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TITOLO XI - TERRITORIO RURALE CAPO I - SISTEMA AMBIENTALE

2. Il Sottosistema rurale V4 è articolato nei seguenti ambiti:

- Ambito V4.1: nuclei rurali;

- Ambito V4.2: ville e edifici specialistici;

- Ambito V4.3: complessi colonici

3. Gli interventi ammessi all’interno dei singoli ambiti di cui al comma precedente sono specificati nel dettaglio nei successivi artt. 64, 65 e 66.

4. Alla richiesta di interventi edilizi sugli edifici appartenenti al Sottosistema rurale V4 quando riferiti alla ristrutturazione edilizia ri3, dovranno essere necessariamente allegati:

- la descrizione analitica dello stato originario, delle modifiche intercorse e dello stato attuale dell’edificio, con indicazione delle parti costruite nelle diverse epoche storiche e, ove possibile delle tessiture murarie;

- la configurazione storica ed attuale delle aree aperte intimamente connesse (resede) e degli usi del suolo aggiornati nelle eventuali aree di pertinenza paesaggistica;

- la descrizione puntuale degli edifici eventualmente circostanti, anche privi di valore storico architettonico, e degli elementi presenti nel resede (pozzi, limonaie, annessi, etc.);

- il quadro delle trasformazioni da realizzare e delle eventuali alternative considerate.

5. Negli interventi di risanamento conservativo rc1 e rc2 e in quelli di ristrutturazione edilizia di tipo ri1 e ri2 si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

a. nel caso in cui sia consentito realizzare nuove aperture o modificare quelle esistenti, queste dovranno avere forme e dimensioni analoghe a quelle degli edifici preesistenti e proporzioni conformi a quelle dell’edilizia circostante (di norma rettangolari con asse maggiore verticale); non dovrà essere alterato sostanzialmente l’impaginato presente (sia esso regolare o irregolare) e dovrà essere garantito il mantenimento di adeguati maschi murari; le nuove aperture non dovranno comunque interessare parti staticamente rilevanti delle murature (cantonali, incroci a T, ecc.);

b. le griglie in laterizi solitamente presenti nelle aperture dei fienili dovranno essere mantenute; sarà comunque consentito il tamponamento parziale o totale all’interno, purché ciò non renda necessaria la realizzazione di nuove aperture indispensabili al rispetto degli standard igienico sanitari;

c. le grandi aperture dei fienili, delle carraie e delle parate non potranno essere chiuse; è ammessa l’introduzione di un serramento vetrato allineato al filo interno della muratura;

d. gli aggetti dei tetti non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente; i manti di copertura dovranno essere realizzati con elementi in laterizio; le travi principali di copertura dovranno essere comprese all’interno

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dell’edificio, senza oltrepassare la muratura perimetrale;

e. non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali o elementi:

- comignoli in cemento di tipo industriale;

- pluviali in PVC;

- architravi in cemento nelle aperture;

- intonaco di cemento;

- - canne fumarie in cemento o altro materiale con finitura analoga;

- gradini in cemento o rivestiti in marmo nelle scale esterne;

- infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga;

- persiane in legno con finitura naturale o in alluminio anodizzato e verniciato o altro materiale con finitura analoga;

- avvolgibili e rotolanti;

f. in caso di interventi di recupero non è ammessa l’eliminazione della finitura ad intonaco ad eccezione degli edifici che sotto di esso mostrano la presenza di un ordinato, pregevole ed unitario faccia a vista; inoltre i materiali e gli elementi in contrasto elencati alla precedente lettera e), se presenti, dovranno essere rimossi e sostituiti;

g. nei sistemi di oscuramento dovrà essere privilegiata la soluzione a scuri interni; altre tipologie potranno essere adottate soltanto se congrue con le originarie caratteristiche e se già precedentemente presenti nell’edificio oggetto di intervento;

h. i pluviali per lo scolo delle acque meteoriche dalla copertura dovranno seguire il percorso più breve possibile; sono da evitare attraversamenti trasversali delle facciate, se non strettamente necessari.

6. Ad esclusione degli edifici sottoposti ad intervento di restauro e risanamento conservativo è ammessa la demolizione delle superfetazioni ed il loro recupero in termini di Superficie Coperta, se finalizzati al miglioramento funzionale, architettonico e strutturale dell’edificio principale. Il nuovo volume recuperato dovrà mantenere la funzione originaria di volume accessorio e dovrà avere un’altezza massima di un piano.

7. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno prevedere la tutela e la conservazione di tutte le componenti significative quali giardini disegnati, viali alberati, giardini murati, boschetti ornamentali, limonaie, ecc. L’eventuale introduzione di nuove specie vegetali, e in particolare arboree, dovrà tener conto delle relazioni paesaggistiche presenti, dimostrando la propria coerenza al sistema ecologico - ambientale, dialogare con il contesto storico-culturale, non interrompere le relazioni visive che si instaurano in particolare lungo la viabilità verso il contesto paesaggistico e il bene stesso. Dovranno inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- per la delimitazione delle aree di pertinenza non potranno essere utilizzate

recinzioni che introducano caratteri urbani nel paesaggio agrario ed invasivi dal punto di vista percettivo.

- in corrispondenza dell’area di pertinenza sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente in un dato contesto;

- il disegno degli spazi aperti ed in particolare l’impianto del verde dovranno

corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale;

- per gli ingressi è vietato l’impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per dimensioni e tipologia, il loro ruolo e funzione;

- per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche

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tipiche locali;

- non sono consentite recinzioni o partizioni all’interno di un’area di pertinenza in origine unitaria.

- nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale.

Art. 64 Ambito V4.1: nuclei rurali

1. Fanno parte di tale ambito i seguenti nuclei rurali:

- Sasso - Cammattole

2. Per ciascuno dei nuclei rurali di cui al precedente comma 1 nelle tavole “Usi del suolo e modalità d’intervento” sono individuati, oltre al relativo ambito, anche le aree di pertinenza paesaggistica di cui al precedente art.29, le quali fanno riferimento e costituiscono aggiornamento delle “aree di pertinenza” degli aggregati individuate nelle schede degli Atlanti Comunali del PTCP della Provincia di Siena, secondo quanto specificato dal comma 2 dell’art.13.13 della relativa disciplina di PTCP. All’interno di tali aree si dovranno salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio di tipo ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive così come specificato dal precedente art. 29 “aree di pertinenza degli aggregati”.

3. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli aggregati ricompresi all’interno del perimetro del territorio urbanizzato e ricompresi dal PO all’interno del Sottosistema R1 riferiti a:

- Fighine - Via Piana

- Stabbiano di Sotto

4. Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti all’interno dei nuclei rurali di cui al comma 1 sono riportati nella tavola 9 - Interventi nei nuclei rurali, Cammattole - Sasso. Sugli altri edifici e spazi non compresi nella tavola suddetta, ma compresi all’interno del sottosistema V4.1 o nelle aree di pertinenza paesaggistica di cui al precedente comma 2, salvo diversa e specifica indicazione nelle Tavole di progetto “Usi del suolo e modalità d’intervento”, si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 74 e 75.

5. Nei nuclei rurali di cui al presente articolo è consentita la realizzazione di strutture pertinenziali di cui all’art.38, comprese le piscine e le attrezzature sportive per le quali dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al successivo art. 78.

6. Non sono consentite le autorimesse interrate e seminterrate.

Art. 65 Ambito V4.2: ville e edifici specialistici

1. Fanno parte di tale ambito i seguenti edifici e/o complessi:

- Chiesa della Madonna delle Grazie (Fighine) (scheda n. 526) - Chiesa delle Ripe (scheda n.151)

- Oratorio della Madonna di Fajo (scheda n. 236) - Oratorio la Novella (scheda n. 98)

- Villa Montefreddo (scheda n. 108)

- Monastero dei Cappuccini (scheda n. 505);

- Chiesa della Madonna del Bagno (Ospizio) (scheda n. 226)

2. Sono inoltre disciplinati al precedente art. 47 Sottosistema della Residenza R1: nuclei antichi e art.52 Sottosistema L2: luoghi centrali diffusi i seguenti edifici e/o complessi individuati dal PTCP, ricompresi all’interno del perimetro del territorio urbanizzato :

- Stabilimenti Bagni Termali (scheda n. 508) - Oratorio Palazzone (scheda n. 573)

- Chiesa di Santa Maria Assunta (scheda n. 571)

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- Villa via Piana (scheda 579)

- Oratorio San Giuseppe (scheda n. 160)

3. Gli edifici e complessi di cui ai precedenti commi 1 e 2 corrispondono ai beni storico architettonici così come individuati dal PTCP della Provincia di Siena. Per ciascuno di essi nelle tavole “Usi del suolo e modalità d’intervento” sono individuati, oltre all’area di pertinenza edilizia, che corrisponde al presente ambito V4.2, anche le relative aree di pertinenza paesaggistica di cui al precedente art.30, le quali fanno riferimento e costituiscono aggiornamento delle “aree di pertinenza” degli aggregati individuate nelle schede degli Atlanti Comunali del PTCP della Provincia di Siena, secondo quanto specificato dal comma 1 dell’art.13.14 della relativa disciplina di PTCP.

4. All’interno di tali aree si dovranno salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio di tipo ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive così come specificato dall’art.

30.

5. Per gli edifici esistenti presenti all’interno delle aree di pertinenza paesaggistica delle ville