ORGANI DEL COMUNE ORGANI DEL COMUNE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
ARTICOLO 41 ARTICOLO 41
Oggetto dei servizi pubblici Oggetto dei servizi pubblici 1. I servizi pubblici hanno per
oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico civile della comunità locale.
1. I servizi pubblici hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono indicati dalla legge.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono indicati dalla legge.
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ARTICOLO 42 ARTICOLO 42
Gestione dei pubblici servizi Gestione dei pubblici servizi 1. Il Comune provvede alla gestione
dei pubblici servizi attraverso le forme indicate dalla legge, orientando la propria scelta verso la soluzione idonea a garantire nel rispetto dei principio dell’economicità, del controllo degli sprechi energetici e della tutela dell’ambiente, la qualità del servizio, la massima aderenza ai bisogni della comunità e la più ampia collaborazione tra chi eroga il servizio e le/gli utenti.
1. Il Comune provvede alla gestione dei pubblici servizi attraverso le forme indicate dalla legge, orientando la propria scelta verso la soluzione idonea a garantire nel rispetto dei principio dell’economicità, del controllo degli sprechi energetici e della tutela dell’ambiente, la qualità del servizio, la massima aderenza ai bisogni della comunità e la più ampia collaborazione tra chi eroga il servizio e le/gli utenti.
2. Nella gestione dei servizi il Comune assicura il principio della concertazione e l’esercizio rigoroso del confronto preventivo con le organizzazioni sindacali.
2. Nella gestione dei servizi il Comune assicura il principio della concertazione e l’esercizio rigoroso del confronto preventivo con le organizzazioni sindacali.
3. Il Comune assicura un’azione di monitoraggio e controllo per i servizi affidati ad altri soggetti pubblici, privati e del privato sociale.
3. Il Comune assicura un’azione di monitoraggio e controllo per i servizi affidati ad altri soggetti pubblici, privati e del privato sociale.
4. La deliberazione consiliare di assunzione dei servizi specifica:
4. La deliberazione consiliare di assunzione dei servizi specifica:
a) oggetto, dimensioni e caratteristiche organizzative del servizio;
a) oggetto, dimensioni e caratteristiche organizzative del servizio;
b) finalità sociali ed obiettivi economici e funzionali perseguiti;
b) finalità sociali ed obiettivi economici e funzionali perseguiti;
c) coordinamento con gli altri servizi e gli apparati del Comune per un organico sistema di erogazione;
c) coordinamento con gli altri servizi e gli apparati del Comune per un organico sistema di erogazione;
d) ragioni di rilievo sociale, economico o di opportunità ispiratrici della scelta della forma di gestione;
d) ragioni di rilievo sociale, economico o di opportunità ispiratrici della scelta della forma di gestione;
e) criteri di trasparenza finanziaria e) criteri di trasparenza finanziaria della
48 della partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
f) termine e modalità di relazione, da parte dell’organismo responsabile, sul livello di efficacia ed economicità del servizio.
f) termine e modalità di relazione, da parte dell’organismo responsabile, sul livello di efficacia ed economicità del servizio.
ARTICOLO 43 ARTICOLO 43
Azienda speciale Azienda speciale
1. L’Azienda speciale è Ente strumentale del Comune per la gestione di servizi di rilevanza economica-imprenditoriale. È dotata di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale che prevede apposito organo di revisione dei conti nonché forme autonome di verifica della gestione.
1. L’Azienda speciale è Ente strumentale del Comune per la gestione di servizi di rilevanza economica-imprenditoriale. È dotata di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale che prevede apposito organo di revisione dei conti nonché forme autonome di verifica della gestione.
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ARTICOLO 44 ARTICOLO 44
Istituzione Istituzione
1. L’Istituzione è l’organismo strumentale del Comune per la gestione di specifici servizi sociali e culturali che
non abbiano importanza
imprenditoriale.
1. L’Istituzione è l’organismo strumentale del Comune per la gestione di specifici servizi sociali e culturali che non abbiano importanza imprenditoriale.
2. L’ordinamento ed il funzionamento della Istituzione è disciplinato da Regolamento dell’Istituzione previsto dall’articolo 45 , comma 2.
2. L’ordinamento ed il funzionamento della Istituzione è disciplinato da Regolamento dell’Istituzione previsto dall’articolo 45 , comma 2.
