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Il sistema assicurativo INAIL: dal T.U n.1124 del 65 alla riforma attuata con il d.lgs n 38/

Nel nostro ordinamento l'introduzione e il successivo inserimento nel corpo del contratto di assicurazione della tutela sociale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro risale al 1898. Tale operazione ha dato avvio a una lunga stagione delle assicurazioni sociali. L'epoca che precede la legge numero 80 del 1898, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (estesa poi anche alle malattie professionali), è ricca di fermenti, da più parti iniziano continue richieste di intervento al fine di fermare il preoccupante e dilagante fenomeno degli infortuni sul lavoro. L’attenzione si rivolgeva, all'epoca, alla responsabilità civile. Si sottolineava come le regole della responsabilità civile fossero assolutamente inadatte a fronteggiare il problema degli infortuni sul lavoro e quindi quelle stesse regole venivano messe

38 in discussione, ovviamente non con l'intento di superarle o trascurarle ma con lo specifico intento di rinnovarle e cambiarle in funzione delle nuove esigenze. La volontà di rinnovare il sistema della responsabilità civile era forte; in un contesto ancorato al principio: “Nessuna colpa, nessuna responsabilità” si prospettavano, per la prima volta, ipotesi di responsabilità oggettiva. Di questo genere era il principio del “rischio professionale” messo storicamente in rilievo dalla legge 80 del 1898 e indicato dalla stessa legge come possibile criterio di imputazione, in base alla seguente considerazione: “chi esercita un'attività di impresa e ne trae i vantaggi è giusto che ne sopporti anche i danni, non solo quelli di cui è possibile dimostrare la responsabilità del datore ma di tutti danni comunque subiti dal lavoratore”. Con l'elaborazione del criterio del “rischio professionale” l'obiettivo era quello di elaborare un criterio di imputazione della responsabilità civile, alternativo a quello tradizionale del dolo della colpa. È evidente come la prospettiva di inserire il principio del rischio professionale (quindi un criterio di imputazione oggettivo) nel corpus delle regole civili abbia suscitato reazioni di resistenza da parte della tradizione; resistenze dimostratesi poi vincenti, infatti, l'innovazione non è passata ma è stata accolta, attraverso l'imposizione dell'obbligo assicurativo al datore, l’istanza che sosteneva la prospettiva innovatrice.

Attraverso questo tortuoso percorso, che ha tutte le caratteristiche di un saggio espediente, si è arrivati a elaborare e a far accettare l'introduzione, nel nostro ordinamento, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (estesa poi anche alle malattie professionali) e cioè a far gravare sul datore di lavoro e quindi sull'impresa la riparazione del danno e gli oneri finanziari connessi. L'introduzione dell'assicurazione obbligatoria, quindi, ha soddisfatto appieno le esigenze di rinnovamento, senza però

39 intaccare i tradizionali principi della responsabilità civile. La legge 80 del 1898 si basano fondamentalmente su due cardini: rischio professionale e soluzione transattiva. Visto e considerato, come già detto, che il datore di lavoro e quindi l'industria non può arrivare ad eliminare totalmente il rischio degli infortuni (rischio professionale), si introduceva a carico del datore un nuovo obbligo: l'obbligo assicurativo, consistente nell'obbligo per il datore di pagare in favore dei lavoratori un premio assicurativo, prevedendo la possibilità di ristorare il lavoratore infortunato monetizzando il danno. Dal punto di vista dei datori di lavoro e dei lavoratori l’introduzione dell'assicurazione obbligatoria, ha determinato il superamento della responsabilità civile del datore a favore della socializzazione del rischio e ha determinato l'accoglimento di una soluzione compromissoria: tutela automatica da una parte ma tutela sempre ridotta alla dimensione indennitaria dall'altra. Dopo aver ripercorso le tappe fondamentali della storia dell'assicurazione obbligatoria, passiamo ora ad analizzare in concreto il contenuto dell'assicurazione obbligatoria, soffermandoci sui punti più importanti.

L'assicurazione obbligatoria è retta da alcuni principi di base, derivanti dalla sua finalità sociale (ex art. 38 Cost.): a) è automatica, deriva ope legis; b) copre anche l'evento addebitabile a colpa del lavoratore o di terzi, salvo il rischio elettivo; c) è fondata sul principio di automaticità delle prestazioni, gli assicurati hanno diritto alla prestazione, ex art. 2116 Cod. Civ., “Anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e assistenza.” La principale fonte legislativa in materia di assicurazioni sociali è il Testo Unico “delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” approvato con il DPR n. 1124/1965, strutturato in quattro titoli suddivisi a loro

40 volta in diversi capi: capo dedicato alle attività protette, all'oggetto dell'assicurazione, alle persone assicurate e ai datori di lavoro destinatari dell'obbligo assicurativo, alle prestazioni, agli istituti assicuratori, alle disposizioni speciali per malattie professionali, all'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, alle disposizioni generali, transitorie e finali.

