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Ambito territoriale Italia Concilia è un organismo privato indipendente, operativo su tutto il

territorio nazionale. L’applicazione del medesimo regolamento assicura omogeneità nella gestione delle controversie in tutte le città italiane Lista degli arbitri consultabile Il curriculum e l’esperienza di tutti gli

Arbitri Italia Concilia sono pubblici e consultabili on line dalle parti.

Tentativo di mediazione Prima delle nomina dell’arbitro/arbitri, le parti possono tentare un accordo di mediazione ove previsto per legge. Il mediatore sarà persona diversa dall’arbitro e la mediazione potrà continuare parallelamente all’arbitrato.

Durata della procedura L’Arbitrato ha una durata massima di 240 giorni dalla costituzione del Collegio o dalla nomina dell’Arbitro unico.

Uso della tecnologia Le comunicazioni ed il deposito degli atti possono essere effettuati anche in via telematica. Le comunicazioni e le trasmissioni degli atti da parte degli arbitri e del TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA

possono avvenire anche a mezzo posta Elettronica certificata

Tariffe Allo scopo di contenere i costi, la tariffa è calcolata tenendo conto dei seguenti criteri:

· Tempo dedicato alle udienze

· Valore della controversia

· Livello di complessità

Sedi arbitrali Tutte le sedi Italia Concilia presenti sul territorio nazionale

ALLEGATI:

ALLEGATO “A”

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, o ad una transazione delegata o un negozio di accertamento, nel caso di arbitrato irrituale, concorrono a formare il valore della controversia.

2. Se la parte deposita domande in via principale ed in via subordinata, viene calcolata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.

3. Se la determinazione del credito oggetto della domanda o dell’eccezione di compensazione postula la preliminare quantificazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è individuato nella somma dei valori di tali richieste.

4. Se la parte chiede l’accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall’intero ammontare del credito oggetto di accertamento.

5. Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, viene calcolata la sola eccedenza.

6. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali l‘Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.

7. Qualora la controversia oggetto dell’Arbitrato sia inizialmente di valore indeterminato o indeterminabile e anche nel prosieguo del giudizio non sia possibile individuare il valore della domanda, il Consiglio Arbitrale Italia Concilia, con equo apprezzamento, applicherà le seguenti tariffe: gli onorari minimi sono quelli compresi tra il valore di euro 25.001,00 e euro 50.000,00 mentre gli onorari massimi sono quelli compresi per le cause di valore da euro 50.001,00 a euro 100.000,00 tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia; qualora la domanda verta su questioni di particolare importanza per l’oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al massimo previsto per le cause di valore fino a euro 500.000,00.

8. Il Consiglio Arbitrale Italia Concilia può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

ALLEGATO “B”

DESCRIZIONE DEI SERVIZI ARBITRALI COMPRESI E DELLE ATTIVITA’ ESCLUSE

1. Sono compresi negli onorari del TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA indicati nelle Tariffe di cui all’Allegato “D” del Regolamento del Procedimento di arbitrato gestito dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA i seguenti servizi arbitrali:

a) Gestione ed amministrazione dei procedimenti arbitrali, in relazione a ciascun organo del TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA;

b) Controllo della regolarità formale degli atti;

c) Convocazione e ospitalità delle udienze in tutte le Sedi Nazionali Italia Concilia.

d) Presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze in tutte le Sedi Nazionali Italia Concilia.

2. Sono escluse dagli onorari del TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:

a) Ricevimento e trasmissione degli atti alle parti e agli arbitri;

b) Fotocopiature di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;

c) Regolarizzazione dell’imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);

d) Registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;

e) Servizi di interpretariato;

f) Videoconferenza.

f. Ogni altro servizio non ricompreso tra quelli di cui al precedente comma 1.

ALLEGATO “C”

CODICE DEONTOLOGICO DELL’ARBITRO ITALIA CONCILIA ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. Colui che accetta la nomina ad Arbitro in un arbitrato amministrato dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA, sia egli nominato dalla parte o da altro soggetto, si impegna ad accettare senza alcuna riserva il “Regolamento del procedimento di arbitrato gestito dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA” e a svolgere l’incarico di Arbitro conformemente a detto Regolamento ed al presente Codice Deontologico.

