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SEZIONE 2D -NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE

SEZIONE 2D -NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 -DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, all'atto della sottoscrizione della polizza, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave dei legali rappresentanti del Contraente.

Art. 2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'Assicurato é esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successive stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, l’assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”, cioè a coprire quella parte dei danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.

Resta fermo quanto disposto all’art. 18, ultimo comma.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria, nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, pec, e-mail o simili) indirizzata alla Società..

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile), con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l’Assicurato deve farne denuncia per iscritto alla Società al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un’assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l’omessa denuncia durante la durata del contratto con i tempi e le modalità di cui al primo comma del presente articolo, comporta la perdita del diritto dell’Assicurato all’indennizzo.

Resa la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni e l’assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto della Società, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha la durata di anni 3 (TRE) e decorre dalle ore 24.00 del 31/12/2017 fino alle ore 24.00 del 31/12/2020, data in cui la stessa cesserà automaticamente senza obbligo di invio della disdetta da una all'altra Parte.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2018 e successivamente verrà corrisposto in rate annuali.

Si conviene che le Parti, ad ogni scadenza annuale, hanno comunque facoltà di rescindere dal contratto, con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata.

E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 9 - ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art. 10 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio indicato nella Scheda di Copertura è il premio minimo stabilito relativamente alla presente Polizza.

Detto premio è incassato in via provvisoria e anticipato per il Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura e sarà regolato alla fine del periodo di assicurazione. A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni Periodo di Assicurazione, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l’indicazione delle retribuzioni lorde relative a tale periodo, rispetto a quello precedentemente dichiarato nella Proposta, impegnandosi a versare il relativo premio a conguaglio entro e non oltre trenta giorni dalla data di emissione della relativa appendice predisposta dalla Società, ricevuta dal Contraente e ritenuta corretta dal medesimo.

Nel caso in cui il premio a conguaglio non fosse superiore a € 100,00 non si procederà alla regolazione del premio. Se il Contraente non effettuasse, nei termini prescritti, la comunicazione dei dati variabili o il pagamento della regolazione premio dovuta, la Società dovrà fissare per iscritto un ulteriore termine non

inferiore a 30 (trenta) giorni trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per l’annualità successiva è considerato in conto o a garanzia di quello relativo al Periodo di Assicurazione per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati variabili o il pagamento della regolazione premio. La garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempisse agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per le Richieste di Risarcimento accadute nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 13 - COASSICURAZIONE E DELEGA (OPZIONALE)

In caso di coassicurazione, l’Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato e la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione nonché quelli relativi alla rappresentanza processuale, compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art. 14 - GESTIONE DEL CONTRATTO

In caso di comunicazione, da parte dell’Ente di nomina di broker assicurativo, le parti contraenti riconosceranno al suddetto broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005 (ex legge n. 792/84), per quanto concerne la assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica).

Il nuovo broker subentrerà in tutte le obbligazioni contrattuali, dopo la formalizzazione del contratto d’incarico e la relativa comunicazione agli assicuratori. Allo stesso tempo il broker maturerà Il diritto ad incassare le provvigioni previste.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, così come ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell’Assicurato, si intenderà fatta dall’Assicurato stesso.