3. Alle Istituzioni è assegnato personale comunale.
3. Alle Istituzioni è assegnato personale comunale.
ARTICOLO 45 ARTICOLO 45
Criteri di gestione dell’azienda e dell’Istituzione
Criteri di gestione dell’azienda e dell’Istituzione
1. L’azienda e l’Istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio del bilancio.
1. L’azienda e l’Istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio del bilancio.
2. Il Comune, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalità e gli indirizzi;
approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
2. Il Comune, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali;
esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. Il Regolamento determina altresì i termini entro cui i Consigli di amministrazione di Aziende e Istituzioni inviano relazioni sulla loro attività al Consiglio comunale.
3. Il Regolamento determina altresì i termini entro cui i Consigli di amministrazione di Aziende e Istituzioni inviano relazioni sulla loro attività al Consiglio comunale.
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ARTICOLO 46 ARTICOLO 46
Organi dell’azienda speciale e dell’Istituzione
Organi dell’azienda speciale e dell’Istituzione
1. Gli organi dell’Azienda speciale e della Istituzione sono:
1.Gli organi dell’Azienda speciale e della Istituzione sono:
a) il Consiglio d’Amministrazione; a) il Consiglio d’Amministrazione;
b) la/il Presidente; b) la/il Presidente;
c) la Direttrice /il Direttore. c) la Direttrice /il Direttore.
ARTICOLO 47 ARTICOLO 47
Composizione, requisiti, nomina, durata in carica degli organi
dell’Azienda speciale e dell’Istituzione.
Composizione, requisiti, nomina, durata in carica degli organi dell’Azienda speciale e
dell’Istituzione.
1. Il Consiglio di amministrazione dell’azienda e dell’Istituzione è composto dalla/dal Presidente e da un numero pari di membri fissato dallo statuto dell’Azienda speciale o dal regolamento dell’Istituzione.
1. Il Consiglio di amministrazione dell’azienda e dell’Istituzione è composto dalla/dal Presidente e da un numero pari di membri fissato dallo statuto dell’Azienda speciale o dal regolamento dell’Istituzione.
2. Può essere
amministratore/amministratrice chi sia in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere/a del Comune ed abbia esperienza e qualificazione professionale ed amministrativa, nell’ambito dell’attività operativa dell’azienda o dell’Istituzione.
2. Può essere
amministratore/amministratrice chi sia in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere/a del Comune ed abbia esperienza e qualificazione professionale ed amministrativa, nell’ambito dell’attività operativa dell’azienda o dell’Istituzione.
3. Il/la Sindaco/a nomina, ai sensi dell’art 37, comma 4 del presente Statuto, il/la presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo insediamento; nello stesso modo provvede alla sostituzione degli
3. Il/la Sindaco/a nomina, ai sensi dell’art 37, comma 4 del presente Statuto, il/la presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo insediamento; nello stesso modo provvede alla sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per i
51 amministratori cessati dalla carica per i motivi previsti dalle lett. a), b), c) del nuovo successivo articolo 48 nel rispetto dei termini prescritti dalla legge. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione prevista dal comma quinto.
motivi previsti dalle lett. a), b), c) del nuovo successivo articolo 48 nel rispetto dei termini prescritti dalla legge. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione prevista dal comma quinto.
4. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede le modalità di informazione al pubblico sulle caratteristiche dell’incarico e sulla qualificazione professionale richiesta, le forme ed i tempi di presentazione di eventuali candidature ed i criteri di verifica dei requisiti.
4. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede le modalità di informazione al pubblico sulle caratteristiche dell’incarico e sulla qualificazione professionale richiesta, le forme ed i tempi di presentazione di eventuali candidature ed i criteri di verifica dei requisiti.
5. La/il Presidente e il Consiglio d’amministrazione vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio comunale. Restano in carica sino alla nomina dei successori con le limitazioni di potere prescritte dalla legge che disciplina la proroga degli organi amministrativi e comunque non oltre i termini fissati dalla stessa.
Sono rieleggibili una sola volta e sono tenuti alle dichiarazioni di cui all’articolo 27, comma 4.
5. La/il Presidente e il Consiglio d’amministrazione vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio comunale. Restano in carica sino alla nomina dei successori con le limitazioni di potere prescritte dalla legge che disciplina la proroga degli organi amministrativi e comunque non oltre i termini fissati dalla stessa. Sono rieleggibili una sola volta e sono tenuti alle dichiarazioni di cui all’articolo 27, comma 4.
6. La direttrice o direttore è titolare della responsabilità gestionale.
6. La direttrice o direttore è titolare della responsabilità gestionale.
7. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del direttore o direttrice dell’Azienda speciale sono regolati dallo statuto previsto dall’articolo 43.
7. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del direttore o direttrice dell’Azienda speciale sono regolati dallo statuto previsto dall’articolo 43.
8. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del direttore o direttrice dell’Istituzione sono
8. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del direttore o direttrice dell’Istituzione sono disciplinati dal
52 disciplinati dal regolamento previsto dall’articolo 44, comma 2.
regolamento previsto dall’articolo 44, comma 2.
ARTICOLO 48 ARTICOLO 48
Cessazione dalla carica degli amministratori
Cessazione dalla carica degli amministratori
dell’Azienda speciale e dell’Istituzione dell’Azienda speciale e dell’Istituzione 1. La/il Presidente ed i membri del
Consiglio d’amministrazione cessano dalla carica in caso di:
1. La/il Presidente ed i membri del Consiglio d’amministrazione cessano dalla carica in caso di:
a) revoca da parte del/della Sindaco/a ai sensi dell’articolo 37, comma 4;
a) revoca da parte del/della Sindaco/a ai sensi dell’articolo 37, comma 4;
b) dimissione; b) dimissione;
c) perdita dei requisiti; c) perdita dei requisiti;
d) scioglimento del Consiglio comunale.
d) scioglimento del Consiglio comunale.
ARTICOLO 49 ARTICOLO 49
Rappresentanti del Comune in organismi, enti o società.
Rappresentanti del Comune in organismi, enti o società.
1. La nomina e la cessazione degli amministratori di società a partecipazione comunale sono regolate secondo le modalità ed i criteri previsti dagli articoli 47 e 48, in quanto applicabili.
1. La nomina e la cessazione degli amministratori di società a partecipazione comunale sono regolate secondo le modalità ed i criteri previsti dagli articoli 47 e 48, in quanto applicabili.
2. Le/i rappresentanti del Comune, elette/i, nominate/i o designate/i dal/dalla Sindaco/a o dal Consiglio comunale a rappresentare il Comune in organi di amministrazione di enti e società di diritto pubblico e privato, presentano al/alla Sindaco/a una relazione annuale sull’andamento degli
2. Le/i rappresentanti del Comune, elette/i, nominate/i o designate/i dal/dalla Sindaco/a o dal Consiglio comunale a rappresentare il Comune in organi di amministrazione di enti e società di diritto pubblico e privato, presentano al/alla Sindaco/a una relazione annuale sull’andamento degli enti e delle società
53 enti e delle società stesse. stesse.
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Capo II Capo II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ARTICOLO 50 ARTICOLO 50
Forme associative e di cooperazione Forme associative e di cooperazione 1. Il Comune può promuovere con la
Provincia ed altri Comuni forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.
1. Il Comune può promuovere con la Provincia ed altri Comuni forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.
2. A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti o secondo le modalità stabiliti dalla legge.
2. A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti o secondo le modalità stabiliti dalla legge.
ARTICOLO 51 ARTICOLO 51
Consorzi Consorzi
1. Il Comune può costituire consorzi con la Provincia o con altri Comuni per la gestione associata di uno o più servizi o per l’esercizio di funzioni.
1. Il Comune può costituire consorzi con la Provincia o con altri Comuni per la gestione associata di uno o più servizi o per l’esercizio di funzioni.
2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici , ivi comprese le comunità montane, quando a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti
2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici , ivi comprese le comunità montane, quando a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti
3. A tal fine il Consiglio comunale per quanto di sua competenza, approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione unitamente allo Statuto del consorzio. I contenuti obbligatori della convenzione e dello
3. A tal fine il Consiglio comunale per quanto di sua competenza, approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione unitamente allo Statuto del consorzio. I contenuti obbligatori della convenzione e dello Statuto sono disciplinati
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Statuto sono disciplinati dalla legge. dalla legge.
4. La costituzione del consorzio è regolata dalle norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
4. La costituzione del consorzio è regolata dalle norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
5. Gli atti fondamentali e gli organi del consorzio sono disciplinati dallo Statuto nei limiti fissati dalla legge.
5. Gli atti fondamentali e gli organi del consorzio sono disciplinati dallo Statuto nei limiti fissati dalla legge.
ARTICOLO 52 ARTICOLO 52
Accordi di programma Accordi di programma 1. Al fine di una migliore
utilizzazione dei mezzi finanziari e delle risorse umane, il Comune può partecipare ad accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, secondo le modalità previste dalla legge.
1. Al fine di una migliore utilizzazione dei mezzi finanziari e delle risorse umane, il Comune può partecipare ad accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, secondo le modalità previste dalla legge.