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Il settore del biogas si è sviluppato molto considerevolmente in Italia dai primi anni Novanta. La produzione è stata potenziata nel 1999 con l'introduzione di un sistema di certificazione ecologica (obbligo di quota del 2% di energia rinnovabile per i fornitori di energia), che ha mantenuto una crescita costante della produzione. Nel 2008 è stato introdotto la principale fonte di sostegno per la produzione di elettricità dal biogas in Italia: la tariffa onnicomprensiva per le piccole centrali elettriche a energia rinnovabile, che varia da 180 € per MWh per gli impianti che utilizzano rifiuti di discarica a 280 € per MWh per impianti a base di substrati di biomassa. Sebbene il settore italiano del biogas si sia sviluppato enormemente dal 2008, la sua crescita è rallentata dal 2012. Questa tendenza può essere parzialmente spiegata dall'evoluzione del quadro legislativo nazionale, infatti le tariffe incentivanti sono diminuite nel 2012, rendendo questo scenario meno attraente.

27 Sebbene l’Italia sia il secondo Paese europeo produttore di biogas ciò non è altrettanto vero per quanto riguarda il biometano a causa della mancanza di una Legislazione adeguata. L’Italia nel 2016 era il paese dell’UE che vantava la più grande flotta di veicoli basata sul gas: 2,26 milioni di veicoli a GPL e 1 milione a CGN o LNG. Inoltre, è il primo stato in Europa per numero di stazioni di rifornimento di gas che vendono più di 1 miliardo di m3 di gas all’anno [8]. Con un'infrastruttura del genere già esistente, il bioCH4 rappresenta uno dei modi migliori per decarbonizzare il settore dei

trasporti italiano in modo rapido ed economico. D’altra parte, sebbene l'aggiornamento del decreto sul biometano del 2017 promuova l'uso del bioCH4 come combustibile,

con sussidi per una produzione massima di 1,1 miliardi di m3 all'anno, l’Italia aveva solo 6 impianti di biometano, di cui 4 su scala dimostrativa. Questo aggiornamento della legislazione potrebbe facilitare una crescita molto significativa della produzione italiana di biometano negli anni futuri. Nel 2017 alcuni impianti dimostrativi sono stati chiusi, mentre nel 2018 sono stati istallati 4 nuovi impianti [8].

Alla luce di quanto detto sembra più interessante la prospettiva di utilizzarlo come combustibile per autotrazione, fatto che permetterebbe all’Italia di limitare una consistente importazione di biocarburanti per il soddisfacimento degli obblighi europei al 2020 sanciti dal Piano di Azione Nazionale (PAN), in recepimento della Direttiva Europea 2009/28/CE. Ovviamente, la diffusione dei veicoli a gas metano dipende in primo luogo dall’offerta (la FIAT è stata da sempre una delle società più attive in questo senso) ed in secondo dalla diffusione delle stazioni di rifornimento. Nonostante nel territorio nazionale vi sia una fitta rete di distributori di metano (1.541 a luglio 2019), essa risulta disomogenea, concentrandosi per oltre il 60% in sei regioni: Emilia- Romagna, Lombardia, Toscana, Marche, Piemonte e Veneto. Il principale limite della rete italiana va indicato nella mancanza di un servizio self-service. Tale deficit sarà presto colmato, grazie alla ratifica di un Decreto Interministeriale che introdurrà, seppur con alcune pesanti limitazioni, il rifornimento di metano in modalità self- service non presidiato.

1.4.1 Il DM 5 dicembre 2013

Il Decreto del 5 dicembre 2013, successivamente chiamato Decreto Biometano, ha definito operativamente le modalità di incentivazione del biometano in attuazione delle linee guida contenute nel Decreto Legislativo del 3 marzo 2011, n. 28. Gli incentivi previsti dal decreto si differenziano in base alle modalità di utilizzo:

28 • Immissione del biometano in rete senza destinazione specifica (Art. 3);

• Immissione del biometano in rete con destinazione ai trasporti (Art. 4);

• Biometano utilizzato in impianti CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento) (Art. 5);

• Riconversione di impianti a biogas esistenti (Art. 6).

