• Non ci sono risultati.

- SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI

Nel documento REGOLAMENTO EDILIZIO (pagine 52-57)

Capo I - Disciplina dell’oggetto edilizio

Articolo 33 - SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI

Per gli edifici residenziali (compresi gli uffici e studi professionali), il requisito prestazionale relativo a "igiene e salute" s’intende conseguito quando, oltre agli obiettivi indicati nel Regolamento UE 305/2011 in precedenza trascritti, sono soddisfatte, con le seguenti specificazioni, le prescrizioni del D.Min. Sanità del 05.07 .1975 per i locali d’abitazione (vedasi anche artt. 18, 19 e 20 della Legge 166 del 27 .05 .1975), quelle dell’allegato IV del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 per i luoghi di lavoro e gli ulteriori seguenti requisiti:

Qualità dell’abitare: configurazione degli spazi Altezza netta minima dei locali

- Per quelli cosiddetti abitabili (camere da letto, cucine abitabili, soggiorni, ecc.) è fissata a 2,70 m; per i vani accessori in genere:

- corridoi, ingressi e disimpegni in genere, ripostigli, bagni e antibagni, lavanderie, cabine di cottura e cucinini (non comprendenti cioè la zona pranzo), tale altezza può essere ridotta a 2,40 m.

Per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) in edifici costruiti antecedentemente alla data del 18.07.1975 , qualora il progetto garantisca, in relazione al numero degli occupanti, condizioni igienico-sanitarie globali dell’alloggio migliori di quelle preesistenti attraverso un aumento globale della superficie dei vani abitabili (camere da letto, cucine abitabili, soggiorni, ecc..), ferme restando le relative condizioni di illuminazione e aerazione previste dal presente regolamento, in deroga al D.M. 05 .07.1975, gli ambienti destinati ad usi accessori, ottenuti mediante la costruzione di soppalchi, possono avere altezza netta minima pari a 2,10 m. Se il vano ottenuto con il soppalco ha comunicazione di aria e luce con il vano sottostante, la zona soppalcata del vano su cui si affaccia deve avere superficie non maggiore del 30% di quella totale e la zona non soppalcata deve avere volume reale non inferiore a 35 mc e larghezza minima di 2,00 m. I vani ottenuti possono essere destinati a vani abitabili a condizione che l’altezza netta del vano sia di almeno 2,40 m.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione nei contesti urbani storici, e consolidati, ove consentiti, i piani attuativi comunque denominati possono derogare alle norme del presente regolamento solo con prescrizioni puntuali e non generali.

L’altezza netta minima in corrispondenza di scale interne è fissata a 2,10 m.

Ai fini del presente articolo, per coperture non piane, va calcolata l’altezza media di compenso del volume. Per vani coperti da falde triangolari si calcola pari a quella dell’imposta più il 50%

della monta. Per vani coperti da volte si considera pari a quella dell’imposta più 1’80% della monta.

Rapporti dimensionali degli ambienti.

Le camere da letto debbono avere il lato minore non inferiore a m 2,40 se singole e m 3,00 se doppie. Le cucine abitabili (dotate cioè di spazio pranzo) devono avere una superficie minima di 9 mq. In ogni caso, per interventi su edifici esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione, è consentita la conservazione degli ambienti con superficie inferiore ai minimi

prescritti dal presente regolamento purché non in contrasto con la vigente normativa sulla tutela della salute.

Qualità dell’abitare: distribuzione e destinazione degli spazi

I servizi igienici non possono comunicare direttamente con i locali soggiorno, sala da pranzo e cucina; è consentita la comunicazione attraverso un locale antibagno.

Negli edifici unifamiliari e in quelli ad essi tipologicamente assimilabili (ville bi-trifamiliari e case a schiera), gli ambienti a piano seminterrato, collegati attraverso scala interna all’unità immobiliare di piano rialzato, con esclusione dei vani vincolati a parcheggio e delle abitazioni insistenti in zone a rischio idrogeologico, possono essere destinati alla funzione abitativa a condizione inderogabile che i locali abitabili (cucine abitabili, soggiorni, ecc., con esclusione tassativa delle camere da letto in qualunque zona del territorio comunale) rispettino i requisiti dimensionali previsti dalle norme sovraordinate e dal presente regolamento, siano dotati di finestre apribili, con punto di comando ad altezza d’uomo, aventi altezza (da davanzale ad architrave) non inferiore a 60 cm e superficie almeno pari a ad 1/8 della superficie del vano e che siano protetti perimetralmente da intercapedine aerata o confinanti con locali destinati ad altra funzione (box auto, depositi, ecc.).

