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la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra

gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991 (si tratta di mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o

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registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo n. 117 del 2017:

a. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

b. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

c. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

d. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

e. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del quarto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Il comma 15-quinquies precisa che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

Si tratta del regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge di stabilità 2015. L’adozione del regime forfettario comporta una

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serie di semplificazioni tanto ai fini IVA quanto ai fini delle imposte dirette.

Per quanto riguarda le semplificazioni ai fini IVA (commi da 58 a 63 della legge di stabilità 2015), coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti e non detraggono l’IVA sugli acquisti. Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale IVA. Non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d.

spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Chi applica il regime forfetario, inoltre, non ha l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute. Per quanto riguarda gli adempimenti ai fini IVA, i contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi, integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

Il comma sexies precisa che le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.

ARTICOLO 5, COMMA 15-SEPTIES

Articolo 5, comma 15-septies (Modifiche al regime delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche)

Il comma 15-septies dell’articolo 5, introdotto al Senato, apporta numerose modifiche al Testo Unico Accise (di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995) in relazione alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull’alcol etilico.

Tali modifiche operano dal 1° gennaio 2022.

Si tratta sostanzialmente di disposizioni volte a recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva 2020/1151/UE, che ha apportato numerose modifiche al regime delle accise sugli alcolici, con particolare riferimento alla definizione di alcol denaturato e al relativo regime di circolazione; alle definizioni di “piccoli produttori indipendenti” di prodotti alcolici soggetti ad accisa; alle modalità di determinazione dell’accisa sulla birra;

alla definizione di “vino spumante”, di “altre bevande fermentate”.

In questa sede occorre anzitutto ricordare che l’articolo 14 del disegno di legge di delegazione europea 2021, all’esame della Camera al momento di redazione del presente lavoro (A.C. 3208-A,) contiene specifici principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 in materia di accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

La norma dispone, con riferimento alle nuove modalità di misurazione dei gradi Plato della birra introdotte dalle norme europee (necessaria a determinare l’accisa dovuta), che nell’attuare la direttiva il Governo si avvalga della deroga, esplicitamente prevista dalla medesima normativa UE, che consente agli Stati membri di avvalersi, fino al 31 dicembre 2030, della metodologia di misurazione precedentemente utilizzata.

La direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 ha modificato la Direttiva 92/23/CEE, che contiene la disciplina armonizzata della struttura delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche (cd.

direttiva accise).

Con riferimento all’imposizione sulla birra, si innalza la gradazione alcolica della birra a bassa gradazione, cui possono essere applicate aliquote ridotte, viene elevata da 2,8% a 3,5% volumi (articolo 1, n. 2, che modifica l’articolo 5 della direttiva accise), per incoraggiare la creazione di nuovi prodotti a bassa gradazione alcolica. Si dispone inoltre che, ai fini della misurazione dei gradi Plato (misura di gradazione alcolica da cui dipende l’applicazione dell’accisa), siano presi in considerazione tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento

ARTICOLO 5, COMMA 15-SEPTIES

della fermentazione. Si consente tuttavia agli Stati Membri che al 29 luglio 2020 non avevano preso in considerazione gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione, di continuare a utilizzare la metodologia sinora applicata fino al 31 dicembre 2030 (articolo 1, n. 1).

La direttiva modifica la nomenclatura dei prodotti considerati come vino spumante (articolo 1, n. 3) e come altre bevande fermentate gasate (articolo 1, n. 5).

Con riferimento al vino, si consente agli Stati Membri di applicare aliquote di accise ridotte al vino prodotto da piccoli produttori di vino indipendenti, in analogia a quanto già previsto per la birra (dall’articolo 4 della direttiva accise) per le cd. birrerie indipendenti e per l’alcol etilico (articolo 22 della direttiva accise) in favore delle piccole distillerie) entro specifici limiti. Le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre 50%

all’aliquota normale nazionale dell’accisa. Le aliquote ridotte nazionali eventualmente stabilite sono applicabili uniformemente al vino fornito sul territorio nazionale da piccoli produttori indipendenti situati in altri Stati Membri (articolo 1, n. 4).

