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Sistema della Pianura dell’Arno: Territorio rurale - Disciplina delle Invarianti

Capo II Identificazione dei sistemi territoriali – Disciplina delle risorse e delle

13.2 Sistema della Pianura dell’Arno: Territorio rurale - Disciplina delle Invarianti

Costituiscono prescrizioni:

13.2.1 per i piani strutturali dei Comuni la preventiva individuazione territoriale delle aree agricole secondo le 5 classi di caratterizzazione economico-agraria del territorio individuate dal P.I.T. artt.25-29, dei terreni suddivisi tra suoli di prima qualità e terreni con rilevanti infrastrutture agrarie e/o particolari sistemazioni agrarie e le conseguenti individuazioni delle aree ad esclusiva funzione agricola;

13.2.2 per i piani strutturali la verifica delle risorse agro-ambientali, il censimento di tutti i fabbricati in ambito rurale, in quanto risorsa primaria per soddisfare il fabbisogno edilizio e la redazione di un catalogo delle tipologie insediative e dei caratteri edilizi dei fabbricati. Il quadro conoscitivo dovrà essere pertanto comprensivo dell’ individuazione cartografica e dei dati relativi alla consistenza, allo stato di conservazione ed uso legittimo in atto del patrimonio edilizio, anche ai fini del recupero e riutilizzo per attività connesse o integrative dell’agricoltura; la disciplina delle trasformazioni urbanistico-edilizie dei fabbricati schedati, sarà coerente con gli assetti plano-altimetrici e tipologici descritti nel catalogo.

13.2.3 Le trasformazioni urbanistiche ammissibili dovranno tendere al recupero e al risanamento conservativo, alla ristrutturazione edilizia senza cambiamento di destinazione d’uso né parcellizzazioni delle unità immobiliari in grado di configurare comunque tali mutamenti sul piano sostanziale del degrado urbanistico edilizio conservando e valorizzando la matrice dell’organizzazione agricola tradizionale e la tipologia prevalente dell’area di riferimento.Il patrimonio edilizio rurale non più utile alla conduzione dei fondi agricoli, può cambiare la destinazione d’uso compatibilmente con le funzioni rurali. A tutela del paesaggio rurale saranno oggetto di revisione, i parametri urbanistico-edilizi relativi ai manufatti precari, agli annessi agricoli eccedenti le capacità produttive, alle serre fisse di grandi dimensioni, agli annessi agricoli di nuova realizzazione su fondi agricoli al di sotto dei parametri minimi.

13.2.4 i Comuni nel predisporre il quadro conoscitivo del territorio rurale, nella formazione del piano strutturale, ad integrazione e specificazione di quanto indicato nelle presenti norme, individueranno quali aree abbiano eventualmente esclusiva rilevanza sotto il profilo ambientale e per esse detteranno apposite discipline delle attività esistenti, comprese le attività agricole in quanto non più riferite alle norme per le aree agricole. . Esse pertanto non costituiranno più ambito di applicazione della L.R.64/95;

13.2.5 L’individuazione di zone agricole di interesse paesaggistico-ambientale sarà operata anche sulla base della presenza di forme di coltivazione tradizionali e o particolari connotanti il paesaggio, quali: -le colture ad olivo negli ambiti collinari, le coltivazioni nelle bonifiche storiche, le sistemazioni agrarie aventi rilevanza paesaggistica e simili;

- presenza di un significativo rapporto tra edifici esistenti, viabilità tradizionale e assetti vegetazionali e colture;

- conformazione dei terreni agricoli ad assetti antichi, compresenza di corpi idrici (diramazioni storiche, antiche rive lacuali, terrazzi alluvionali del quaternario e simili);

- sistemazioni agrarie che determinano un valore paesaggistico aggiuntivo oltre a svolgere una funzione di presidio ambientale e paesaggistico;

- presenza di formazioni geologiche particolari, di depositi fossiliferi significativi, di carsismi, di siti storici di estrazioni minerarie, di grotte o di altre singolarità;

- presenza di aree di congiunzione tra ambiti di interesse naturalistico–ambientale per la conservazione e l'arricchimento delle specie vegetali ed animali;- presenza di un ambiente fluvio-lacuale, con significativa connotazione naturalistica;

- caratteristiche di pregio naturalistico- ambientale (aree protette, aree di interesse ambientale del PTC); disciplinando la realizzazione di strutture e servizi compatibili, offrendo opportunità di lavoro e sviluppo;

- presenza di aree caratterizzate da dinamiche naturali e o caratteri fisici, che ne escludono la possibilità di produzioni agroforestali, al fine di assicurarne la tutela degli equilibri