Qualità dell’abitare: aerazione e illuminazione

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestre apribili, adeguate alla destinazione d’uso. Tale obbligo non sussiste, anche a norma del DM 5 luglio 1975, per i locali di disimpegno, i corridoi, i vani scala, i ripostigli ed i servizi igienici.

La finestra, laddove prescritta, dev’essere opportunamente collocata e deve aprirsi direttamente verso spazi (pubblici o privati) o cortili (laddove ammessi) regolamentari.

La superficie netta di illuminazione ed areazione delle finestre (parti apribili del serramento) deve essere almeno 1/8 della superficie di pavimento del locale illuminato. Rapporti inferiori sono consentiti negli interventi sugli alloggi esistenti.

I cucinini debbono essere provvisti di finestra di almeno mq 0,80; per le cabine di cottura annesse ai tinelli od ai soggiorni non sussiste alcun obbligo di finestre purché venga assicurata l’aspirazione forzata di fumi, vapori ed odori sui fornelli prima che essi si diffondano nel locale in cui il posto di cottura si apre e col quale deve ampiamente comunicare.

I gabinetti, le stanze da bagno e le scale, possono installarsi anche in ambienti non direttamente aerati. I gabinetti ed i bagni che ricevono aria e luce direttamente dall’esterno , debbono essere dotati di finestra o lucernario apribili di almeno mq 0,50; laddove non fruiscono di ventilazione naturale, debbono rispondere alle condizioni previste dal DM 5 luglio 1975, e cioè debbono essere dotati di un impianto di aspirazione meccanica centralizzata che vi immetta dell’aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti; l’impianto deve assicurare l’aspirazione degli odori che si diffondono nell’alloggio e deve comunque garantire almeno dodici ricambi orari (6 se l’espulsione è continua).

Ogni alloggio deve avere riscontro d’aria diretto od almeno diagonale, anche con finestre di servizio di superficie apribile non inferiore a mq 0,80; salvo che non sia dotato di impianto di aspirazione meccanica centralizzata nei locali di servizio.

Locali commerciali, laboratori artigianali e altri locali produttivi e/o di servizi

Fatte salve eventuali normative di settore maggiormente restrittive aventi natura cogente, sono prescritti gli ulteriori seguenti requisiti:

Altezza netta minima.

I locali, di cui al presente paragrafo, devono avere un’altezza netta non inferiore a m 3,00.

Per i locali accessori l’altezza minima è fissata in m 2,40.

L’altezza netta minima in corrispondenza di scale interne è fissata a 2,10 m.

Ai fini del presente articolo, per coperture non piane, va calcolata l’altezza media di compenso del volume. Per vani coperti da falde triangolari si calcola pari a quella dell’imposta più il 50%

della monta. Per vani coperti da volte si calcola pari a quella dell’imposta più 1’80% della monta.

Distribuzione e destinazione degli spazi.

I servizi igienici non possono comunicare direttamente con i locali destinati ad uffici, studi professionali, zone di vendita e zone di preparazione e somministrazione di cibi e bevande dei locali commerciali; è consentita la comunicazione attraverso un locale antibagno che, nel caso di separazione con zone di preparazione e somministrazione di cibi e bevande, dovrà essere dotato di autonomo impianto di ventilazione forzata.

I locali a piano interrato e seminterrato possono essere destinati alle attività di cui al presente articolo a condizione che il titolare dell’attività ottenga l’autorizzazione prevista dal comma 3 art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008.

Aerazione e illuminazione.

I locali destinati ad ufficio e a studi professionali (con esclusione dei locali accessori) e la sola zona vendita dei locali commerciali devono essere dotati di aerazione e illuminazione naturale diretta da spazi esterni e devono essere provvisti di infissi apribili tali da consentire un’uniforme distribuzione della luce e dell’aria nell’ambiente. Le superfici d’illuminazione e d’aerazione naturale richieste per soddisfare questo requisito sono precisate, per le varie attività, nel Regolamento di Igiene e Sanità (in mancanza, valgono le norme per le abitazioni).

A tal fine possono essere conteggiati anche i lucernai, rispettivamente apribili e fissi, per un massimo del 50% della superficie richiesta. Sono, in ogni caso ammessi, i bagni ciechi, purché dotati di adeguato impianto di ventilazione artificiale conforme alle norme in precedenza dettate per i locali d’abitazione.

Per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) su edifici esistenti nei contesti urbani consolidati dello strumento urbanistico generale oppure costruiti

antecedentemente ad agosto 1967 per le altre zone del territorio, in merito alla sussistenza di complessivi idonei requisiti igienico - sanitari degli ambienti, a seguito della costruzione di soppalchi o di piani aggiunti, potranno essere autorizzati interventi che prevedano adeguate misure sostitutive dell’illuminazione e ventilazione naturale.

