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SINTESI DELLE PROCEDURE DEFINITE DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nel documento Liceo Scientifico Statale P. Ruggieri (pagine 21-26)

L’istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nelle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020, che vengono in parte riportate.

Caso di un alunno sintomatico a scuola

Nel caso in cui un alunno presenti una temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.

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Il referente scolastico per COVID-19, il suo sostituto o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale e contestualmente segnalare il caso all’USCA competente territorialmente che si attiverà per quanto di competenza.

Un collaboratore scolastico accompagnerà l’alunno in una stanza dedicata come area di isolamento.

Si procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.

Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno.

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.

Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.

I genitori devono contattare il MMG (medico di medicina generale) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.

Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Il rientro a scuola avverrà a seguito di esibizione di idonea certificazione del medico di famiglia (MMG).

Caso di un lavoratore sintomatico a scuola

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti una temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.

Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.

Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

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Caso in cui un alunno o un operatore scolastico risultino Sars-CoV-2 positivi 1. SANIFICARE LA SCUOLA

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola.

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.

Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.

Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

2. COLLABORARE CON IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena secondo normativa vigente.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;

fornire l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;

fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;

indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;

fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

3. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUARANTENA DEI CONTATTI STRETTI E DELLA CHIUSURA DI UNA PARTE O DELL’INTERA SCUOLA

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione dell'eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata.

Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

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4. ALUNNO OD OPERATORE SCOLASTICO CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO POSITIVO

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

Durata e termine dell’isolamento e della quarantena

NOTA BENE: quanto segue nel presente paragrafo si comunica per opportuna conoscenza, sottolineando che le disposizioni di isolamento e di quarantena sono di competenza esclusiva delle autorità sanitarie che, eventualmente, ne danno notizia a privati e scuole solo per il seguito di competenza.

L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure

un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

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Si raccomanda di:

eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;

prevedere accessi al test differenziati per i bambini;

non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità

promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

Informazione, formazione e pubblicità

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente Protocollo il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale, agli stakeholder esterni, attraverso:

- la pubblicazione sul sito della scuola e in bacheca del registro elettronico;

- l’affissione all’ingresso della scuola alla reception;

- l’invio per e-mail a ciascun componente docente;

- l’invio a ciascun alunno alla e-mail della G-suite.

Il presente Protocollo sarà oggetto di formazione ed informazione del personale, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008.

La formazione e l’informazione saranno realizzate secondo le modalità previste nell’Intesa sottoscritta tra la parte pubblica e la parte sindacale il giorno 26 maggio 2020.

Tutte le disposizioni di cui al presente Protocollo di Sicurezza costituiscono, per i lavoratori dell’Istituto, obblighi ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 81/2008; pertanto, eventuali violazioni comportano sanzioni penali oltre che disciplinari

Conclusioni

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico è necessaria anche una collaborazione attiva di studenti e famiglie, del personale tutto, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. Le misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in atto da ciascuno, risulterebbero insufficienti alla protezione/prevenzione.

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Il presente Protocollo potrà essere modificato/integrato in relazione al sorgere di esigenze specifiche e di aggiornamenti normativi.

Nel documento Liceo Scientifico Statale P. Ruggieri (pagine 21-26)

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