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6 IL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi Generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l’effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l’art. 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Abruzzo Engineering S.p.A. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

Il tipo e l’entità delle sanzioni si determinano in relazione:

 all’intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;

 al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;

 alle mansioni ed all’inquadramento contrattuale del lavoratore;

 alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

 alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dalle Risorse Umane.

In particolare, nell’ambito dei reati inerenti la salute e sicurezza sul lavoro sono stati individuati i seguenti comportamenti oggetto di applicazione di sanzioni come sopra specificato:

- mancata osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti;

- utilizzo non corretto di: macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto, attrezzature, dispositivi di sicurezza;

- mancato uso dei dispositivi di protezione individuale o loro manomissione;

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- mancata segnalazione inefficienza di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza e protezione;

- rimozione e modifica di dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo presenti sulle macchine ed attrezzature;

- comportamenti inappropriati e non sicuri;

- mancata partecipazione a corsi di formazione;

- mancata presentazione a visite di controllo;

- rifiuto ingiustificato di designazione lotta antincendio, evacuazione lavoratori, salvataggio, pronto soccorso e gestione dell’emergenza; è fatto salvo il diritto della società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal comportamento del lavoratore.

6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti Impiegati e Quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rispettano quelle previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall’apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei “Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari” contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori del terziario, della distribuzione e dei servizi, in sintesi si prevede che:

1. Incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE o RIMPROVERO SCRITTO o MULTA o SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE il lavoratore che:

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violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’Organismo di Vigilanza (OdV) delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli ecc.) o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una “non esecuzione degli ordini impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale” di cui ai suddetti “Criteri di correlazione”.

2. Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che:

adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un “atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell’azienda nei confronti del lavoratore” di cui ai suddetti “Criteri di correlazione”.

3. Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che:

adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare “all’Azienda grave nocumento morale e/o materiale”, nonché da costituire “delitto a termine di legge” di cui ai suddetti “Criteri di correlazione”

Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi.

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In particolare:

o in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel RICHIAMO SCRITTO all’osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;

o in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO CON PREAVVISO;

o laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO.

6.3 Misure nei confronti dell’ Amministratore e dei Sindaci

Nel caso di violazione del Modello da parte dell’Amministratore o di uno dei Sindaci di Abruzzo Engineering, l’OdV ne informerà rispettivamente il Collegio Sindacale o l’Amministratore Unico e il Collegio Sindacale.

Nell’ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio dell’Amministratore, presunto autore del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della società, si provvederà alla convocazione dell’Assemblea per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6.4 Misure nei confronti di collaboratori esterni e di partners

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, grazie all’attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. Competenti funzioni aziendale curano, con la collaborazione dell’OdV, l’elaborazione, l’aggiornamento e l’inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l’eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla società dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

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