2. Il Codice Deontologico si applica anche ai Consulenti tecnici nominati nei procedimenti arbitrali amministrati dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA.

ART. 2 - ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE

1.L’ Arbitro nominato dalla parte, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, qualora sia stato incaricato di parteciparvi. In ogni caso, le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l’Arbitro.

ART. 3 – COMPETENZA DELL’ARBITRO

1. L’Arbitro deve accettare incarichi che sappia di poter svolgere con adeguata competenza, secondo le sue qualificazioni professionali in relazione alla materia del contendere.

ART. 4 – DISPONIBILITÀ’ DELL’ARBITRO

1. L’Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all’arbitrato il tempo e l’attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l’incarico nel modo più sollecito possibile.

ART. 5 – IMPARZIALITA’ DELL’ARBITRO

1. L’Arbitro nominato deve garantire la propria imparzialità nell’interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ART. 6 – INDIPENDENZA DELL’ARBITRO

1. L’Arbitro nominato deve garantire la propria indipendenza in ogni fase della procedura, e dopo il deposito del Lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 7 - DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

1. Per garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l’Arbitro, quando accetta l’incarico, deve rilasciare una apposita dichiarazione scritta.

2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.

3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA come causa di sostituzione dell’Arbitro, anche d’ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

4. Gli Arbitri di parte, in un arbitrato irrituale, nel quale sia richiesto di rendere una transazione delegata non sono tenuti a prestare la dichiarazione d’indipendenza.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. L’ Arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.

In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze al fine di consentire la partecipazione delle parti su un piano di assoluta parità e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. E' dovere dell'Arbitro seguire l'arbitrato con tutta l'attenzione ed il tempo che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico possibile.

In particolare, deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura in modo sproporzionato al valore della controversia.

3. L’ Arbitro deve astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite i propri difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Segreteria Arbitrale Italia Concilia.

ART. 9 – DIVIETO DI COMUNICAZIONI UNILATERALI DELL’ARBITRO

1. L’Arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia al Consiglio Arbitrale Italia Concilia perché lo comunichi alle altre parti e agli altri Arbitri.

ART. 10 – TRANSAZIONE

1. L’Arbitro o gli Arbitri, se rituali, possono sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia, ma non possono influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento.

2. Al contrario, gli Arbitri irrituali, ai quali sia stato richiesto di rendere una transazione delegata, quali titolari di uno specifico mandato congiunto a transigere la controversia, devono, invece, determinare consapevolmente il contenuto della transazione delegata che sostanzia il Lodo contrattuale, tenendo presenti gli elementi acquisiti dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

ART. 11 - DELIBERAZIONE DEL LODO

1.L’ Arbitro deve garantire la propria partecipazione alla fase di deliberazione del Lodo. Rimane impregiudicato il suo diritto di non sottoscrivere il Lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza dal Collegio Arbitrale.

ART. 12 – ONORARIO E SPESE DELL’ARBITRO

1. L’Arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all’ onorario e alle spese.

2. L’onorario dell’Arbitro è determinato esclusivamente dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia secondo le Tariffe fissate dalla stessa e riportate nell’ Allegato “D” del Regolamento Arbitrale, che l’Arbitro, quando accetta l’incarico, dichiara di conoscere e di accettare, espressamente ed irrevocabilmente, senza riserve.

3. L’Arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura. In caso di contestazione su detti rimborsi, l’Arbitro accetta che sia il Consiglio Arbitrale Italia Concilia a decidere secondo equità l’entità e la debenza effettiva di detti rimborsi e spese.

ART. 13 - VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. L’Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA che può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti, nonché, nei casi più gravi, segnalarlo, se vi risulti iscritto, al Collegio Nazionale degli Arbitri.

ALLEGATO D

Per le domande di valore indeterminato o indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli compresi tra il valore di euro 25.001,00 e euro 50.000,00 mentre gli onorari massimi sono quelli compresi per le cause di valore da euro 50.001,00 a euro 100.000,00 tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia; qualora la domanda verta su questioni di particolare importanza per l’oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al massimo previsto per le cause di valore fino a euro 500.00,00

I valori sono espressi in euro oltre IVA come per legge ed indicano il costo complessivo della procedura da suddividere tra le parti.

Valore della

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