Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare:
1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui all’art. 45, comma 2, del Codice alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali,
Pagina 16 di 63
società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili);
1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 45, comma 2, del Codice alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;
1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
NOTA BENE: E’ FACOLTÀ DELLE IMPRESE CONCORRENTI DI PRESENTARE OFFERTA, SIA IN FORMA DI IMPRESA SINGOLA, SIA IN FORMA DI CONSORZIO O RAGGRUPPAMENTO.
Ai fini della partecipazione, non è indispensabile la costituzione con atto formale, ma è sufficiente che nella domanda (fac-simile in allegato Abis), sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. Ai sensi dell’art. 48 del Codice, è espressamente richiesto che l’atto costitutivo, ovvero l’impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:
a) l’indicazione dell’impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
b) la suddivisione percentuale tra le imprese associate/associande ed i componenti dei Consorzi ordinari degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della stessa/o, secondo le indicazioni dell’art. 92 del Regolamento del Codice;
c) ove sia previsto il ricorso al comma 4 dell’art.92 del Regolamento del Codice (impresa cooptata), tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d’impegno.
1.4. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
Pagina 17 di 63
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
1.5. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) ai sensi dell’art.48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza, si applica l’art. 353 c.p.. I predetti consorzi, sono tenuti ad indicare in caso di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
1.6. I consorzi devono presentare le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per le consorziate designate. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. m, del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi, nel caso sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnico del consorzio. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo la stipula del relativo contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla non approvazione del contratto o alla revoca dell'affidamento.
1.7. Ai sensi dell’art. 47 del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal Regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
1.8. La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o
Pagina 18 di 63
consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett.b) e c) del Codice che per esso concorrono.
1.9. E’ vietata l’associazione in partecipazione, ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza del suddetto divieto comporta l’annullamento dell’aggiudicazione e la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o in consorzio.
1.10. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, è vietato che la stessa impresa assuma la posizione di ausiliaria nei confronti di più concorrenti ed è vietata la partecipazione contemporanea sia dell’impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti. In violazione sono esclusi dalla gara i relativi concorrenti.
1.11. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l.
31 maggio 2010, n. 78).
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI GENERALI, DI