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I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli

Nel documento Testo Unico della Finanza (pagine 143-148)

Sezione III Disposizioni comuni

8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli

emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce510.

9. La Consob stabilisce con regolamento:

a) disposizioni di attuazione del comma 8;

b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.

10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.

11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

509 Comma così modificato dall’art. 1, comma 9 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha inserito le parole: “e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine”.

510 Comma così sostituito dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

Art. 114-bis511

(Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari512 a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

1. I piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

Nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 125-ter, comma 1, l’emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti513:

a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;

b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società, delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano514;

b-bis) le categorie di dipendenti o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società, che beneficiano del piano515;

c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;

d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;

f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli emittenti quotati e agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116516.

3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione

511 Articolo dapprima inserito dall’art. 16 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall’art. 3 del d.lgs.

n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.

512 Rubrica così modificata dall’art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola:

“azioni” con le parole: “strumenti finanziari”.

513 Alinea dapprima modificato dall’art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi dall’art. 3 del d.lgs. n.

27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma," con le parole: "Nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 125-ter, comma 1,".

514 Lettera così sostituita dall’art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

515 Lettera inserita dall’art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

516 Comma così modificato dall’art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola:

“anche” con le parole: “agli emittenti quotati e”.

del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza517. Art. 115

(Comunicazioni alla Consob)

1. La Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale;

a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità518;

b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dai revisori legali e dalle società di revisione legale, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a) 519;

c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia 520;

c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies 521.

2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c)522 possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122.

3. La Consob può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiducianti.

Art. 115-bis

(Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)

1. Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all’articolo 114, comma 1. La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri523.

517 Comma sostituito dall’art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

518 Comma così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

519 Lettera dapprima sostituita dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificata dall’art.

40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “dalle società di revisione” con le parole: “dai revisori legali e dalle società di revisione legale”.

520 Le precedenti parole: “nella lettera a)” sono state sostituite dalle parole: “nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia” dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.

521 Lettera aggiunta dall’art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004). Vedi protocollo d’intesa Banca d’Italia/Consob del 31.10.2007.

522 Le precedenti parole: “dalle lettere a) e b)” sono state sostituite dalle parole: “dalle lettere a), b) e c)” dall’art.

14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

523 Articolo inserito dall’art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).

Art. 116

(Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico)

1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7,524 e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione525.

2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158526.

2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l’ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall’emittente527.

[2-ter. Agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante si applicano le disposizioni degli articoli 125-bis, commi 1 e 3, e, in quanto compatibile, 4, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis e 127. La Consob può, estendere con regolamento, in tutto o in parte, gli obblighi previsti negli articoli 125-bis, 125-ter e 125-quater agli emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob può dispensare dall'osservanza delle suddette disposizioni gli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione]528.

Art. 117

(Informazione contabile)

1. Alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea non si applicano i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dall'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall'articolo 61 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze529, individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri

524 Le parole “, ad eccezione del comma 7,” sono state inserite dall’art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).

525 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

526 Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, poi modificato dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e infine di nuovo sostituito dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

527 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 10 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009.

528 Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi abrogato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 (tale disposizione si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione è pubblicato dopo il 1° gennaio 2013).

529 Le precedenti parole “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

paesi dell'Unione, sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari. L'individuazione dei principi ha luogo su proposta della Consob, da formularsi d'intesa con la Banca d'Italia per le banche e per le società finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con l'Isvap per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Art. 117-bis

(Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate)

1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.

2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la Consob, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo530.

Art. 117-ter

(Disposizioni in materia di finanza etica)

1. La Consob, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili531.

Art. 118

(Casi di inapplicabilità)

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 100, comma 1, lettere d) ed e).

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 116 non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni532.

530 Articolo inserito dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

531 Articolo inserito dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

532 Comma così modificato dall’art. 1, comma 11 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, che ha sostituito le parole:

“L’articolo 116 non si applica” con le parole: “I commi 1 e 2 dell’articolo 116 non si applicano”.

Art. 118-bis533

(Controllo sulle informazioni fornite al pubblico) 534

1. La Consob stabilisce con regolamento, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull’informazione societaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati e dagli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine535.

Capo II

Disciplina delle società con azioni quotate Art. 119

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate).

Sezione I

Nel documento Testo Unico della Finanza (pagine 143-148)