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SERVIZI PUBBLICI

Nel documento TUORO SUL TRASIMENO STATUTO (pagine 23-28)

CAPO I SERVIZI PUBBLICI

Art.38

Forme di gestione dei servizi pubblici

1 – Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2 – I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3 – Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le caratteristiche o le modeste dimensioni del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione od un’azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzioni per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di S.p.A. o S.r.l. a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

4 – Il comune può altresì affidare la gestione di uno o più servizi pubblici alla comunità montana, qualora la sua dimensione socio - economica ne consigli l’esercizio associato con altri comuni facenti parte della comunità montana.

5 – Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

6 – Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art.39 Aziende speciali

1 – Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2 – Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3 – I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

4 – Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

5 – Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.

6 – Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

7 – Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T. U. n.2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

8 – Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per la fruizione dei beni e servizi.

9 – Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

10 – Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art.40 Istituzioni

1 – Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica, ma dotati di autonomia gestionale.

2 – Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

3 – Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione.

4 – Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5 – Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste in apposito regolamento.

6 – Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dell’istituzione.

Art.41

Società per azioni od a responsabilità limitata

1 – Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2 – Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri, eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3 – L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4 – Il consiglio comunale sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5 – I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.

6 – Il sindaco o suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7 – Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento delle società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE Art.42

Convenzioni

1 – Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2 – Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3 – Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.43 Consorzi

1 – Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.

2 – La convenzione deve prevedere l’obbligo della pubblicazione degli atti fondamentali

3 – Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.

4 – Il consorzio assume il carattere poli - funzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modello consortile.

5 – Il sindaco o suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art.44

Accordi di programma

1 – Il comune, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 – Il sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione della giunta con l’osservanza delle modalità previste dalla legge.

Art.45 Unioni di comuni

1 – Il comune può promuovere, con le modalità previste dalla legge, l’unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza, senza pregiudizio per le norme statutarie concernenti l’ordinamento degli uffici e l’autonomia del comune.

2 – L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

3 - Il comune al fine di esercitare compiutamente funzioni di propria competenza e favorire la riorganizzazione sovra comunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture e recepire le leggi regionali per l’esercizio associato delle funzioni individua nella Comunità montana e/o nell’unione dei comuni le istituzioni sovra comunali idonee a realizzare tale processo, senza pregiudizio per le norme statutarie concernenti l’ordinamento degli uffici e l’autonomia del comune. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

TITOLO VI

FINANZE E CONTABILITA’

Art.46

Autonomia finanziaria

1 – Il comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2 – Il comune ha potestà impositiva autonoma nell’ambito fissato dalla legge.

3 - Il comune impronta la propria attività tributaria ai principi generali dello statuto dei diritti dei contribuenti.

4 – In particolare l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel personale di cui all’art.22 responsabile del tributo.

Art.47

Contabilità e bilancio

1 – L’ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge.

2 – Con apposito regolamento di competenza del consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

3 – I bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal comune, dal consiglio comunale, sono trasmessi alla giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme rispettivamente al bilancio ed al conto consuntivo del comune.

Art.48 Revisore dei conti

1 – La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore dei conti eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o all’albo dei dottori commercialisti o all’albo dei ragionieri.

2 – Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo gravi inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta.

3 – Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune.

4 – Il revisore svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, nel rispetto delle modalità indicate dallo statuto e dal regolamento, con le responsabilità imputategli dall’art.240 del T.U. n.267/2000.

Art.49

Controllo di gestione

1 - Il controllo di gestione viene effettuato per le finalità e con le modalità di cui agli artt.196, 197 e 198 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle seguenti indicazioni:

verificare, attraverso valutazioni comparate dei costi e dei rendimenti, i risultati raggiunti ed il grado di realizzazione dei programmi e progetti affidati, rispetto agli obbiettivi ed agli indirizzi politico - amministrativi definiti dagli organi di governo, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

accertare la efficiente, corretta gestione delle risorse;

individuare il livello di integrazione tra i diversi servizi ed il grado di adattamento alle mutate condizioni dei vari contesti di intervento;

riferire periodicamente agli organi di governo sui risultati della propria attività, sugli ostacoli od irregolarità riscontrate, proponendo possibili correttivi.

2 – I responsabili della gestione di cui al precedente art.22 eseguono periodicamente operazioni di controllo di gestione secondo quanto disposto, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma precedente, nel regolamento di contabilità ed in quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, così come previsto dall’art.51, comma 9, della L. n. 142/90 e dall’art.20 del D. Lgs. N. 29/93 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

3 – Sulla base di tali rilevazioni la giunta riferisce periodicamente al consiglio, secondo le modalità previste nel regolamento.

Art.50 Attività contrattuali

1 – Fermo restando quanto previsto dalla normativa CEE e dalla legge, le norme relative all’attività contrattuale sono stabilite dal regolamento comunale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art.51

Modificazioni allo statuto

1 – Lo statuto può essere soggetto a revisione per iniziativa della giunta o su richiesta dei consiglieri assegnati.

2 – Il sindaco cura l’invio a tutti i consiglieri delle proposte di modifica almeno 20 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

3 – Le modificazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge per la sua approvazione.

Art.52

Adeguamento delle fonti normative comunali alle leggi sopravvenute

1 – Gli adeguamenti dello statuto a leggi sopravvenute debbono essere apportati nel rispetto delle apposite disposizioni di legge in materia.

Art.53

Entrata in vigore dello statuto

1 – Il presente statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste per legge.

Nel documento TUORO SUL TRASIMENO STATUTO (pagine 23-28)

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