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Giacomo Nascetti e Andrea Zoppo

8. Ulteriori prestazioni di sostegno al reddito erogate da altri enti o Fondi bilateral

8.2. Il settore degli studi professional

Il consolidato sistema di relazioni industriali e bilateralità costituito pariteticamente da Confprofessioni e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil ha permesso alle parti sociali di programmare una serie di interventi speciali per sostenere le attività pro- fessionali e i loro dipendenti nell’ambito dell’emergenza da Covid-19. Le misure in- tegrative messe in campo dagli enti bilaterali delle attività professionali per sostenere gli studi e le aziende iscritte nell’ambito del contesto emergenziale sono molteplici. Con apposito regolamento adottato il 1° aprile 2020 ed in vigore dal 6 aprile 2020, l’Ente ha introdotto prestazioni integrative rispetto agli ammortizzatori sociali ordi- nari e in deroga disciplinati dal d.l. n. 18/2020.

Nei limiti delle risorse economiche stanziate, l’Ente bilaterale riconosce un contribu- to per ogni lavoratore per il quale, a seguito della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il datore di lavoro abbia richiesto l’intervento degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale. In particolare, il lavoratore avrà diritto a per- cepire un contributo integrativo, di 250 euro una tantum, che si trovi sospeso dell’attività di lavoro oppure che sia impiegato con un orario di lavoro ridotto rispet- to a quello ordinariamente rispettato. Presupposto essenziale per vedersi riconoscere questo contributo è che la richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali sia stata accettata dagli organi competenti.

In aggiunta al contributo integrativo, sebbene non sia cumulabile con esso, vi è poi il contributo straordinario giornaliero, corrisposto per un massimo di 9 settimane, il cui valore è proporzionato alle ore di lavoro sospese. L’importo è di 19 euro per le retribuzioni lorde mensili fino a 2159.48 euro e di 23 euro per le retribuzioni mensili oltre i 2159.48 euro, per ogni lavoratore al quale sia stato sospeso o ridotto l’orario di lavoro, e per il quale la richiesta di accesso agli ammortizzatori previsti non sia stata accolta esclusivamente per incapienza delle risorse stanziate.

I due contributi sono alternativi e possono essere richiesti una sola volta nel corso dell’iscrizione alla bilateralità. Gli importi del contributo straordinario, come specifi- cato nel regolamento dell’Ente, sono pari al 50% dei massimali del trattamento della Cassa integrazione, definiti dall’Inps per il 2020 e calcolati su base giornaliera.

Il riconoscimento di entrambi i contributi è subordinato alla regolare iscrizione del datore di lavoro e al mantenimento della regolare contribuzione in favore della bila- teralità di settore (tanto per il fondo Cadiprof che per il fondo Ebipro). Inoltre, tan- to per il datore di lavoro e che per i dipendenti è richiesto un’anzianità contributiva al fondo di almeno sei mesi continuativi, che devono sussistere al momento della presentazione della richiesta.

Il regolamento prevede che, una volta approvata la richiesta, il contributo deve esse- re anticipato dal datore di lavoro, previa autorizzazione dell’ente Ebipro e deve esse- re inserito con voce Anticipo contributivo Ebipro Covid-19 nel Libro unico del lavoro, con l’obiettivo di non confonderlo con l’importo della retribuzione mensile ordina- ria.

Il supporto della bilateralità di settore non si limita ad erogare prestazioni salariali in- tegrative a quelle previste dagli ammortizzatori sociali. Infatti, attraverso l’adozione di un altro regolamento, entrato in vigore il 14 marzo 2020, l’Ente bilaterale Ebipro ha istituito una procedura per il riconoscimento di uno specifico contributo per l’attivazione dello smart working. È previsto, infatti, un rimborso massimo di 500 euro in favore dei datori di lavoro che acquistino strumenti tecnici per attivare il lavoro da remoto. Presupposto essenziale, anche in questo caso, è la regolarità dei versa- menti alla bilateralità di settore l’anzianità contributiva di almeno sei mesi continua- tivi al momento dell’acquisto della strumentazione. L’importo massimo è da inten- dersi per dipendente e ciascun datore di lavoro può richiedere un massimo di cinque contributi. Questa prestazione ha lo scopo di favorire il più possibile la corretta ap- plicazione della disciplina emergenziale in tema di lavoro agile. Con la diffusione dell’epidemia, infatti, l’originaria disciplina di riferimento per la suddetta modalità la- vorativa è stata semplificata (127) essendo stata prevista la possibilità unilaterale da

parte dei datori di lavoro di attivare la modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali per tutta la durata dell’emergenza.

