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Specialità del settore marittimo e parità di trattamento dei lavo- lavo-ratori: esigenze di bilanciamento

IL PROCESSO DI OMOGENEIZZAZIONE TRA LA NORMATIVA SPECIALE E QUELLA DI DIRITTO COMUNE

1. Il ruolo della Corte costituzionale

1.1. Specialità del settore marittimo e parità di trattamento dei lavo- lavo-ratori: esigenze di bilanciamento

Alla luce del quadro sopra delineato, si evidenzia, dunque, la sussistenza di un rapporto di specialità tra le norme del codice della navigazione in materia di lavoro marittimo rispetto a quelle di diritto comune in tema di lavoro subordinato, fondato sul contemperamento tra i profili di specialità del settore marittimo ed i principi generali di parità di trattamento dei lavoratori, con l’ago della bilancia che penderà da un lato o dall’altro a seconda che l’aspetto predominante, nel sin-golo caso di specie, sia la sicurezza della navigazione ovvero la tutela dei lavora-tori.

Il ruolo di protagonista di questo processo di ponderata commistione tra discipline va dunque riconosciuto al Giudice delle leggi, che con le proprie deci-sioni, in applicazione del criterio primario della ragionevolezza, ha contribuito ad attenuare la specialità connessa al fattore tecnico della navigazione, riconoscendo, al contempo, la permanenza di quelle peculiarità del lavoro marittimo, le quali ac-consentono a talune deviazioni rispetto al trattamento comune (351).

349Così M. I. PISANU, Il Lavoro marittimo tra specialità e regole di diritto comune del lavoro, in

I contratti del trasporto, opera diretta da F. MORANDI, Tomo primo, Cap. 34°, 871.

(350) In tal senso, A. CUSMAI, Verso un’ulteriore attenuazione dell’autonomia normativa e della

specialità del diritto della navigazione in materia di lavoro nautico, in Dir. Trasp. 2006, 242.

(351) In particolar modo, si veda C. Cost. 10 marzo 1994 n. 80, in Dir. prat. lav. 1994, 2048 ss., ove la Corte costituzionale ha affermato che “la parità (di trattamento) del lavoratore marittimo, rispetto a quello comune, va sempre perseguita, salvo che esistano (e prevalgano) esigenze diverse che giustifichino la differenziazione di tutela […]. Esigenza di tutela (ed eventuali ragioni di di-versificazione), che è opportuno tenere presenti nel giudizio di costituzionalità, per stabilire i limiti di funzionamento della disciplina speciale avente priorità rispetto a quella comune”.

Più nel dettaglio, la Consulta - intervenuta, come visto, più volte al fine di sciogliere i nodi interpretativi propri della materia - ha, da un lato, avallato la persistenza di una, seppur attenuata, specialità del lavoro nautico – rintracciabile nell’“interesse pubblico alla sicurezza della navigazione”, nell’“esigenza dei traf-fici marittimi”, nella “necessità di uniformità della normativa internazionale”, o ancora nelle “fondate ragioni che giustifichino la diversità” (352) – e, dall’altro, contribuito ad uniformare le regole del lavoro marittimo alla disciplina di diritto comune, facendo leva sulla “necessità di assicurare parità di trattamento”, sulle “esigenze di tutela”, ovvero sull’adattabilità, compatibilità ed “omogeneità” fra il lavoro a terra e il lavoro nella navigazione (353).

Nell’ambito di tale processo di bilanciamento tra le richiamate diverse e talvolta contrapposte esigenze, indipendentemente dal settore economico-produttivo di riferimento, è emersa, dunque, dalle decisioni della Corte, la neces-sità di effettuare valutazioni caso per caso delle singole fattispecie, muovendo sempre dalla preliminare analisi dell’oggetto del giudizio (354). Cosicché, nei casi in cui la comparazione dell’istituto speciale sottoposto al giudizio di costituziona-lità avvenga rispetto ad altro istituto previsto per i lavoratori di diritto comune, preverrà il criterio della parità di trattamento, ove gli elementi di specialità con-nessi con la navigazione lo consentano, mentre nei casi in cui i caratteri di specia-lità dovranno misurarsi direttamente con una norma costituzionale, la questione sarà risolta con la prevalenza della norma di grado superiore (355).

Analizzando il percorso tracciato dalle decisioni della Corte costituziona-le, pertanto, si assiste ad un progressivo ridimensionamento di taluni fattori di specialità rispetto ai quali sono prevalsi i parametri dell’omogeneità fra lavoratori

(352) In tal senso, si veda C. Cost. 31 gennaio 1991 n. 41, in Mass. giur. lav. 1992, 9, in cui si sot-tolinea che “la sostanziale omogeneità delle situazioni afferenti ai lavoratori comuni e a quelli nau-tici a bordo impone l’uniformità della disciplina, nella mancanza di fondate ragioni per differen-ziarle”.