Gli Stati membri forniscono, su richiesta, un certificato annuale ai piccoli produttori indipendenti stabiliti nel loro territorio, che confermi la loro produzione annuale totale (n. 13). Analogamente, si consente agli Stati membri di applicare – a specifiche condizioni - aliquote di accisa ridotte, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale dei produttori interessati, alle altre bevande fermentate (articolo 1, n. 7) e ai prodotti intermedi prodotti da piccoli produttori indipendenti (n. 10).

Viene dunque fornita la definizione di “piccolo produttore indipendente” i cui requisiti sono: l’indipendenza legale ed economica da qualsiasi altro produttore, l’uso di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro produttore e la circostanza che il “piccolo produttore” non operi sotto licenza.

Si consente poi agli Stati membri di esentare dall’accisa i prodotti fabbricati da un privato a fini non commerciali anche con riferimento all’alcol etilico ottenuto dalla frutta (come mele, pere, vinaccia e bacche (n. 11).

Le norme in esame inoltre disciplinano con maggiore precisione le procedure, le condizioni di riconoscimento reciproco e gli altri elementi necessari ad applicare l’esenzione da accisa per l’alcol completamente denaturato (articolo 1, n. 15, ai sensi dell’articolo 27 della direttiva accise).

Gli Stati Membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2021, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva.

ARTICOLO 5, COMMA 15-SEPTIES

Alcol completamente denaturato

La lettera a) modifica l’articolo 27 del Testo Unico Accise – TUA, al fine di recepire le indicazioni contenute nell’articolo 1, par. 15 della direttiva 2020/1151.

Con una prima modifica (n.1, che introduce il comma 2-bis all’articolo 27) si introduce la definizione di alcole completamente denaturato, esente da accisa. Deve essere inteso come tale l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993 e successive modificazioni.

Si tratta del regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa. L’allegato al regolamento predetto è stato da ultimo sostituito del Regolamento 30 novembre 2018, n. 2018/1880/UE, con decorrenza dal 23 dicembre 2018.

Il n. 2 della lettera a) apporta numerose modifiche al comma 3 dell’articolo 27, ovvero alle ipotesi in cui l’alcol e le bevande alcoliche sono esenti da accisa, in considerazione delle esenzioni introdotte o modificate dalla menzionata direttiva (UE) 2020/1151.

In particolare, ai sensi delle norme proposte, l’esenzione opera se detti prodotto sono:

completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico (in luogo di essere esenti se denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita, nuova lettera a) del comma 3);

impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria, diverse da quelle di cui al succitato comma 2-bis (nuova lettera b) del comma 3). Nella formulazione previgente, si disponeva che l’esenzione operasse per prodotti denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante;

utilizzati, previa denaturazione, per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti non destinati al consumo umano, di cui alla lettera b) (nuova lettera b-bis) del comma 3);

impiegati per la produzione di medicinali, secondo la definizione prevista dalla normativa europea (prodotti di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e alla direttiva 2001/83/CE del

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Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 nuova lettera d) del comma 3).

Resta ferma l’esenzione per i alcol e bevande alcoliche impiegati per produrre aceto, per quelli impiegati in un processo di fabbricazione, nella produzione di aromi alimentari e di bevande analcoliche, impiegati come componenti di prodotti alimentari, impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici, utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa.

Il n. 3 della lettera a) estende l’esenzione da accisa anche al caso in cui (nuovo comma 3-bis dell’articolo 27) l'alcole etilico sia trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di accompagnamento (di cui all’articolo 10 TUA) immesso in consumo in un altro Stato membro al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione (di cui al Regolamento (CE) n. 3199/93) notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco.

La lettera b) e la lettera c) apportano le conseguenti modifiche di coordinamento ai successivi articoli 29 e 30 del TUA, al fine di inserirvi il riferimento all’alcole completamente denaturato secondo la definizione introdotta supra.

La lettera d) introduce nel TUA l’articolo 30-bis, relativo alla circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati, in coerenza con quanto disposto dal Capo IV della direttiva sul regime generale delle accise (2008/118/CE). Si dispone che l'alcole e le bevande alcoliche non completamente denaturati, e cioè denaturati con modalità diverse da quelle di cui al nuovo comma 2-bis dell'articolo 27, circolino in regime di sospensione d’accisa (secondo le disposizioni dell'articolo 6 TUA).

In sintesi il regime sospensivo si applica ai prodotti provenienti da deposito fiscale e per i prodotti spediti da uno speditore registrato.

