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- Sorveglianza sanitaria

Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente)

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossico-logia industriale o in igiene industriale o in fisiotossico-logia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei cara-binieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni119.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al pro-gramma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali120.

Art. 39 (Svolgimento dell’attività di medico competente)

1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

117 Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

118 Comma aggiunto dall’art. 32, comma 1, lett. d), D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

119 Lettera aggiunta dall’art. 24, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

120 L’elenco previsto dal presente comma è stato istituito con D.M. 4 marzo 2009.

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’im-prenditore;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valuta-zione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Art. 40 (Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale)

1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente tra-smette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elabo-rate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in Allegato 3B.

Sanzione

Il medico competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 4.914,03 euro [Art. 58, co. 1, lett. e)]

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.

2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dall’en-trata in vigore del decreto di cui al primo periodo121.

Art. 41 (Sorveglianza sanitaria) 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6122;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza di-versa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diffe-renti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

121 Comma aggiunto dall’art. 25, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

122 Lettera così modificata dall’art. 26, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione spe-cifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva123;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione124.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3125.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

Sanzione

Il medico competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 4.914,03 euro [Art. 58, co. 1, lett. e)]

Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457,02 a 8.108,14 euro [Art. 55, co. 5, lett. f)] €€€

a) 126;

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di as-sunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti127.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consulta-zione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossi-codipendenza e della alcol dipendenza128.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.

Sanzione

Il medico competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 4.914,03 euro [Art. 58, co. 1, lett. e)]

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro129.

123 Lettera aggiunta dall’art. 26, comma 2, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

124 Lettera aggiunta dall’art. 26, comma 2, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

125 Comma inserito dall’art. 26, comma 3, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

126 Lettera soppressa dall’art. 26, comma 4, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

127 Comma così modificato dall’art. 26, comma 5, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

128 Comma inserito dall’art. 26, comma 6, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

129 Comma inserito dall’art. 26, comma 7, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Sanzione

Il medico competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 4.914,03 euro [Art. 58, co. 1, lett. e)]

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. 130.

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è am-messo ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso131.

Art. 42 (Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica)

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza132.

2. 133.