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Significato della bigenitorialità e sua previsione nelle fonti sovranazionali

giurisprudenziale. – 2.3. Quando la conflittualità diventa patologica. Il sistema di triangolazione e la PAS. – 3. Strumenti a tutela della bigenitorialità. – 3.1. L’articolo 709 ter c.p.c. – 3.2. L’articolo 8 CEDU. – 3.3. Condanne all’Italia da parte della Corte EDU per la mancata attuazione del principio di bigenitorialità: il caso Piazzi.

1. Significato della bigenitorialità e sua previsione nelle fonti sovranazionali:

Il valore della bigenitorialità si è da tempo affermato a livello internazionale quale fondamentale diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori anche in situazioni di crisi familiare. La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo102 ha consacrato questo principio agli articoli 9 comma 3 e 10 comma 2103, prevedendo l’obbligo per gli Stati aderenti di rispettare e garantire il diritto del figlio a intrattenere una regolare frequentazione con ciascuno dei genitori, salvo che ciò non sia contrario al superiore interesse del minore stesso. Speculare al diritto del minore alla bigenitorialità e al suo relativo interesse a ricevere cure da entrambi i genitori, vi è il diritto dei genitori alla

genitorialità, anch’esso tutelato dalla Convenzione di New York all’articolo 18 comma 1104,

espressione del principio secondo cui entrambi i genitori hanno una pari responsabilità nella

102 La Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata nel 1989 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata dall’Italia con la legge n. 176 del 1991, è volta alla tutela dei diritti dei minori; tra questi vi è il diritto del minore a una famiglia.

103 L’articolo 9 comma 3 della Convenzione di New York sancisce che “Gli stati rispettano il diritto del fanciullo

separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario al preminente interesse del fanciullo”. Il

successivo articolo 10 al comma 2 ribadisce tale principio affermando che “un fanciullo i cui genitori risiedono

in stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali”.

104 L’articolo 18 comma 1 della stessa Convenzione sui diritti del fanciullo prevede che “Gli stati parti faranno

del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo”.

cura ed educazione dei figli. La tutela del diritto del figlio di frequentare regolarmente i genitori e del corrispondente diritto dei genitori di occuparsi direttamente dei propri figli viene dunque riconosciuta, a livello internazionale, in ogni tipo di circostanza che comporti un distacco del minore dalle figure genitoriali, sia essa dovuta alla separazione dei coniugi- conviventi o all’effettiva lontananza di uno dei genitori dal luogo di residenza del minore. In più punti la Convenzione sottolinea il dovere per gli Stati di tutelare il nucleo familiare e di agevolare, nei casi di separazione del figlio da uno o da entrambi i genitori, forme di contatto regolare tra loro, salvo che ciò non sia pregiudizievole per il fanciullo. L’importanza

del rispetto del principio di bigenitorialità emerge anche dalla Convenzione di Strasburgo105

la quale sottolinea la necessità che, nei procedimenti in cui sono coinvolti i minori e in particolare nei procedimenti in materia di famiglia, si provveda alla reale difesa dei loro diritti. Qualche anno dopo è stata adottata la Carta di Nizza che, all’articolo 24 comma 3106, ribadisce il diritto del figlio di avere una relazione regolare con ciascuno dei genitori, sempre che ciò non sia contrario al suo interesse.

Il principio di bigenitorialità si è dunque imposto, nel panorama sovranazionale, come diritto inviolabile del minore che gli Stati hanno il dovere di promuovere e tutelare garantendo al minore stesso di mantenere, in caso di separazione dei genitori o allontanamento dagli stessi, rapporti quanto più possibile stabili con entrambi, qualora ciò non rappresenti un pregiudizio per il minore. Sebbene questo principio abbia fatto ingresso nel nostro ordinamento nei primi anni ’90, con la ratifica della Convenzione di New York, il nostro legislatore lo ha formalmente riconosciuto solo nel 2006, consacrandolo all’interno del nuovo articolo 155, 1 comma del codice civile107. I successivi interventi legislativi ne hanno rafforzato la portata,

105 La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata da Consiglio d’Europa nel 1996 e ratificata dall’Italia con la legge n. 77 del 2003, ha come obiettivo quello di promuovere i diritti dei minori nel loro superiore interesse e, tra questi, il diritto alla bigenitorialità.

106 L’articolo 24 comma 3 della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea, approvata nel 2001 e ratificata dall’Italia con la legge n. 102 del 2002, riprendendo quanto previsto agli articoli 9 e 10 della Convenzione di New York, recita: “Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e

contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.

107 Prima che intervenisse la legge n. 54 del 2006, l’articolo 155 c.c., espressione dell’idea secondo cui in caso di separazione dei genitori l’interesse del figlio coincidesse con il suo affidamento a uno solo di essi poiché ciò avrebbe garantito al minore una maggior stabilità, al 1° comma prevedeva che “Il giudice che pronuncia

la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”. Con l’affermazione del principio di

bigenitorialità la prospettiva è radicalmente mutata e il legislatore, facendo propri gli orientamenti emersi in sede internazionale, ha così riformulato l’articolo 155 c.c.: “Anche in caso di separazione personale dei

genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Di conseguenza l’affidamento monogenitoriale ha cessato di essere

offrendo un’adeguata tutela anche ai figli di coppie non coniugate108: l’articolo 155 è stato

riformulato dal decreto legislativo n. 154 del 2013 e il suo contenuto è stato trasposto nel nuovo articolo 337 ter c.c. che, oltre a prevedere il diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori e a ricevere da essi cura educazione e istruzione, esplicitando in questi termini il diritto alla bigenitorialità, riconosce formalmente anche quello che è stato definito come il suo diritto all’amore ovvero il diritto di ricevere assistenza morale dai genitori109.

Nel rispetto delle fonti internazionali, il valore della bigenitorialità rappresenta oggi il fondamento delle relazioni familiari e come tale deve essere adeguatamente promosso tutelato dagli organi interni; ogni sua violazione deve essere censurata poiché esso è un diritto insopprimibile del minore che non può e non deve essere oggetto di alcuna limitazione, sempre che ciò corrisponda all’interesse del minore stesso.