13.2.6 le aree agricole, individuate come aree di interesse ambientale,costituicono ambiti specifici di verifica della eventuale rilevanza ambientale da gestire negli strumenti della pianificazione urbanistici comunali o con la specifica disciplina di cui alla vigente legislazione per le aree protette sopra attraverso gli strumenti previsti dalla LR.n.49/95 e dalla L.394/91 e succ. mod. e integr ;

13.2.7 i Comuni nei piani strutturali verificano, assumono e/o integrano la rete ecologica proposta dal P.T.C. e definiscono le modalità integrate d’intervento per attuare la tutela degli ecosistemi della flora e della fauna per le specie target prese come riferimento dal P.T.C.;

13.2.8 al fine di promuovere, in equilibrio con l’ agricoltura di presidio e di tutela del paesaggio, la funzione culturale, ricreativa, residenziale e turistico ricettiva, nelle aree collinari e sul Monte Pisano, i Comuni, nella redazione dei piani strutturali, verificano, integrano ed assumono le risorse segnalate dal P.T.C. (emergenze floro-faunistiche, paleontologiche, minerarie, archeologiche, speleologiche, culturali insediative, colturali tradizionali, ecc.) e redigono un catasto dettagliato dei fabbricati, esteso a tutto il sistema insediativo sparso nel territorio rurale (tipologia, consistenza, caratteri edilizi, stato di conservazione ed utilizzo del patrimonio esistente in ambito rurale) ai fini del suo recupero e riutilizzo, in quanto risorsa primaria per soddisfare il fabbisogno edilizio residenziale e turistico –ricettivo, da disciplinare specificatamente nel R.U., anche mediante incrementi volumetrici;

13.2.9 nel recepire la disciplina del nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale, i piani Comunali integreranno le proprie discipline di governo del territorio per migliorare la naturalità complessiva del paesaggio e mantenerne inalterati gli ecosistemi. Eventuali nuove piantumazioni dovranno essere costituite da elementi vegetali autoctoni o tradizionali.

13.2.10 Al fine di promuovere la diffusione di una cultura ambientale la Provincia e i Comuni favoriranno la realizzazione di strutture per la diffusione e l’osservazione della fauna anche individuando aree e contesti di interesse ambientale.

13.2.11 La Provincia e i Comuni promuoveranno nei loro piani di governo del territorio e di settore la gestione attiva per la difesa del territorio e la conservazione del paesaggio e dello sviluppo delle economie innestate nelle risorse locali, mantenendo e migliorando la biodiversità animale e vegetale e le interazioni con le attività forestali e agricole per migliorare la naturalità complessiva del paesaggio e mantenerne inalterati gli ecosistemi.

13.2.12 Al fine di tutelare la fauna ittica e i sistemi biologici dei corpi idrici, nella realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere adottare precauzioni finalizzate a non compromettere le funzioni biologiche dell'ecosistema. Pertanto gli interventi di taglio della vegetazione ripariale dovranno salvaguardare la riproduzione della fauna ittica e ripariale e le essenze di pregio vegetazionali.

13.2.13 nell’attuazione di previsioni urbanistiche i Comuni garantiscono sempre l’efficace funzionamento della rete di bonifica idraulica di collina e di pianura;

13.2.14 per i Comuni fluviali (S.Miniato, S.Croce S.A., Castelfranco di S., S.Maria a Monte, Montopoli V.A., Pontedera, Calcinaia, Vicopisano, Cascina, Pisa, S.Giuliano Terme e Vecchiano, costituisce prescrizione la conservazione dei varchi naturali di accesso al corso d’acqua, e la promozione di azioni coordinate per la fruizione, anche ciclopedonale, delle risorse naturali, per l’attivazione di circuiti d’acqua per finalità ecologiche naturalistiche, scientifiche, sportive e ricreative; in tali ambiti sarà da favorire la costituzione di aree protette, di parchi fluviali urbani, parchi sovracomunali.

13.2.15 I quadri conoscitivi dei piani strutturali Comunali recepiranno le perimetrazioni della vigente legislazione regionale per le energie rinnovabili al fine di definire le aree idonee alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

13.2.16 Per il corretto impiego dei fanghi di depurazione in agricoltura, oltre a recepire le normative vigenti in materia, dovrà essere predisposto dall’azienda agricola un PAPMAA corredato da:

- una relazione che descriva e definisca i tempi e le modalità di spandimento dei fanghi in agricoltura;

- un prospetto con le superfici nette espandibili;