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Servizi aggiuntivi Covid-19

2.2 Misure per il settore dei trasporti contenute nei provvedimenti d’urgenza

2.2.2 Servizi aggiuntivi Covid-19

Nelle fasi iniziali dell’emergenza, le risorse destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi Covid-19 erano stanziate sul “fondo indennizzo ricavi da traffico” ex articolo 200 del DL n. 34/2020. Nel dettaglio:

- per il 2020, sono stati ripartiti in maniera definitiva, con i decreti interministeriali n. 541/2020 e 33/2021, 62,83 mln di euro per i servizi aggiuntivi a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 44 del DL n. 104/2020;

- per il 2021, a valere sugli stanziamenti effettuato con l’articolo 22 ter del DL n.

137/2020, sono state destinate, per servizi aggiuntivi Covid-19, con i decreti interministeriali n. 61/2021 e n. 335/2021 risorse pari a 190 milioni di euro.

Istituzione del fondo per il finanziamento dei “Servizi aggiuntivi Covid-19”

Per il 2021:

con il comma 816 dell’articolo 1 della L. n. 178/2020 è stato istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021 per consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento derivanti dall’applicazione delle linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore. Viene,

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inoltre, specificato che le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell’anno 2021, per le finalità previste dall’articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (ristoro mancati ricavi Covid-19). Le risorse sono state assegnate con i decreti interministeriali n.

61/2021 e n. 335/2021.

con l’articolo 51 del DL n. 73/2021 è previsto il rifinanziamento della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Le risorse possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in favore delle aziende di traporto pubblico regionale o locale, nonché' degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché' per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (ristoro mancati ricavi Covid-19). Le risorse sono state assegnate con il decreto interministeriale n. 483/2021.

Per il 2022:

Con l’articolo 24 del DL n. 4/2022 è stato disposto l’incremento di 80 milioni di euro per l'anno 2022 della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della L. n.

178/2020, per il finanziamento dei servizi aggiuntivi Covid-19 fino al 31 marzo 2022. I soggetti beneficiari erano tenuti a rendicontare al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze,

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entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di cui al comma 1 e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti. Era, inoltre, previsto che le eventuali risorse residue dello stanziamento possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché' per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del DL n. 34/2020 a compensazione dei minori ricavi tariffari.

Con l’articolo 36 del DL n. 50/2022 la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Gli enti rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1° aprile 2022 - 30 giugno 2022 ed i relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle apposite evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti. Viene, infine, specificato che eventuali risorse residue, sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022.

Tabella 7 – Quadro riassuntivo stanziamenti e risorse erogate relativi ai servizi aggiuntivi Covid- 19 (valori in milioni di €)

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio Studi ASSTRA

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