Le parti sociali hanno previsto ulteriori misure di sostegno al reddito anche per i la- voratori del settore diversi dai lavoratori subordinati. Con il rinnovo del CCNL degli studi professionali, sottoscritto il 17 aprile 2015, è stata costituita Gestione Professioni-

sti, una articolazione interna ed autonoma dalla bilateralità di settore, che ha lo scopo

di erogare prestazioni integrative ai liberi professionisti, ai professionisti associati e ai praticanti. Il regolamento di questa gestione, adottato il 20 marzo 2020, prevede l’erogazione di una diaria giornaliera, pari a 50 euro per un massimo di dieci giorni all’anno, per inabilità temporanea dell’esercizio professionale a causa del contagio da SARS-CoV-2. La diaria è riconosciuta solo a quei soggetti che si trovino in ricovero medico o isolamento domiciliare.

Inoltre, questa gestione, considerata la chiusura temporanea di molti poliambulatori, eroga un servizio di video-consulto specialistico che garantisce un confronto diretto con lo specialista in tutti i casi in cui non sia necessario un contatto fisico (ad esem-

(127) Per una disamina più approfondita del tema si veda E.DAGNINO, La prosecuzione dell’attività la-

G. Piglialarmi, S. Spattini, F. Lombardo, G. Nascetti, A. Zoppo

pio per condividere i risultati di esami o referti, avere risposte a domande vertenti sulle terapie, ecc.). Nell’ottica di ampliare le tutele e sostenere il settore delle attività professionali durante l’emergenza epidemiologica, gli enti bilaterali Ebipro e Cadi- prof hanno introdotto una serie di disposizioni transitorie relative alla contribuzione alla bilateralità valide dal 1° aprile 2020 al 23 agosto 2020 che permettono:

a) ai datori di lavoro e ai dipendenti che, alla data del 1° aprile 2020, non risultava- no iscritti alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro), di iscriversi versando 132 euro per ciascun dipendente (pari a 6 mesi di contribuzione arretrata) e di poter beneficiare di una delle prestazioni erogate da Ebipro e delle misure in- trodotte da Cadiprof per l’emergenza da Covid-19;

b) ai datori di lavoro che si trovano in posizioni debitorie nei confronti di Cadiprof ed Ebipro tali da impedire l’erogazione delle prestazioni, di sanare e regolarizza- re la situazione contributiva mediante versamento del 30% delle somme dovute a saldo e stralcio del debito maturato nei confronti della bilateralità alla data del 31 gennaio 2020 (128);

c) la sospensione della contribuzione ordinaria, con continuità dell’accesso alle prestazioni per studi o aziende già iscritte ed in regola, per i quali si verifichi la sospensione dell’attività lavorativa per accesso ad ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente.

Di rilievo, anche se non inerenti a forme di sostegno al reddito ma collegate con l’aspetto sanitario, risultano essere le prestazioni erogate dalla Cassa di Assistenza Sanitaria per i lavoratori degli studi professionali (Cadiprof), consistenti in una diaria con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2020. L’assicurato, infatti, avrà diritto a una indennità di 40 euro per ogni notte di ricovero ospedaliero per un periodo non su- periore a 50 giorni l’anno. La diaria è estesa per un massimo di 14 giorni a coloro i quali, in seguito alla positività al virus, si trovino in isolamento domiciliare. Per l’attivazione di entrambe le prestazioni è necessario il referto del tampone che attesti la positività al virus SARS-CoV-2, rilasciato dalle autorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell’Istituto Superiore di Sanità e la copia della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) in caso di ricovero.

9. Percorsi di relazioni industriali in materia di formazione e riqualificazio-

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