I datori di lavoro sui quali grava l'obbligo assicurativo sono individuati dall'articolo 9 del T.U.

Il T.U. del 65 ha rappresentato un importante passo in avanti nel processo di rinnovamento della disciplina antinfortunistica e ha incentivato un'importante evoluzione legislativa in materia.

Uno dei più importanti interventi legislativi successivi al T.U. del 65 è il decreto legislativo del 23 febbraio 2000 numero 38 (GU, 1 marzo 2000, n. 50) avente ad oggetto la riforma in materia di assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali ed entrato in vigore nel luglio del 2000. La novità più importante del decreto legislativo numero 38 è aver esteso la tutela previdenziale al danno biologico, di cui parleremo più avanti. L'intervento riformatore serviva a conformare il sistema di tutela delle assicurazioni al testo costituzionale, così come richiesto dalla Corte Costituzionale nel 1991 dove il giudice delle leggi ha esplicitamente invitato il legislatore “a un intervento diretto ad una riforma del sistema assicurativo rispetto al danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale”. Tale invito è stato poi successivamente rinnovato con sentenza numero 350 del 1997, ma solo dieci anni più tardi, rispetto al primo monito della corte costituzionale, il legislatore ha colto l'invito, attuato con la riforma del 2000. Il decreto legislativo 38 del 2000 pur avendo ampliato l'ambito di applicazione dell'assicurazione obbligatoria, rispetto all'elenco tassativo contenuto nel DPR n. 1124 del 65, non è riuscito a realizzare un sistema di tutela e protezione globale contro tutti gli eventi

41 dannosi e a favore di tutti i lavoratori. L’assicurazione Inail è sempre stata ed è rimasta selettiva: è obbligatoria solo per alcune lavorazioni (definite come attività protette o pericolose) ed opera solo in favore di determinati soggetti specificatamente individuati. L’assicurazione obbligatoria opera, quindi, secondo un duplice criterio selettivo uno oggettivo e uno soggettivo. Per quanto riguarda il criterio oggettivo, l'articolo 1 del T.U. contiene un elenco di tutte quelle attività, qualificate come pericolose e quindi come protette, che obbligano a stipulare l'assicurazione e poi prevede una clausola generale, in base alla quale per capire se una determinata attività è protetta (e quindi obbliga il datore a stipulare l’assicurazione obbligatoria) oppure no, si usa un criterio spaziale: il concetto di “rischio ambientale”. Anche dal punto di vista soggettivo l'assicurazione Inail è selettiva, infatti, all'interno delle stesse attività protette la legge riferisce la tutela solo a categorie di lavoratori specificatamente indicati (Capo I, art 4 Persone assicurate).In passato solo gli operai, cioè coloro che svolgevano un'attività manuale retribuita, erano assicurati. Poi con la sentenza delle Sezioni Unite n. 3476 del 1994 si è superato il requisito della “manualità” come presupposto essenziale per l'insorgere dell'obbligo assicurativo; ciò che rileva in realtà è “l'esposizione al rischio”, con la conseguenza che l'obbligo sorge anche nei confronti dei dirigenti e degli impiegati i quali, pur non avendo un contatto diretto con le apparecchiature, i macchinari e gli impianti di cui all'art. 1, sono comunque costretti, nell'esercizio delle mansioni a frequentare ambienti in cui operano le fonti di rischio indicate da questa norma.

È la nozione di “rischio ambientale” a delimitare oggettivamente e soggettivamente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

42 Dal punto di vista dei soggetti assicurati, ricordiamo, che proprio grazie al decreto legislativo 38 del 2000 si è assistito a un notevole ampliamento dei soggetti che devono essere obbligatoriamente assicurati.

Molti altri sono gli aspetti importanti da analizzare in materia di assicurazione obbligatoria e non solo, soprattutto dopo la riforma del T.U. operata dal decreto legislativo 38 del 2000 di cui ci occuperemo ampiamente più avanti; ad esempio, un aspetto importante riguarda il rapporto tra indennizzo previdenziale e risarcimento del danno, cioè il rapporto tra tutela pubblicistica e tutela privatistica; non mancherà occasione più avanti di affrontare e cercare di dare delle soluzioni a questa come ad altre questioni emerse come novità dopo il d.lgs. 38/2000.

43 CAPITOLO 2

IL DANNO NON PATRIMONIALE: I DIVERSI TIPI DI DANNO

1. Il danno biologico in generale e i suoi sviluppi