La compravendita all’ingrosso del gas naturale in Italia può essere effettuata sia attraverso la negoziazione di contratti bilaterali, sia attraverso transazioni sui mercati e le piattaforme gestiti dal GME (Gestore dei Mercati Energetici). Tra questi ultimi si trova la Piattaforma di Bilanciamento (PB-GAS), mercato introdotto con la finalità di valorizzare gli sbilanci tra i quantitativi programmati e quelli effettivamente erogati in base al valore di mercato del gas necessario per conseguire il bilanciamento di Sistema. Il bilanciamento in particolare è l'attività funzionale a mantenere l'equilibrio nel tempo delle immissioni e dei prelievi di gas. Questa condizione è essenziale per l'esercizio della rete e, viceversa, in assenza di equilibrio, si pregiudicherebbe la sicurezza del sistema e la continuità delle forniture. Il responsabile del bilanciamento (SNAM) è tenuto a ricorrere alla PB-GAS per approvvigionarsi delle risorse necessarie alla copertura dello sbilanciamento complessivo della rete. Il valore del prezzo medio annuale nel 2018 si attesta al valore di 25,13 €/MWh [9], tale valore viene qui riportato in quanto costituisce il riferimento per il sistema di incentivazione che caratterizza il biometano.

Per l’immissione in rete del bio-CH4, l’incentivo ha durata ventennale a decorrenza

dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Il biometano viene venduto direttamente sul mercato; l’incentivo, invece, viene pagato dal GSE (Gestore Servizi Energetici) e valorizzato secondo la (1.1):

𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 = 2 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝐵 − 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑙𝑒 𝑃𝐵 (1.1) Il produttore vende cioè il proprio prodotto direttamente sul mercato e viene remunerato secondo il valore che emerge dalla suddetta differenza di valori, esponendosi al rischio della volatilità del prezzo del gas naturale. In base alla dieta utilizzata e alla taglia d’impianto è comunque possibile ottenere delle premialità rispetto all’incentivo base. Esse sono riassunte in Tabella 1.1.

29 Tabella 1.1 - Premialità per il biometano immesso in rete in funzione della dieta e della taglia impiantistica

Alimentazione ≤250 Sm3/h 251-500 Sm3/h 501-1000 Sm3/h >1000 Sm3/h Sottoprodotti o rifiuti <50% in peso Incentivo base (IB) + 10% IB - - - Sottoprodotti o rifiuti >50% in peso Incentivo base (IB) + 10% IB Incentivo base

(IB) + 10% IB Incentivo base

Incentivo base - 10% IB Sottoprodotti o rifiuti 100% in peso (Incentivo base +10% IB) + 50% (Incentivo base +10% IB) + 50% Incentivo base + 50 % (Incentivo base - 10% IB) + 50%

La maggiorazione del 50% è calcolata sull’incentivo base più l’eventuale incremento. I sottoprodotti sono definiti dalla Tabella 1A e 1B del Decreto Ministeriale del 6/7/12 e possono essere di origine animale non destinati al consumo umano (ad esempio carcasse), provenire da attività alimentari ed agroindustriali (ad esempio trasformazione del pomodoro, industria della panificazione), da attività agricola, di allevamento, di gestione del verde e forestale (effluenti zootecnici, paglia) o da attività industriali come la lavorazione del legno.

Con riferimento inoltre agli impianti di capacità produttiva massima pari a 500 Sm3/h di biometano, è possibile che sia il GSE a ritirare direttamente il bioCH4 prodotto. In

questo caso, l’incentivo base corrisponde semplicemente al doppio del prezzo medio della piattaforma di bilanciamento del gas metano del 2012, cui vengono applicate eventuali premialità in base alla dieta e alle dimensioni d’impianto, come evidenziato in Tabella 1.2.

