• Non ci sono risultati.

Il titolo IV dell'accordo si applica ai soggetti di cui alla presente sottosezione per quanto concerne gli appalti di beni, servizi e servizi di costruzione indicati di seguito, qualora il valore dell'appalto sia stato stimato, conformemente all'articolo 173, paragrafi da 6 a 8, pari o superiore alle seguenti soglie corrispondenti:

Beni:

Specificati nella sottosezione 4 Soglia 400 000 DSP Servizi:

Specificati nella sottosezione 5 Soglia 400 000 DSP Servizi di costruzione:

Specificati nella sottosezione 6 Soglia 5 000 000 DSP

Soggetti appaltanti:

Tutti gli enti aggiudicatori i cui appalti rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/17/CE (in seguito "direttiva dell'UE sui servizi di pubblica utilità") che sono amministrazioni aggiudicatrici (ad esempio quelle di cui alle sottosezioni 1 e 2) o imprese pubbliche1e che esercitano una o più delle attività seguenti:

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, o l'alimentazione di tali reti con acqua potabile;

b) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità, o l'alimentazione di tali reti con l'elettricità;

c) la messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali di trasporto ai vettori aerei;

d) la messa a disposizione di porti marittimi o interni o di altri terminali di trasporto ai vettori marittimi o fluviali; e

e) la messa disposizione o la gestione di reti2destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore del trasporto urbano ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Si allegano elenchi indicativi di amministrazioni aggiudicatrici e imprese pubbliche che soddisfano i criteri di cui sopra.

Note concernenti la presente sottosezione

1. Gli appalti aggiudicati finalizzati all'esercizio di una delle attività di cui sopra, qualora esposti alla concorrenza sul mercato interessato, non rientrano nell'ambito di applicazione del titolo VI dell'accordo.

2. Il titolo VI dell'accordo non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori di cui alla presente sottosezione:

(26) per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia;

1 Conformemente alla direttiva dell'UE sulle imprese di pubblica utilità, per "imprese pubbliche" si intendono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa:

- detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa, oppure

- controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, oppure

- hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

2 Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del

(27) per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività elencate nella presente sottosezione o per l'esercizio di tali attività in un paese non appartenente allo Spazio economico europeo (SEE);

(28) a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non usufruisce di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.

3. L'alimentazione con acqua potabile o elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività ai sensi dei paragrafi a) o b) della presente sottosezione qualora:

(29) la produzione di acqua potabile o di elettricità da parte dell'ente interessato avviene poiché il suo consumo è necessario per l'esercizio di un'attività diversa da quella prevista ai paragrafi da a) a e) della presente sottosezione; e

(30) l'alimentazione della rete pubblica dipende soltanto dal consumo proprio dell'ente e non ha superato il 30% della produzione totale di acqua potabile o di energia dell'ente, considerata la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

4. a) Alle condizioni previste dal sottoparagrafo b), il titolo non si applica agli appalti aggiudicati:

i) da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata3, o

ii) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi dei paragrafi da a) a e) della presente sottosezione, presso un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

b) Il sottoparagrafo a) si applica agli appalti di servizi o forniture purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi o delle forniture provenga rispettivamente dalla messa a disposizione di tali servizi o forniture alle imprese cui è collegata. 4

5. Il titolo non si applica agli appalti aggiudicati:

i) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi dei paragrafi da a) a e) della presente sottosezione, presso uno di tali enti aggiudicatori; oppure

3 "Impresa collegata": qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della direttiva 83/349/CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati, o nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, partecipazione finanziaria o norme interne.

4 Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che

ii) da un ente aggiudicatore a una joint-venture di cui fa parte, purché la joint-venture sia stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi almeno negli ultimi tre anni e che l'atto costitutivo della joint-venture preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.

ELENCHI INDICATIVI DI AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E IMPRESE