viola-zioni alla struttura di cui al comma 6.
Articolo 17-quater.
(Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente
Articolo 18.
(Contributo, sotto forma di credito d’impo-sta, per l’acquisto di carburanti per
l’eser-cizio dell’attività agricola e della pesca)
Articolo 18.
(Contributo, sotto forma di credito d’impo-sta, per l’acquisto di carburanti per
l’eser-cizio dell’attività agricola e della pesca)
1. Alle imprese esercenti attività agri-cola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effetti-vamente sostenuti per l’acquisto di gasolio
1. Identico.
Art. 17-quater.
Art. 18.
Art. 17-ter.
e benzina per la trazione dei mezzi utiliz-zati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acqui-sto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, compro-vato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compen-sazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si appli-cano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non con-corre alla formazione del reddito d’im-presa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che ab-biano ad oggetto i medesimi costi, a con-dizione che tale cumulo, tenuto conto an-che della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’im-posta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. Identico.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva ces-sione, fatta salva la possibilità di due ulte-riori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al-l’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, società apparte-nenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione delle
dispo-3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva ces-sione, fatta salva la possibilità di due ulte-riori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al-l’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, società apparte-nenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
Art. 18.
sizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di ces-sione conclusi in violazione del primo pe-riodo sono nulli. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno di-ritto al credito d’imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legisla-tivo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti in-dicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante mo-dalità per la presentazione delle dichiara-zioni relative alle imposte sui redditi, al-l’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili del-l’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il cre-dito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e co-munque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da ef-fettuarsi in via telematica, anche avvalen-dosi dei soggetti previsti dal comma 3 del-l’articolo 3 del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con prov-vedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, nonché, in quanto com-patibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
ferma restando l’applicazione delle dispo-sizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di ces-sione conclusi in violazione del primo pe-riodo sono nulli. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno di-ritto al credito d’imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legisla-tivo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti in-dicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante mo-dalità per la presentazione delle dichiara-zioni relative alle imposte sui redditi, al-l’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili del-l’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il cre-dito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e co-munque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da ef-fettuarsi in via telematica, anche avvalen-dosi dei soggetti previsti dal comma 3 del-l’articolo 3 del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con prov-vedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, nonché, in quanto com-patibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il
4. Identico.
Art. 18.
Ministero delle politiche agricole finanze effettua il monitoraggio delle frui-zioni del credito d’imposta di cui al
(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)
Articolo 19.
(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)
1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pe-sca e dell’acquacoltura, in forma indivi-duale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinego-ziate e ristrutturate per un periodo di rim-borso fino a venticinque anni.
1. Identico.
2. Nel rispetto delle disposizioni stabi-lite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, della Com-missione del 27 giugno 2014, relativi all’ap-plicazione degli articoli 107 e 108 del Trat-tato sul funzionamento dell’Unione Euro-pea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristruttura-zione di cui al comma 1 possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dal-l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2022.
2. Nel rispetto delle disposizioni stabi-lite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, della Com-missione del 27 giugno 2014, relativi all’ap-plicazione degli articoli 107 e 108 del Trat-tato sul funzionamento dell’Unione Euro-pea agli aiuti « de minimis » nei settori agricolo e della pesca e dell’acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristruttu-razione di cui al comma 1 possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dal-l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
3. Identico.
Art. 19.
Art. 18.
dello stanziamento del fondo di cui all’ar-ticolo 1, comma 515 della legge 30 dicem-bre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-colo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, dopo l’articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:
« Art. 8-quinquies.1. – (Ulteriori dispo-sizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte) – 1. Suc-cessivamente all’iscrizione a ruolo, il pro-duttore interessato può presentare all’A-GEA, per il tramite dell’Agenzia delle en-trate-Riscossione, la richiesta di rateizza-zione di cui all’articolo 8-quater, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla no-tifica, da parte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, even-tualmente intrapresa.
2. A seguito della presentazione