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SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI Art. 90

Nel documento Comune di Monte San Vito (pagine 25-28)

Provincia di Ancona

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI Art. 90

1. Il comune puo' concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettivita'.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettivita', purche' tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente

regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 91.

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 54 e seguenti.

Art. 92.

1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. 2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente

Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.

3. Con l'atto della concessione il comune puo' importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

4. Non puo' essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Art. 93.

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche e' riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti e' riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Puo' altresi' essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonche' di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

Art. 94.

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale competente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Art. 95.

1. Quando il cimitero e' consortile, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune perl'impianto del cimitero.

Art. 95 bis

La durata delle concessioni in uso di loculi cimiteriali risulta di seguito definita:

A) le concessioni cimiteriali rilasciate fino al 10/02/1976 o il cui corrispettivo è stato versato entro tale data sono concessione cimiteriali perpetue.

In caso di non reperibilità dell’atto di concessione stipulato ne del pagamento del corrispettivo, il diritto alla sepoltura si intende acquisito con l’avvenuta sepoltura;

B) le concessioni cimiteriali rilasciate nel periodo dal 11/02/1976 al 07/09/1984 o il cui corrispettivo è stato versato nello stesso periodo sono concessioni cimiteriali a tempo determinato della durata di novantanove anni.

Comune di Monte San Vito

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In caso di non reperibilità dell’atto di concessione stipulato ne del pagamento del corrispettivo, il diritto alla sepoltura si intende acquisito con l’avvenuta sepoltura e la decorrenza della concessione viene determinata dalla data di sepoltura della salma come risultante dagli appositi registri delle operazioni di polizia mortuaria.

C) le concessioni cimiteriali rilasciate dopo il 07/09/1984 sono concessioni a tempo determinato di durata quarantennale che decorrono dalla data di stipula dell’atto di concessione.

Qualora la concessione riguardi un loculo già occupato da una salma da oltre un anno rispetto alla data di stipula dell’atto, la decorrenza quarantennale della concessione avrà inizio dalla data di tumulazione della salma come risultante dagli appositi registri delle operazioni di polizia mortuaria.

Le concessioni cimiteriali di durata quarantennale sono soggette a rinnovo nei seguenti casi:

1. concessione derivante da procedure di prenotazione anticipata del loculo previste dagli artt.

95/ter e 110 del regolamento comunale di polizia mortuaria qualora l’occupazione della salma risulti inferiore ad un periodo minimo di anni 20 (venti); il rinnovo sarà concesso per il periodo necessario al raggiungimento dei 20 (venti) anni;

2. concessione derivante da procedure di prenotazione anticipata del loculo previste dagli artt.

95/ter e 110 del regolamento comunale di polizia mortuaria qualora allo scadere della concessione non vi sia stata occupazione del loculo, il rinnovo, previa richiesta degli aventi diritto, sarà concesso per un ulteriore periodo di anni 20 (venti).

Il rinnovo delle concessioni cimiteriali per i casi sopra indicati sarà soggetto al pagamento di un corrispettivo il cui ammontare sarà stabilito dall’Amministrazione Comunale.

Allo scadere delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali raccolti a seguito delle estumulazioni ordinarie eseguite secondo un piano stabilito e definito dal competente Ufficio comunale, saranno depositati nell’ossario comune, a meno che i familiari facciano richiesta per deporle in cellette - ossari o altro loculo in concessione o per cremarli con spese a carico dei familiari stessi.

Allo scadere delle concessioni a tempo determinato, nei casi in cui i resti mortali non risultino mineralizzati si provvederà alla inumazione degli stessi ai sensi art. 86 del D.P.R. 285/90 e del vigente regolamento di polizia mortuaria a meno che i familiari facciano richiesta per cremarli con spese a carico dei familiari stessi.

Allo scadere delle concessioni a tempo determinato, fatte salve le condizioni di rinnovo sopra previste, il loculo torna automaticamente nella disponibilità del Comune, senza nulla dovere al concessionario o suoi eredi.

In ogni caso, l’estumulazione della salma, del resto mortale, del resto osseo, delle ceneri per trasferimento ad altro sito, comporta il ritorno automatico del loculo in piena disponibilità del Comune.

Nel caso in cui il trasferimento venga effettuato in altro loculo all’interno del Cimitero Comunale di Monte San Vito, L’Amministrazione corrisponderà immediatamente al concessionario il valore attuale del loculo liberato sulla base delle tariffe annuali stabilite dalla Giunta Comunale, qualora il trasferimento sia preceduto dalla contestuale stipula di una nuova concessione d’uso del loculo di nuova destinazione con corresponsione del valore attuale del loculo sulla base delle tariffe annuali stabilite dalla Giunta Comunale. Nel caso di trasferimento in altro Cimitero o di trasferimento all'interno del Cimitero Comunale di Monte San Vito senza preliminare stipula e contestuale stipula di una nuova concessione d'uso, il loculo tornerà comunque in disponibilità dell’ Amministrazione Comunale, ma la corresponsione del valore attuale del loculo al Concessionario avverrà solo al momento della riconnessione ad altro privato.

La tumulazione nel cimitero del Comune di Monte San Vito di resti ossei e di ceneri di persone al

Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Per tale condizione si procederà allo aggiornamento della concessione cimiteriale in termini di beneficiari, senza che tale aggiornamento modifichi la durata originaria della concessione.

L'aggiornamento della concessione cimiteriale sarà soggetta, oltre che alle spese per l'esecuzione della operazione di polizia mortuaria, al pagamento di una somma pari a quella della concessione di un nuovo ossario e/o di una nuova nicchia cineraria secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 95 ter

La concessione, tenendo comunque presenti le disposizioni impartite dall’art. 50, avverrà solo ed esclusivamente nel caso di decesso di persona non concessionaria di loculo.

In presenza di coniuge superstite, avente età superiore a 65 anni, è autorizzata la concessione di due loculi contigui o comunque ubicati nello stesso Campo - Settore e Blocco ( se esistente) Cimiteriale.

E' possibile, successivamente alla concessione di due loculi secondo la casistica riportata al periodo precedente e su richiesta del coniuge superstite, qualora ne ricorrono le condizioni, permutare il solo loculo libero, non contiguo al loculo occupato dal coniuge deceduto, con un altro loculo in disponibilità del demanio cimiteriale comunale collocato in posizione contigua al loculo occupato dal coniuge deceduto.

Qualora la possibilità di permuta sia esercitabile da più soggetti, il nuovo loculo libero sarà assegnato in concessione al soggetto risultante da apposito sorteggio.

La concessione del nuovo loculo libero sarà soggetta al pagamento della differenza fra l'importo della concessione originaria e quello della nuova concessione oggetto di permuta.

Nel caso di nuova tariffa con importo minore a quello originario non sarà riconosciuto alcun rimborso.

La concessione del nuovo loculo sarà soggetta a tutte le disposizioni di cui al regolamento comunale e normativa nazionale vigenti, per una durata pari a quella residua della concessione originaria (arrotondato al primo giorno del mese di stipula).

Capo XIX

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Nel documento Comune di Monte San Vito (pagine 25-28)

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