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In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per il quale è

LO SMART WORKING – IL LAVORO AGILE

Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoro agile deve essere stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova.

L’accordo per il lavoro agile quindi, non è una nuova tipologia contrattuale, ma una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Lo smart working trova applicazione:

• Con il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno o parziale;

• Con il rapporto di lavoro subordinato a termine a tempo pieno o parziale.

Lo SW risulta incompatibile con il rapporto di lavoro a chiamata (o intermittente) e con il contratto di apprendistato.

LO SMART WORKING – IL LAVORO AGILE

Forma. L’accordo è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa (ad esempio per agevolare i controlli degli organi ispettivi) e della prova (quindi ad probationem e NON ad substantiam, pertanto la mancanza della forma scritta non comporta la nullità dell’accordo).

E’ necessaria un’intesa tra le parti. L’accordo non può essere imposto dal datore di lavoro né può essere una pretesa del lavoratore. Può essere stipulato sia in sede di assunzione sia durante il rapporto di lavoro.

Modalità di svolgimento. L’accordo disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore (quindi l’accordo deve indicare: come deve essere svolto il lavoro, come devono essere utilizzati gli strumenti tecnologici assegnati e in che modo

LO SMART WORKING – IL LAVORO AGILE

Tempi di riposo. L’accordo individua i tempi di riposo del lavoratore (è possibile concordare le fasce orarie durante il quale il lavoratore deve rendersi reperibile e/o rimanere in collegamento con l’azienda, ad esempio per scambio dati).

Disconnessione. L’accordo individua le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro (pertanto in determinate fasce orarie il lavoratore non sarà contattabile tramite e-mail, telefono o altro strumento concordato).

Rimane ferma la possibilità per le parti di concordare periodi di reperibilità.

Luogo di lavoro: anche se per definizione il lavoro agile è svincolato da un determinato luogo di lavoro, si ritiene utile che le parti indichino i luoghi dove possa essere svolta l’attività lavorativa al di fuori dell’azienda, soprattutto al fine di rispettare la normativa sugli infortuni sul lavoro e per la tutela dei dati trattati (pensiamo al lavoratore che porta dati riservati lavorando in un bar …..).

LO SMART WORKING – IL LAVORO AGILE

Durata - L’accordo può essere a termine (non trovano applicazione i limiti del D.Lgs. 81/2015 perché il lavoro agile non è una tipologia contrattuale, ma una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa) o a tempo indeterminato.

Recesso - In caso di accordo a tempo indeterminato, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Nel caso di lavoratori disabili (L. 68/1999) il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. il recesso riguarda l’accordo per lo smart working e non il rapporto di lavoro. Infatti quest’ultimo, anche dopo il recesso dallo smart working, continua regolarmente come originariamente pattuito (con la lettera di assunzione), con la conseguenza che la prestazione ritorna ad essere svolta totalmente in azienda.

LO SMART WORKING – IL LAVORO AGILE

Parità di trattamento - Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi (come definiti dall’art.51 D.lgs. 81/2015), nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. Con l’accordo per il lavoro agile non viene modificata la posizione del lavoratore né le sue mansioni assegnate in sede di instaurazione del rapporto di lavoro.

Formazione e aggiornamento – da regolamentare ma dovuto.

Sicurezza sul lavoro - Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

LO SMART WORKING – IL LAVORO AGILE

Comunicazioni obbligatorie - L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in

modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni obbligatorie al centro per l’impiego ai sensi del DL 510/1996 (L. 608/1996). Pertanto l’accordo andrà comunicato on line ai servizi per l’impiego entro le ore 24,00 del giorno precedente l’inizio della prestazione.

Infortuni e malattie professionali - Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Quindi avrà una copertura INAIL come tutti gli altri lavoratori occupati in azienda.

Infortunio in itinere - Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi

durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per

lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali quando la scelta del

(NON E’ UNA FORMA DI RAPPORTO DI LAVORO)

LABOUR CONSULTING SRLTP

Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia Via Pier Carlo Cadoppi, 14 Borgo della Salnitrara, 3 42124 REGGIO EMILIA (RE) 43121 PARMA (PR)

Dott. M. Marmiroli Consulente del lavoro

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