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La situazione attuale in Italia e le questioni irrisolte

Crioconservazione e Biobanche

2.5 Crioconservazione e biobanche in Italia prima e dopo la legge

2.5.3 La situazione attuale in Italia e le questioni irrisolte

Come rilevato dalla Consulta all’interno delle motivazioni alla sentenza 162/2014, la rimozione del divieto di fecondazione eterologa non ha creato nessun vuoto normativo e nessun vulnus alla disciplina dei trattamenti di PMA prevista dal disposto della legge 40. Piuttosto, l’eliminazione dell’incostituzionale divieto ha, da una parte, consentito all’Italia di allinearsi alle Direttive comunitarie che disciplinano la materia ed evitare, così, futuri possibili richiami o sanzioni da parte delle istituzioni comunitarie, e, dall’altra, ha permesso di ridimensionare il fenomeno del turismo procreativo, consentendo

68 Il riferimento è al Decreto denominato “Norme in materia di procreazione assistita –

embrioni abbandonati -”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 Agosto 2004.

alle coppie di accedere legalmente ai trattamenti di fecondazione eterologa senza doversi spostare in Paesi Europei dove essa era già consentita e disciplinata. Ciò che, eventualmente, si rendeva necessaria dopo la sentenza 162 della Consulta, era la regolamentazione di alcune attività fondamentali per la realizzazione di tale tecnica, e la disciplina di taluni aspetti che creano delle delicate problematiche di natura etica e giuridica.

Analogamente a quanto avvenuto negli ordinamenti di altri Paesi Europei che hanno legittimato e regolamentato la metodica, appariva necessario optare per regole che garantissero, in particolare, l’anonimato del donatore, prevedere una disciplina puntuale del sistema delle banche del seme – in particolare, con la previsione della gratuità delle donazioni e la non reiterabilità del medesimo donatore -, così da ottenere una soluzione ragionevole in grado di tutelare e, al tempo stesso, conciliare tutti gli interessi coinvolti.

Ed in questa direzione muove la nota dell’8 Agosto 2014 del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ai Capigruppo Parlamentari. In essa il Ministro evidenzia i cardini fondamentali, condivisi dalle Regioni, sui quali deve basarsi l’organizzazione della procedura di PMA da donazione, e, in particolare:

 Recepimento della Direttiva 2006/17/CE;

 Istituzione di un registro nazionale per la tracciabilità donatore-nato;

 Gratuità e volontarietà della donazione;

 Principio generale dell’anonimato del donatore, derogabile solo per esigenze di salute del nato;

 Previsione di un limite massimo di nascite da medesimo donatore;

 Previsione di un limite minimo e massimo d’età per i donatori;

 Introduzione dei trattamenti di PMA di tipo eterologo nei LEA – Livelli Essenziali di Assistenza -, con relativa copertura finanziaria a carico del Ministero stesso.

La regolamentazione strettamente tecnica, come affermato dal Ministro stesso all’interno della nota, deve essere particolarmente rigorosa, e riguardare principalmente:

 Criteri di selezione di donatori e riceventi;

 Precisazione degli esami infettivologici e genetici da effettuare;

 Disciplina e regole specifiche sull’anonimato del donatore;

 Numero di donazioni possibili per donatore e donatrice;

 Tracciabilità delle donazioni e degli eventi avversi;

 Criteri che i soggetti interessati dovranno seguire per l’esecuzione della metodica.

Le disposizioni ministeriali sono state recepite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la quale, al fine di rendere il più omogeneo e coerente possibile, a livello nazionale, l’accesso alle procedure di PMA di tipo eterologo, ha concordato precisi indirizzi operativi, che le singole Regioni provvederanno a recepire attraverso delibere delle Giunte Regionali o per mezzo di altri provvedimenti normativi locali.

Tra tali indirizzi operativi, alcuni meritano di essere evidenziati. Nello specifico:

 I centri autorizzati ai trattamenti di PMA eterologa sono solo quelli che, praticando già trattamenti di fecondazione omologa, sono conformi alle norme regionali in materia di autorizzazione ed accreditamento;

 I trattamenti di fecondazione eterologa, ed i relativi risultati, devono essere comunicati, con cadenza annuale ed in forma aggregata, al Registro Nazionale della PMA, secondo quanto già previsto per i trattamenti di PMA di tipo omologo;

 Il ricorso alla fecondazione eterologa è concessa secondo i criteri previsti dall’art.5 della legge 40/2004, ed è sconsigliato a donne di età maggiore ai 50 anni a causa dell’alta incidenza di complicanze ostetriche –l’età della

partner è rilevante allo stesso modo per ciò che riguarda la donazione di gameti maschili -;

 La donazione di gameti è consentita ai soggetti di sesso maschile con età compresa tra i 18 e i 40 anni, e ai soggetti di sesso femminile di età compresa tra i 20 e i 35 anni;

 Coloro che hanno già proceduto a conservare i loro gameti in passato e non li abbiano ancora utilizzati, possono prestare il consenso a che quei gameti conservati siano donati;

 Non possono essere donatori i proprietari, gli operatori o i dipendenti del centro che esegue l’inseminazione, né il medico del paziente, né l’esecutore della stessa;

 I donatori ed i riceventi devono essere assistiti e supportati, laddove possibile e previo loro consenso, da psicologi e professionisti qualificati;

 I riceventi non possono scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del donatore, secondo quanto previsto dalla legge 40 in ordine al divieto di selezioni eugenetiche;

 La donazione deve essere anonima;

 Il donatore non ha il diritto di conoscere il soggetto nato, né quest’ultimo potrà conoscere l’identità del donatore o della donatrice stessi;

 È necessario il consenso informato firmato dal donatore, ed è prevista la possibilità che il donatore acconsenta a che i suoi gameti, conservati ma non utilizzati, siano destinati alla ricerca medica e scientifica, nel caso in cui non siano più utilizzabili per ulteriori donazioni;

 Il donatore è informato del fatto che la sua donazione non pone in essere alcun rapporto giuridico parentale con il nato, né può far valere su questo alcun diritto o essere titolare di obblighi;

 È previsto un numero massimo di nascite per medesimo donatore, quantificato in 10 unità, e in esso non vanno considerate le gravidanze non portate a termine con la nascita di un feto vivo.

CAPITOLO III

BIOBANCHE DI EMBRIONI E RISVOLTI DI NATURA