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Sistema disciplinare

Nel documento O DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (pagine 38-41)

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell’art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità della società.

Il Modello di organizzazione, di gestione e di controllo adottato da Reply Spa, prevede un adeguato sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni delle procedure indicate.

La previsione di un sistema sanzionatorio rende efficiente l’azione dell’Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l’effettività del Modello stesso.

L’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

6.1. Misure nei confronti di quadri e impiegati

La violazione da parte dei dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall’apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL applicabile (v. artt. 23 e seguenti “Provvedimenti disciplinari”).

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

• richiamo verbale nel caso in cui siano violate le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non si osservino le procedure prescritte, si ometta di dare comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, si ometta di svolgere controlli, ecc.) o sia adottato, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;

• ammonizione scritta per le mancanze di minor rilievo (art. 24 del CCNL);

• multa non superiore a tre ore di paga base e contingenza o minimo di stipendio e contingenza;

• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; la multa e la sospensione sono previste per le mancanze di maggior rilievo.

L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia (art. 24 del CCNL);

• licenziamento per mancanze (ai sensi dell'art. 25 del CCNL) con preavviso nel caso in cui il lavoratore adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;

• licenziamento per mancanze (ai sensi dell'art. 25 del CCNL) senza preavviso nel caso in cui il lavoratore adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l’azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in Reply Spa, in relazione:

• all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

• al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

• alle mansioni del lavoratore;

• alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

• alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

6.2. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

6.3. Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’assemblea degli azionisti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge; resta fermo che tali violazioni costituiscono inadempimento dell’obbligo di diligenza posto a carico degli Amministratori ai sensi dell’art. 2392 del Codice Civile.

6.4. Misure nei confronti dei sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più sindaci, l’Organismo di Vigilanza informa l’intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’assemblea degli azionisti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge resta fermo che tali violazioni costituiscono inadempimento dell’obbligo di diligenza posto a carico dei sindaci ai sensi dell’art. 2407 del Codice Civile.

6.5. Misure nei confronti dei consulenti e dei partner

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei partner delle regole di cui al Modello adottato da Reply agli stessi applicabili o di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, che dovranno essere espressamente accettate.

Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

Nel documento O DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (pagine 38-41)