede nella forma stabilita nel capoverso dell'art. 181, e nell'art. 184 del medesimo codice.

ARTICOLO N.272

Art. 272.

I tribunali di commercio possono ammettere nella liquidazione delle spese gli onorari dei procuratori nella misura loro attribuita presso i tribunali civili.

Possono anche, secondo la natura delle cause, comprendere nella tassazione l'onorario dovuto all'avvocato per le conclusioni da esso firmate e per la disputa.

ARTICOLO N.273

Art. 273.

Le disposizioni contenute in questa e nelle precedenti sezioni del presente capo sono comuni alle corti di appello, in quanto siano applicabili.

CAPO V

Nel documento REGIO DECRETO 14 dicembre 1865, n. 2641 (pagine 79-82)