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Articolo 92 - Rete viaria e fasce di rispetto

1. Per qualunque tipo di strada all'interno delle zone urbanizzate dovrebbe prevedersi l'imposizione di un senso unico di marcia per i veicoli di qualsiasi genere quando la sezione stradale disponibile per il transito veicolare non superi i 4 ml.

2. Le fasce di rispetto stradali, sono le aree la cui utilizzazione è limitata, relativamente alla edificazione, da vincoli di inedificabilità.

3. Nelle fasce di rispetto non possono consentirsi nuove costruzioni residenziali, produttive, commerciali, agricole, mentre sono ammessi strade, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, nonché la prosecuzione delle attività agricole.

4. Nelle fasce di rispetto stradali, è ammessa anche, la realizzazione di impianti per la distribuzione del carburante; sugli edifici eventualmente esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5. Negli interventi di riqualificazione e nuova costruzione delle strade extraurbane e della rete ferroviaria, al fine di mitigare l’inquinamento acustico, le fasce di rispetto devono essere trattate in modo da costituire fasce verdi di ambientazione; per tali aree è necessario prevedere l’inserimento di specie vegetali possibilmente autoctone.

6. Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di strade di tipo locale al fine di rendere più sicuro l’attraversamento delle strade caratterizzate da usi molteplici, è necessario:

- impiegare soluzioni efficaci di moderazione del traffico;

- utilizzare pavimentazioni coerenti con le caratteristiche dei contesti urbani attraversati;

- prevedere una forte integrazione tra le diverse componenti stradali (carreggiate, intersezioni, spazi per la sosta, percorsi pedonali e ciclabili, elementi di arredo e di verde attrezzato).

Articolo 93 - Piste ciclabili

1. Per pista ciclabile si intende lo spazio dedicato al transito esclusivo delle biciclette.

2. Le piste ciclabili, qualora siano destinate ad un solo senso di marcia, devono avere la larghezza minima di m 2,00; le piste a due sensi di marcia devono avere larghezza minima di m 3,00 e devono essere separate rispetto alla carreggiata degli autoveicoli in modo da garantire la massima sicurezza.

La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo.

3. Per le piste ciclabili in area urbana va perseguita la continuità della rete e la sua integrazione con strade e sistemi del trasporto pubblico.

4. Per le piste ciclabili in area extraurbana, allo scopo di favorire l’attività di cicloturismo e ricreazione, occorre che esse diventino elemento di qualificazione e strumento di fruizione dello spazio agricolo.

Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di tracciati esistenti, la progettazione e la realizzazione dovranno:

- garantire la separazione dagli altri flussi quando la pista è affiancata ai principali assi stradali extraurbani;

- essere definite con apposito segno grafico, diversificazione della pavimentazione e, ove possibile, con cordoli o altri elementi di separazione e protezione per i ciclisti;

- individuare itinerari significativi anche utilizzando strade poderali, argini di fiumi, torrenti e canali, sentieri o tracciati dismessi;

- prevedere, ove possibile, spazi attrezzati per la sosta e il ristoro;

- Su aree di intersezione a raso (in promiscuo con pedoni ed altri veicoli), le piste ciclabili su corsia riservata, vanno in genere affiancate al lato interno degli attraversamenti pedonali, in modo da istituire per i ciclisti la circolazione a rotatoria antioraria sulla intersezione medesima;

- la realizzazione della pista ciclabile dovrà prediligere, ogni volta che ciò sia consentito, la realizzazione di percorsi su sede propria prevedendo i percorsi promiscui solo nei casi strettamente necessari o comunque all’interno del parco.

5. Per le pavimentazioni delle piste ciclabili sia in area urbana che in area agricola dovranno essere utilizzati materiali coerenti con i l contesto in cui il percorso si inserisce.

Articolo 94 - Parcheggi

1. Si considerano aree di parcheggio pubblico le aree specificamente destinate alla sosta dei veicoli, caratterizzate da una dimensione tale da poter costituire attrezzature a servizio di più insediamenti (aree destinate a più di 10 posti auto); tali aree possono essere scoperte e/o aree con strutture edificate, realizzate a raso, interrate o in elevazione.

2. Nel perseguire l’obbiettivo fondamentale di potenziare e migliorare qualitativamente l’offerta di aree di parcheggio in relazione alle diverse esigenze e alla necessità fondamentale di delocalizzare la sosta su strada, negli interventi di nuova realizzazione o di riqualificazione delle aree già esistenti dovranno essere valutate le soluzioni più idonee in relazione alle caratteristiche dimensionali e tipologiche, alla localizzazione e alle qualità del contesto urbano.

3. Per il corretto dimensionamento del parcheggio, la superficie minima prescritta per il singolo posto auto (comprensiva dello stallo e delle necessarie superfici complementari di accesso, di manovra e di servizio) è di 25 mq.

4. Per i parcheggi a raso, ogni volta che le dimensioni lo consentano, le aree di parcheggio dovranno essere opportunamente alberate con specie a fogliame permanente caratterizzate da chioma ampia e folta, resistenti agli inquinamenti, poco attrattive per gli uccelli, con ramificazione ascendente e che non producano né frutti voluminosi e pesanti né sostanze imbrattanti, ubicate al fondo o sui lati degli stalli di sosta.