Esso ha luogo quando i beni lasciano il deposito fiscale di spedizione ovvero, nel caso di spedizione da parte di uno speditore registrato, all'atto della loro immissione in libera pratica. Il depositario autorizzato mittente e lo speditore sono tenuti a fornire garanzia per il pagamento dell'accisa. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve avere luogo con un documento amministrativo elettronico (DAA telematico e-AD). La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo termina, per il caso di circolazione nazionale o comunitaria: nel momento in cui gli stessi sono presi in consegna dal

ARTICOLO 5, COMMA 15-SEPTIES

destinatario; se i prodotti sono esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell’Unione europea.

Piccole distillerie indipendenti

La lettera e) inserisce nel TUA un nuovo articolo 33-bis, che definisce piccole distillerie indipendenti: si tratta di ditte esercenti le distillerie (di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto 1) del TUA) per cui l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una autocertificazione resa dal depositario che riguarda:

il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri;

l’indipendenza economica e legale da altre distillerie;

l’utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda;

la circostanza che essa non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

L’articolo 28 TUA stabilisce che la produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio, in alcuni impianti indicati dalla legge, tra cui appunto le distillerie.

Accisa sulla birra

La lettera f) modifica l'articolo 35 del TUA, che reca le regole di calcolo dell’accisa sulla birra.

Al riguardo, l’articolo 1, n. 1 della direttiva 2020/1151/UE dispone inoltre che, ai fini della misurazione dei gradi Plato (misura di gradazione alcolica da cui dipende l’applicazione dell’accisa), siano presi in considerazione tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione. Si consente tuttavia agli Stati Membri che al 29 luglio 2020 non avevano preso in considerazione gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione, di continuare a utilizzare la metodologia sinora applicata fino al 31 dicembre 2030.

La lettera f) modifica il comma 1 dell’articolo 35, sostanzialmente recependo la deroga summenzionata.

Di conseguenza si definisce come “grado Plato”, fino al 31 dicembre 2030, la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del

ARTICOLO 5, COMMA 15-SEPTIES

mosto da cui la bina è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta.

Dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.

Il n. 2 della lettera f) introduce il comma 3-ter.1 all’interno dell’articolo 35 TUA che consente alle piccole birrerie indipendenti di ottenere una certificazione di validità annuale che attesti i requisiti di legge necessari ad applicare le agevolazioni d’accisa previste per le imprese con i relativi requisiti dimensionali.

Si dispone in particolare che, per le fabbriche di birra che operano in regime di deposito fiscale, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del TUA, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una autocertificazione resa dal depositario ai sensi, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri; che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche; che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda; che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

Vino spumante

La lettera g) modifica l’articolo 36, comma 2 TUA al fine di allineare la definizione di “vino spumante” all’articolo 1, n. 3 della direttiva 2020/1151/UE.

Piccolo produttore indipendente di vino

Recependo l’articolo 1, n. 4 della direttiva, la lettera h) introduce un nuovo articolo 37-bis nel TUA, recante la definizione di piccolo produttore indipendente di vino.

In particolare l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino e sulla base degli elementi fomiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed

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economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso produttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

Altre bevande fermentate

In attuazione dell’articolo 1, n. 5) della direttiva, la lettera i) modifica la definizione di altre bevande fermentate inserendo nell’articolo 38 TUA i codici specificamente indicati dalla disciplina europea.

Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e di prodotti alcolici intermedi

La lettera l), in attuazione dell’articolo 1, n. 7 della direttiva, inserisce nel TUA un nuovo articolo 38-bis che contiene la definizione di piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione e le cantine che producono bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta , bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario e degli elementi forniti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri. Analogamente alle altre definizioni di “piccoli produttivi” l'impianto produttivo deve essere legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, usare strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e lo stesso impianto non deve operare sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

La lettera m), infine, recepisce nell’ordinamento la definizione di piccoli produttori di prodotti alcolici intermedi, con modalità di certificazione analoghe a quanto previsto per gli altri prodotti, con un requisito quantitativo di produzione non superiore a 250 ettolitri (nuovo comma 3-bis dell’articolo 39 TUA; si recepisce l’articolo 1, n. 10 della direttiva 2020/1151/UE).

ARTICOLO 5-BIS

Articolo 5-bis

(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)

(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)

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