Tabella 1.2 - Premialità per il biometano ritirato dal GSE per piccole taglie impiantistiche

Alimentazione ≤250 Sm3/h 251-500 Sm3/h Sottoprodotti o rifiuti

<50% in peso

Incentivo base ritiro GSE + 10% IB ritiro

GSE -

Sottoprodotti o rifiuti 50% in peso

Incentivo base ritiro GSE + 10% IB ritiro GSE

Incentivo base ritiro GSE + 10% IB ritiro GSE

Sottoprodotti o rifiuti 100% in peso

(Incentivo base ritiro GSE + 10% IB ritiro GSE) + 50%

(Incentivo base ritiro GSE + 10% IB ritiro GSE) + 50%

30 Per quanto riguarda il biometano per autotrasporto, l’incentivo corrisponde al rilascio, per un periodo di 20 anni, dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC) di biocarburanti con le modalità descritte dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 29 aprile 2008, n. 110. In linea con le direttive europee, anche in Italia (DM 29 aprile 2008, n.110) è stato introdotto l’obbligo per i fornitori di benzina e gasolio (identificati con il nominativo di “Soggetti Obbligati”) di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti, al fine di svilupparne la filiera, aumentarne l’utilizzo e limitare l’immissione di CO2 in atmosfera. Nasce così

il meccanismo dei certificati di immissione in consumo che, associati ciascuno alla produzione di 10 Gcal di biocombustibile, vincola i Soggetti Obbligati a produrre una quantità di biocombustibili, o a pagare per un quantitativo equivalente di certificati. La gestione di questo meccanismo è affidata al GSE e avviene attraverso una piattaforma informatica riservata dove è possibile anche lo scambio dei certificati. Il GSE fissa inoltre delle sanzioni pecuniarie nel caso di inadempimenti da parte dei Soggetti Obbligati.

Inoltre, in base all’Art. 4, comma 3 e comma 6 del Decreto Biometano, è prevista una maggiorazione (Double Counting) per biometano da autotrasporto prodotto esclusivamente da FORSU, sottoprodotti che non presentino utilità produttiva o commerciale, alghe e materiale di origine non alimentare ed altri sottoprodotti definiti come in precedenza. In questi casi, è sufficiente l’immissione in consumo di 5 Gcal per avere diritto ad un CIC. Per gli impianti che producono bioCH4 pur sempre

rientrando nei vincoli descritti sopra, in co-digestione con altri prodotti di origine biologica in quantità comunque non superiore al 30% in peso, la maggiorazione relativa al principio del double counting (dell’articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 28 del 2011) è riconosciuta sul 70% del biometano prodotto (per un quantitativo di altri prodotti di origine biologica superiore al 30% non sarà applicato il principio del Double Counting).

Per quanto riguarda il biometano in impianti di cogenerazione ad alto rendimento, esso è incentivato mediante il riconoscimento delle tariffe per la produzione di energia elettrica da biogas (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 6 luglio 2012). Nel caso in cui il bioCH4 sia utilizzato in un sito diverso da quello di produzione e trasportato tramite la rete del gas vanno invece applicate le disposizioni relative all’immissione in rete.

31 Infine, dal Decreto Biometano la riconversione di impianti a biogas per effettuare l’upgrading (completamente o solo per una parte del biogas prodotto) di fatto risulta sfavorita. Ad una situazione del genere, infatti, si applica il 40% dell’incentivo spettante all’analogo nuovo impianto nel caso dell’immissione in rete o dell’impiego per la cogenerazione ad alto rendimento. Se invece la destinazione d’uso del biometano è l’autotrasporto l’incentivo diventa del 70%. Varia tuttavia anche la durata del periodo incentivante: nel caso in cui l’impianto a biogas da riconvertire non benefici di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile esso rimane di 20 anni; diversamente, esso diventa pari al residuo periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica incrementato di 5 anni.

A causa delle difficoltà riscontrate con questa Normativa, come detto nei paragrafi precedenti, non si sono sviluppati, in Italia, impianti di upgrading. Per questo motivo si è cercato di rettificare la Normativa in modo da rendere appetibile lo sviluppo della produzione di biometano.

1.4.2 Il DM 2 marzo 2018

Il Decreto si applica a tutti i nuovi impianti per la produzione di biometano e a quelli esistenti riconvertiti che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2022, rispettando il limite massimo di producibilità complessivamente incentivata di 1,1 miliardi di m3/y. Gli incentivi proposti riguardano tre principali aspetti:

• Biometano immesso in rete destinato ai trasporti (Art. 5);

• Ritiro del biometano avanzato immesso in rete per autotrasporto (Art. 6); • Riconversione di impianti a biogas esistenti (Art. 8).

