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La sicurezza dei prodotti alimentari: Codice del consumo e reg CE n.178/2002 Ai sensi dell'art 102 comma 6 cod.cons., le disposizioni del Titolo

(rubricato <<Sicurezza dei prodotti>>) della parte IV del Codice (avente ad oggetto <<Sicurezza e qualità>>) <<non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE)n.178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002>>. Evidentemente, la ragione per cui gli alimenti sono sottratti alle norme del codice del consumo che disciplinano le condizioni di sicurezza dei prodotti e, segnatamente, gli obblighi dei produttori e distributori, è da individuarsi nel fatto che il reg. (CE) n.178/2002 ha realizzato, per gli alimenti, un sistema normativo specifico avente ad oggetto la sicurezza alimentare. Assoggettando i prodotti alimentari ad una disciplina speciale con autonomi principi (tra i quali il principio di precauzione di cui all'art.7220 del regolamento) il legislatore comunitario ha inteso infatti eliminare il più possibile alla radice, nell'ambito dell'industria alimentare (attraverso l'introduzione di norme igienico- sanitarie relative allo svolgimento del processo produttivo e distributivo), l'origine del difetto ed il relativo danno, dando vita ad un complesso sistema di norme pubblicistiche221 , coordinate con lo strumento risarcitorio nel quadro di un'efficace tutela dei consumatori di alimenti (in quanto la loro osservanza scagiona il produttore dalla responsabilità), sulla cui osservanza sono chiamati a vigilare gli organismi all'uopo individuati dai governi degli Stati membri. In

219In tale ottica, si è ritenuto che, secondo la Corte di giustizia la direttiva in questione si presenta “come un "prendere o lasciare" (anzi, solo "prendere", visto che gli Stati membri hanno l'obbligo di conformarsi ad essa) senza possibilità di modifiche e di ampliamenti di tutela (Lenoci, Luci ed ombre della normativa europea in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, in Nuova giur. civ. e comm., 2003, 134).

220 Nel contesto delle interazioni tra legislazione sulla sicurezza alimentare e responsabilità civile, particolare attenzione è stata riservata ai riflessi civilistici del principio di precauzione, sancito esplicitamente dall'art. 7 del reg. (CE) n.178/2002. Sulla base di questa indicazione - che testimonia l'opzione del legislatore per un approccio rigoroso al problema di garantire la sicurezza del consumatore - si è sostenuta la necessità di una rilettura di tutto il sistema della responsabilità civile che - quantomeno nel contesto della produzione alimentare - dovrebbe condurre a "cancellare totalmente" l'esimente del rischio da sviluppo e a fare riferimento al rigoroso regime di responsabilità previsto dall'art.2050 c.c. relativo alla responsabilità per danni derivanti da attività pericolose. 221 A seguito delle profonde trasformazioni che hanno interessato l'industria alimentare e, più in generale, il

rapporto tra produttore e consumatore, il legislatore comunitario, a partire dagli anni Ottanta, ha predisposto regole pubblicistiche volte a garantire la sicurezza e l'igiene degli alimenti, incidendo radicalmente sul quadro normativo che caratterizzava questo settore; si tratta di regole applicabili a tutti i prodotti alimentari (cd. legislazione "orizzontale") e di norme ideate per alcune specifiche categorie di alimenti (cd. legislazione "verticale") , ad esempio, il pane, il latte, la pasta, le uova, i prodotti surgelati, gli integratori alimentari.

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relazione ai profili specifici dell'igiene e della sicurezza il Reg.178/2002 contiene così una disciplina più dettagliata rispetto alla disposizione generale di cui all'art. 103 c.cons, in particolare riferita ai concetti di rischio e pericolo. L'art. 14, del reg. (CE)178/2002 vieta infatti l'immissione in commercio dei prodotti considerati <<a rischio>>, intendendosi come tali <<i cibi potenzialmente nocivi, inadatti al consumo umano o contaminati a tal punto da non poter essere ragionevolmente destinati al consumo umano secondo l'uso previsto. Basta un solo elemento per considerare a rischio il prodotto>>. E' evidente che la soglia di protezione è anticipata, posto che non è necessaria la presenza di un rischio attuale per considerare insicuro un alimento. Il concetto di alimento <<a rischio>> richiama la definizione di <<rischio>> di cui all'art. 3 ,n.9, del reg. (CE) 178/2002, secondo la quale il rischio è la <<funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo>>222. Pertanto, mentre un alimento a rischio è sempre un alimento insicuro ai sensi dell'art. 14, reg.(CE) 178/2002, non è sempre vero il contrario: in altre parole, un alimento può essere insicuro (e, come tale, non commerciabile) anche se non è a rischio. Ai sensi del par.3,art.14, reg.(CE)178/2002, per determinare se un alimento sia a rischio (ovvero dannoso per la salute o inadatto al consumo umano) si devono prendere in considerazione questi elementi: <<a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese quelle riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti>>. La norma mette implicitamente in evidenza il ruolo centrale dell'etichettatura: nel caso di alimenti destinati a consumatori particolarmente delicati, per determinare se un prodotto sia sicuro occorre rapportare il concetto di sicurezza alimentare a questa categoria particolare di consumatori223. Pertanto, se l'etichetta contiene le necessarie informazioni, ma il consumatore le ignora di propria iniziativa, il prodotto in questione non è a rischio ai sensi dell'art.14, reg(CE)n. 178/2002, qualora i requisiti della legislazione alimentare siano stati rispettati. Il riferimento alla sicurezza alimentare intesa come sicurezza informativa appare dunque indispensabile. Per determinare invece se un alimento sia dannoso per la salute (e, come tale, insicuro), il par.4, dell'art.14 , reg.(CE) n.178/2002, indica quali elementi siano da considerare: <<a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine,e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti; b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento; c) la particolare sensibilità sotto il profilo della salute, in una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato

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ad essa>>. Un cenno merita, infine, la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia che ha contribuito a definire la figura del consumatore di alimenti (soprattutto con riferimento alla disciplina sull'etichettatura degli alimenti), attraverso l'elaborazione della figura del <<consumatore medio>>, intendendosi come tale il consumatore <<normalmente informato e ragionevolmente attento e accorto>> (CG, sent. 4 aprile 2000, in causa C-465/98, Darbo, Racc.2000, pag. I-2297, punto 20). La figura del <<consumatore medio>> di elaborazione giurisprudenziale è stata <<convalidata>> dallo stesso legislatore UE che ne ha fatto il parametro di riferimento in alcune discipline in tema di etichettatura di alimenti. Così il reg. (CE) n.1924/2006, in tema di informazioni nutrizionali e salutistiche sui prodotti alimentari, afferma che l'impiego delle informazioni nutrizionali e sulla salute è <<consentito solo se ci si può attendere che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell'indicazione>> (art.5, comma 2), intendendosi per <<consumatore medio>> quello <<ragionevolmente attento ed avveduto, e tenuti presenti i fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia (...). La nozione di consumatore medio non è statistica. Gli organi giurisdizionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nel caso specifico>>.

4 Nozione di produttore e di prodotto difettoso Come si evince dal primo