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ASSISTENZA A SEGUITO DI RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA A CAUSA DI MALATTIA MANIFESTATASI DURANTE L’OPERATIVITA’ DEL CONTRATTO DI DURATA SUPERIORE A DIECI GIORNI

A seguito di un ricovero in Istituto di cura avvenuto durante l’operatività del contratto a causa di una malattia manifestatasi anch’essa durante l’operatività del contratto di durata superiore a dieci giorni consecutivi la Società offre i seguenti servizi di assistenza:

h) Invio Collaboratrice domestica

UniSalute provvederà ad inviare un/una collaboratore/collaboratrice domestica, assumendone l’onorario fino ad un massimo di 6 ore la settimana, da utilizzarsi consecutivamente, per un massimo di 4 settimane.

Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la necessità di usufruire della prestazione almeno tre giorni prima della data in cui l’Assicurato intende avvalersi della stessa.

i) Invio babysitter

UniSalute provvederà ad inviare un/una baby sitter, assumendone l’onorario fino ad un massimo di 6 ore la settimana, da utilizzarsi consecutivamente, per un massimo di 4 settimane.

La prestazione verrà fornita unicamente qualora vi sia nel nucleo familiare un minore di anni 15 e in assenza di un familiare convivente maggiorenne.

Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la necessità di usufruire della prestazione almeno tre giorni prima della data in cui l’Assicurato intende avvalersi della stessa.

l) Invio badante

UniSalute provvederà ad inviare un/una badante, assumendone l’onorario fino ad un massimo di 6 ore la settimana, da utilizzarsi consecutivamente, per un massimo di 4 settimane.

Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la necessità di usufruire della prestazione almeno tre giorni prima della data in cui l’Assicurato intende avvalersi della stessa.

m) Invio Psicologo

UniSalute provvederà ad inviare una/uno psicologo convenzionato, specializzato nella gestione delle emergenze psicologiche, che deciderà se ricorrono le condizioni per l’attuazione di un trattamento psicoterapico finalizzato alla cura del trauma psichico subito.

Inoltre, nel caso di decesso dell’Assicurato, la Centrale Operativa metterà a disposizione il trattamento di cui sopra per i familiari residenti con l’Assicurato al momento dell’evento, al fine della cura dei disturbi psicologici e/o psichiatrici seguenti il lutto e ad esso ascrivibili.

UniSalute terrà a proprio carico le spese relative fino alla completa guarigione del disturbo e, comunque, non oltre i tre mesi dalla data di dimissione dal ricovero.

n) Invio di un infermiere a domicilio

UniSalute provvederà ad inviare un/una infermiera, assumendone l’onorario fino ad un massimo di 1 ora al giorno per quattordici giorni.

Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la necessità di usufruire della prestazione almeno tre giorni prima della data in cui l’Assicurato intende avvalersi della stessa.

Prestazioni di Assistenza erogate all’estero

Le seguenti prestazioni di assistenza vengono fornite dalla Centrale Operativa di UniSalute per tutto l’arco delle 24 ore telefonando al numero +39 051-4161781.

o) Viaggio di un familiare all’estero

Nel caso in cui, in conseguenza di malattia o di infortunio, l’Assicurato necessiti di un ricovero in Istituto di cura per un periodo superiore a dieci giorni, la Centrale Operativa, tenendo a proprio carico le spese, metterà a disposizione di un componente della Sua famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno e si accollerà le spese di soggiorno nel limite massimo di Euro 150,00 per ogni sinistro.

SEZIONE ASSISTENZA

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p) Invio di medicinali urgenti all’estero

Qualora in conseguenza di malattia o di infortunio l’Assicurato abbia necessità per la terapia del caso di specialità medicinali irreperibili sul posto (sempreché siano commercializzate in Italia), la Centrale Operativa provvederà ad inviarle con il mezzo di trasporto più rapido, compatibilmente con le norme locali sul trasporto dei medicinali, tenendo a proprio carico le spese relative.

Rimane a carico dell’Assicurato il costo di acquisto dei medicinali.

q) Rimpatrio sanitario

Nel caso in cui l’Assicurato si trovi all’estero e, in conseguenza di infortunio o di malattia improvvisa, le sue condizioni di salute, accertate mediante contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il trasporto dell’Assicurato in ospedale attrezzato in Italia o alla Sua residenza, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto, tenendo a proprio carico le spese relative, con i mezzi che i medici della stessa ritengano più idonei in base alle condizioni dell’Assicurato tra quelli sottoelencati:

• aereo sanitario;

• aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;

• treno, prima classe e, se necessario, in vagone letto;

• autoambulanza senza limiti di percorso.