Nel caso del biometano destinato specificatamente ai trasporti, esso è incentivato tramite il rilascio al produttore, per 20 anni dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione, di CIC. Le regole per il rilascio dei CIC sono analoghe al Decreto del 2013, il Double Counting si applica a biometano di origine di cui alle parti A e B dell’Allegato 3 del DM 10 ottobre 2014.

Per quanto riguarda i cosiddetti biocarburanti avanzati, essi sono definiti dal DM 10 ottobre 2014. Il bioCH4 può essere considerato parte di essi nel caso in cui venga

prodotto esclusivamente dalle materie prime/combustibili elencati nel Decreto (eventualmente, in co-digestione per un massimo del 30%). Questo DM mira a sostituire gli attuali biocarburanti come il biodiesel (per lo più di importazione), con il bioCH4 di filiera nazionale, aiutando l’economia circolare dei rifiuti e sottoprodotti e

32 la filiera agricola nazionale. Inoltre, lo scopo è il raggiungimento degli obiettivi europei del 10% al 2020 del consumo di energie rinnovabili nel settore dei trasporti, e quello specifico riguardante il sub target nazionale per il biometano avanzato e gli altri biocarburanti avanzati, fissato a 0,9% al 2020 e a 1,5% a partire dal 2022. Il sotto obiettivo per i biocarburanti avanzati, deve essere soddisfatto per il 75% da biometano e per il 25% dagli altri biocarburanti. Il decreto stabilisce due possibilità per i produttori di biometano avanzato che desiderano beneficiare di tali incentivi. Nel primo caso il GSE acquista biometano avanzato dai produttori che chiedono di partecipare a questo meccanismo. I produttori ricevono il prezzo di mercato del gas (pari alla media ponderata mensile del prezzo del gas naturale sul mercato), meno 5%; e un premio corrispondente al valore dei CIC pari a 375 €/CIC. Il biocarburante avanzato gode di un sistema di doppio conteggio, in linea con le disposizioni della Direttiva ILUC. Quindi verrà rilasciato un CIC per 5 GCal di biocarburanti avanzati, rispetto a un CIC per 10 GCal per biocarburanti non avanzati. Successivamente, attraverso aste, il GSE vende il bioCH4 a prezzi di mercato ai grossisti, dietro prova

della conclusione di contratti di trasporto e fornitura con rivenditori di carburante per trasporto per un volume pari almeno a quello che loro intendono acquistare. La seconda possibilità è quella della vendita diretta del biometano avanzato. I produttori di biometano avanzato possono rinunciare al meccanismo centralizzato e negoziare direttamente il loro bioCH4 senza l'intervento del GSE. Affinché tali produttori

possano beneficiare del premio garantito di 375 €/CIC, con le eventuali premialità, il biometano avanzato deve essere iniettato nella rete del gas o immesso in una rete non soggetta all'accesso di terzi e, in entrambi i casi, misurato separatamente. Il GSE verificherà, anche attraverso ispezioni in loco, che il biometano avanzato sia stato immesso nel consumo nel settore dei trasporti.

Agli impianti di biogas totalmente o parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano e biometano avanzato da immettere in rete ai fini del trasporto, spetta il 100% dell’incentivo previsto per i nuovi impianti. Se gli impianti a biogas ricevono incentivo per la produzione elettrica, il 100% degli incentivi è garantito a fronte della disponibilità a ridurre la produzione di EE incentivata di almeno il 30% rispetto alla produzione storica. La condizione si applica solo se il periodo residuo di incentivazione elettrica è pari almeno a 3 anni. L’incentivo, comunque, presenta durata ventennale nel caso in cui l’impianto non benefici né abbia mai beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, altrimenti diventa pari al

33 residuo periodo di diritto agli incentivi di produzione dell’energia elettrica incrementato di 10 anni (per un massimo di 20 anni complessivi). Se l’impianto da riconvertire ha terminato alla data di entrata in vigore del Decreto il periodo di incentivazione per la produzione di energia elettrica la durata dell’incentivo diventa decennale, come anche nel caso in cui esso lo abbia concluso successivamente ad essa. In quest’ultima situazione, tuttavia, gli incentivi sono riconosciuti in una misura pari al 70% dello spettante.