(353) Anche qui si veda, in particolare, C. Cost. 31 gennaio 1991 n. 41, ibidem.

(354) C. ENRICO-LUCIFREDI, La «privatizzazione» del lavoro marittimo, in Mass. giur. lav. 1996, 291 ss.

(355) In tal senso, C. ENRICO-LUCIFREDI, Ibidem; ed anche G. PESCATORE, La specialità della

di diritto comune e lavoratori marittimi, salvo casi eccezionali ove la detta specia-lità è risultata essere preminente.

Sul punto, peraltro, deve rilevarsi come nel sistema del codice della na-vigazione, la presenza di talune “disparità” tra i lavoratori marittimi e i lavoratori subordinati di diritto comune, soprattutto in termini di tutele previste, fosse già in parte controbilanciata da tutta una serie di eccezionali e maggiori garanzie patri-moniali, tali da consentire il mantenimento di un sufficiente equilibrio tra il trat-tamento dei primi rispetto ai secondi.

Spostato l’ago della bilancia sulla primaria necessità di assicurare gradi di tutela uniformi, la Corte costituzionale ha posto le basi per la ricerca di un nuo-vo punto di equilibrio, orientato all’esigenza di ricondurre sotto uguale normativa i momenti essenziali del rapporto di lavoro, a terra come in navigazione e, ad un tempo, alla salvaguardia di talune finalità specifiche del settore del lavoro marit-timo (356).

Permangono, dunque, ragioni di specialità che escludono che alla fine del percorso di convergenza in atto tra le regole che disciplinano l’una e l’altra fatti-specie possa giungersi ad una svilente ed acritica sovrapposizione del diritto co-mune al diritto della navigazione (357).

L’applicabilità ai lavoratori marittimi di gran parte della normativa previ-sta per i lavoratori subordinati di diritto comune, infatti, non deve condurre all’erronea omologazione, nell’ambito di una medesima fattispecie negoziale, di rapporti di lavoro con caratteristiche proprie differenti. Invero, alla base della

(356) In proposito, si vedano le considerazioni di C. ENRICO-LUCIFREDI, Ibidem. Mentre, sulla que-stione dell’assorbimento della disciplina speciale del diritto della navigazione in quella generale di diritto comune, si veda, in particolare, A. ANTONINI, L’autonomia del diritto della navigazione,

banco di prova e fucina dell’ordinamento giuridico, 733, il quale sottolinea come non si possa

du-bitare di una permanente specialità ed autonomia del diritto della navigazione, trattandosi “di in-terventi singoli, suscettibili di eliminare profili di incompatibilità del diritto della navigazione con norme e principi superiori dell’ordinamento, ma certamente non strutturali, ossia non tali da inci-dere nel fondamento e nelle radici dello stesso”.

(357) Si veda, in tal senso, B. BALLETTI, La stabilità dei lavoratori marittimi dopo il «nuovo» corso

della Corte costituzionale in materia di lavoro nautico, in E. TURCOBULGHERINI(a cura di), Studi

in onore di Antonio Lefebvre D’Ovidio: in occasione dei cinquant’anni del diritto della naviga-zione, Milano, 1995, I, 111.

denza all’uniformazione delle discipline oggetto di comparazione, secondo gli ar-resti della Corte costituzionale, vi è l’applicazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., il quale verrebbe completamente travisato se inteso come mera reductio ad unitatem di tutti i differenti tipi contrattuali (358).

Trattare situazioni differenti in maniera uguale, infatti, rappresenta una palese violazione del principio di uguaglianza.

Il lavoro marittimo continua, pertanto, a costituire una fattispecie nego-ziale speciale che si differenzia rispetto a quella del lavoro subordinato tout court in quanto, nonostante la presenza dell’elemento della subordinazione del prestato-re di lavoro rispetto al datoprestato-re, continua a caratterizzarsi per la pprestato-resenza dell’ulteriore elemento dell’esigenza di garantire la sicurezza della navigazione, dalla quale discendono necessarie ed opportune differenziazioni inerenti, in parti-colare, alla caratteristica peculiare delle fonti normative del lavoro marittimo, alla posizione professionale del prestatore di lavoro, all’esercizio di parte del potere disciplinare, e così via (359).

A conclusione di tale disamina appare evidente, dunque, la persistenza di caratteri di specialità del lavoro marittimo, talvolta prevalenti anche sulle esigenze protettive dei lavoratori, che giustificano, una disciplina separata della materia, seppur nell’ambito di un corpo comune di principi, la cui applicazione dovrà av-venire attraverso differenti modalità, a seconda che si tratti del rapporto di lavoro marittimo o, invece, del rapporto di lavoro subordinato di diritto comune (360).

2. L’orientamento della Corte di Cassazione e la ipotizzata