Il trasferimento dai paesi extraeuropei si effettua esclusivamente su aerei di linea, classe economica.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa, inclusa l’assistenza medica e/o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.

La prestazione non viene fornita per le lesioni o per le infermità che, secondo la valutazione dei medici, possano essere curate sul posto o che comunque non impediscano all’Assicurato di proseguire il viaggio.

La Centrale Operativa, qualora abbia provveduto a proprie spese al rientro dell’Assicurato, ha la facoltà di richiedere a quest’ultimo, nel caso in cui ne sia in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

UniSalute offre i servizi di consulenza, di assistenza e di emergenza indicati in Polizza telefonando ai numeri della Centrale Operativa, attiva per tutto l’arco delle 24 ore, indicati di seguito:

Cosa NON assicura Art. 3.2 - Esclusioni

L’assicurazione non è operante per le esclusioni previste all’Art. 2.2 Esclusioni del presente Contratto.

La Centrale Operativa non eroga:

a) le Prestazioni di Assistenza non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;

b) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l’Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni di Assistenza.

Art. 3.3 – Delimitazioni La Società:

• non si assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato;

• non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;

• non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste, in fase di erogazione dell’assistenza, alla Centrale Operativa e da queste organizzate;

• non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l’Assicurato e tale professionista.

SEZIONE ASSISTENZA

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Come assicura

Art 3.4 – Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni di Assistenza indispensabili ad aiutare l’Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti e nel rispetto dei Massimali di spesa stabiliti dal contratto.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull’Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione di Assistenza o alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Se l’Assicurato non accetta di corrispondere l’eccedenza, la Società eroga la Prestazione di Assistenza solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto. In alternativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro i limiti e i Massimali previsti da ciascuna Prestazione di Assistenza. In tal caso l’Assicurato deve produrre l’originale dei documenti fiscali a dimostrazione che ha effettivamente sostenuto la spesa.

La Società rimborsa esclusivamente le spese che l’Assicurato abbia sostenuto se:

• siano state preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa;

• siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;

• lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la Prestazione di Assistenza per cause di forza maggiore;

• le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la Centrale Operativa fornirà all’Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l’istruzione della relativa pratica.

Art. 3.5 - Validità territoriale

L’assicurazione ha validità territoriale, a seconda delle Prestazioni erogate, come indicato all’Art. 3.1. - Garanzia base.

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SINTESI DEI LIMITI/SOTTOLIMITI D’INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI Garanzia Base

Prestazioni erogate in Italia Limiti e sottolimiti

di Indennizzo Franchigie e/o Scoperti Rientro dal Ricovero di primo

soccorso Spese per invio di ambulanza Per massimo km 500

Viaggio di un familiare per ospedalizzazione

Biglietto aereo (classe economica) o biglietto ferroviario (1° classe) andata e ritorno per 1 componente della famiglia

Se Ricovero supera 10 giorni

Trasferimento in centro medico specializzato

Fino al costo del trasferimento con uno dei mezzi di trasporto

consentiti

-Invio collaboratrice domestica fino ad un massimo di 6 ore la settimana per un massimo

di 4 settimane Se Ricovero supera 10 giorni

Invio babysitter fino ad un massimo di 6 ore la settimana per un massimo di 4 settimane

Se Ricovero supera 10 giorni e se il minore ha meno di 15 anni

Invio badante fino ad un massimo di 6 ore la settimana per un massimo

di 4 settimane Se Ricovero supera 10 giorni Invio Psicologo dalla data di dimissione dal

ricovero massimo 3 mesi Se Ricovero supera 10 giorni Invio di un infermiere a domicilio fino ad un massimo di 1 oraal giorno per quattordici giorni Se Ricovero supera 10 giorni

Garanzia base

Prestazioni erogate all’estero Limiti e sottolimiti

di Indennizzo Franchigie e/o Scoperti

Viaggio di un familiare all’estero

Biglietto aereo (classe economica) o biglietto ferroviario (1° classe) andata e ritorno per 1 componente della famiglia

Se Ricovero supera 10 giorni

Invio medicinali urgenti

all’estero - Se medicinali non reperibili

sul posto

Rimpatrio sanitario

Fino al costo del trasferimento con uno dei mezzi di trasporto consentiti

Trasferimento sanitario nei Paesi extra-europei solo aerei di linea, classe economica

-SEZIONE ASSISTENZA

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