5. La superficie dei parcheggi pubblici dovrà garantire elevate condizioni di permeabilità e laddove possibile essere dotata di sistemi aggiuntivi di raccolta delle acque piovane. Per tale motivo, la scelta delle pavimentazioni, deve ricadere su materiali o sistemi costruttivi altamente drenanti. Tale obbligo non vale per i parcheggi collocati lungo gli assi a flusso veicolare. Le pavimentazioni che potrebbero essere utilizzate sono le seguenti:

a) sistema costituito da masselli in cemento poroso con analicoli e incavi verticali orizzontali, che servono per la conduzione dell’acqua nella parte inferiore del massello. Ai fini del drenaggio, il letto portante i masselli deve essere steso su uno strato di 10-15 cm di ghiaia o pietrisco lavato ed è consigliabile prevedere un sistema di canalette o tubi di drenaggio negli strati sottostanti;

b) pavimentazioni ecologiche. Utilizzo del terreno presente sul luogo, migliorato con cementi speciali. Posseggono una permeabilità inferiore a quella dei masselli ma presentano ottime caratteristiche di stabilità, portanza e resistenza anche al gelo. Il manufatto ha l’aspetto della terra battuta ed è inseribile anche in contesti di paesaggio naturale;

c) altre soluzioni sono: lastre, cubetti, binderi in pietra naturale, grigliati in cemento, betonelle fugate con prato.

Devono essere rispettate tutte le misure previste dalla legge in tema di barriere architettoniche Per i parcheggi interrati, la copertura deve essere progettata come superficie praticabile e spazio d’uso pubblico (parcheggio a raso, piazza, area per il gioco, area per il mercato).

Articolo 95 - Piazze e percorsi pedonali

1. Sono le aree esistenti o destinate alla realizzazione di percorsi, piazze e spazi pedonali per la sosta e l'aggregazione sociale.

Per le piazze o gli spazi pedonali di progetto con adiacenti lotti destinati alla realizzazione di edifici per attrezzature o servizi pubblici, l’utilizzazione di questi ultimi deve garantire la definizione morfologica del perimetro della piazza/spazio pedonale mediante i prospetti degli edifici pubblici stessi oppure, in caso di edificazione non sufficientemente estesa, mediante bracci porticati e/o alberature continue.

La pavimentazione dovrà essere coerente con le caratteristiche dei contesti urbani, con i materiali e i colori delle facciate degli edifici prospicienti e dovrà essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, così come le vernici utilizzate per la segnaletica orizzontale dovranno essere antiscivolo. In ogni caso, le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso, il convogliamento ed il percolamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni. In tutti i casi in cui le condizioni lo consentono deve essere predisposto apposito sistema di recupero delle acque meteoriche.

Occorre progettare attentamente il limite della piazza articolandone i diversi gradi di apertura/chiusura in relazione alle caratteristiche del contesto ed organizzare le relazioni con l’intorno, raccordando i percorsi nella piazza con quelli esterni.

E’ necessario nella progettazione della piazza tenere conto degli elementi che garantiscono il comfort urbano. In tal senso le piazze dovranno, laddove possibile, essere realizzate inserendo:

- strutture frangivento attraverso la vegetazione

- aree con vegetazione a foglia caduca che consentono il raffrescamento d’estate e l’esposizione solare d’inverno.

- alta percentuale di superfici a verde

In particolare deve essere verificata la capacità di riflettere la radiazione solare delle superfici orizzontali dell’edificio e delle pavimentazioni esterne. Le superfici con cui l’utente può entrare in contatto devono infatti presentare scarsa attitudine al surriscaldamento e limitare l’irraggiamento nello spettro dell’infrarosso in quanto influenzano la temperatura.

I percorsi e le aree pedonali di progetto dovranno essere trattati in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità e in conformità con le norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Nelle zone a prevalente destinazione residenziale devono essere individuati passaggi preferenziali, con incremento dei livelli locali di illuminazione serale, per l’accesso a spazi o edifici pubblici con attraversamenti della viabilità stradale realizzati alle quote del marciapiede e raccordati con rampe al piano stradale.

Articolo 96 - Aree di verde attrezzato

1. Sono le aree, di diversa estensione e caratterizzazione, individuate come parchi o giardini pubblici, connotate dalla presenza significativa di vegetazione e dalla prevalenza di suoli permeabili. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.

2. Gli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione devono assicurare la continuità con altre aree verdi contigue accrescendo complessivamente le potenzialità ecologiche e puntando alla realizzazione o al potenziamento dei corridoi ecologici; gli interventi devono dunque essere prioritariamente orientati all’incremento della fitomassa mediante la messa a dimora di nuovi impianti arborei, soprattutto in prossimità di zone già alberate; gli interventi devono garantire una superficie permeabile non inferiore all’85% della superficie complessiva.

3. Le componenti principali delle aree verdi sono:

- aree con manto vegetativo, praticabili e non (prati, vegetazione bassa, aiuole, ecc.);

- elementi vegetali (alberi a filare, a macchia, isolati; arbusti e cespugli, ecc.);

- bacini e corsi d'acqua (vasche, canali, ruscelli);

- aree per il gioco e lo sport (sabbia, terra battuta, prato, acqua, cemento, lastricato, sintetici);

- aree per la sosta pedonale (sedute, chioschi e gazebi);

- piste pedonali e ciclabili;

- elementi di servizio (contenitori rifiuti e distributori automatici, cartelli informativi, - servizi igienici, strutture temporanee coperte, ecc.);

- aree per cani.

4. Le aree verdi attrezzate possono ospitare piccoli impianti scoperti di gioco per bambini e attrezzature per lo svolgimento di attività ludiche e sportive leggere.

5. All’interno delle aree verdi è ammessa la realizzazione di chioschi smontabili ( Su < 15mq) per la ristorazione la cui gestione può essere anche concessa -mediante apposita convenzione- a soggetti privati con l'obbligo di includere tra le contropartite anche la manutenzione e la gestione sociale di quote proporzionali di parco pubblico.