Per l’aerazione e illuminazione da spazi interni agli edifici, valgono le norme dettate per le abitazioni.

Edifici rurali Norme Generali

Sono considerati fabbricati rurali quelli: che servono all’abitazione dell’imprenditore agricolo (ai sensi delle vigenti disposizioni) e del personale che lo coadiuva; che sono destinati al ricovero ed all’allevamento del bestiame e degli animali da cortile, o che sono comunque inerenti alla conduzione dei terreni agricoli.

Il terreno destinato ai fabbricati rurali deve essere asciutto e, se necessario, drenato in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei locali di deposito si trovi ad almeno 1,00 metro sopra il livello massimo della prima falda acquifera. L’AC può comunque imporre nel titolo abilitativo edilizio provvedimenti atti ad eliminare ogni causa di umidità.

Cortili, aie e giardini annessi debbono essere provvisti di scolo delle acque meteoriche, in modo da evitare qualsiasi ristagno. Ad evitare danni alle fondazioni, lungo il perimetro dei fabbricati deve essere costruito a regola d’arte un marciapiede largo almeno ml 0,60.

Canali di gronda e tubi pluviali sono obbligatori.

Locali di abitazione nelle case rurali

I locali di abitazione di nuova costruzione debbono avere un’altezza netta minima di m 2,70.

Il pavimento del piano terreno deve essere sopraelevato di almeno cm 30 sul piano di campagna (almeno 15 cm per i fabbricati esistenti) e munito di vespaio ventilato; per le località soggette ad inondazione l’AC potrà prescrivere nel titolo abilitativo edilizio un dislivello maggiore.

I locali abitabili debbono avere la cubatura di almeno mc 24, la superficie minima di almeno mq 8, le finestre ampie almeno 1/8 della superficie del pavimento, con un minimo di mq 1,20;

le pareti intonacate ed imbiancate; i pavimenti con superficie dura, liscia e senza connessure . L’eventuale focolare o camino dev’essere munito di cappa, canna da fumo e fumaiolo prolungato sopra il tetto di almeno 1 m. Valgono le altre norme generali dettate per i locali di abitazione.

I locali di deposito dei prodotti agricoli debbono essere asciutti, ben aerati, intonacati a civile, con pavimento a superficie unita, realizzato con materiale antipolvere.

Servizi igienici nelle case rurali

Sono subordinati al rispetto dei requisiti strutturali e, ovviamente, condizionati dalla presenza dell’approvvigionamento idrico (acquedotto o pozzo autorizzato o accumulo di acqua potabile) dell’allontanamento e smaltimento delle acque reflue (fognatura comunale con esito al relativo depuratore) e, nelle zone ove non è presente fognatura, idoneo impianto alternativo di smaltimento delle acque nere (vasca Imhoff con fitodepurazione o subirrigazione) approvato dal -Servizio Autorizzazioni scarichi idrici D.L.vo 152/06

Edifici per il ricovero degli animali

Gli edifici destinati al ricovero degli animali debbono essere indipendenti da quelli destinati ad abitazione. La contiguità è tollerata per gli edifici esistenti purché: non comunichino direttamente con i locali destinati ad abitazioni; non abbiano accesso da essi; non abbiano aperture nella stessa facciata in cui si aprano finestre di abitazione a distanza minore di m 3;

siano posti ad una distanza non inferiore a m 15 dalla pubblica via.

Non sono ammessi locali abitabili sopra le stalle.

Le stalle e le scuderie debbono avere un’altezza non minore di m 3 dal pavimento al soffitto ed essere ben ventilate (anche per mezzo di canne) ed illuminate; al ricambio d’aria deve provvedersi con finestre a vasistas; finestre e canne di ventilazione debbono essere munite di reticelle metalliche su telaio, per impedire l’entrata di mosche ed insetti.

Le stalle e le scuderie debbono avere una cubatura di almeno mc 30 per capo; gli ovili ed i porcili di almeno mc 15 per capo. Il pavimento deve essere costruito con materiale impermeabile e munito dei necessari scoli, da immettere in pozzetti impermeabili muniti di sifoni. Le pareti debbono essere intonacate con cemento e rivestite con altro materiale impermeabile fino all’altezza di m 1,80 dal pavimento. Anche il soffitto deve essere facilmente pulibile.

Le mangiatoie debbono essere costruite con materiale facilmente lavabile. Gli abbeveratoi, preferibilmente del tipo a vaschette multiple, debbono essere alimentati possibilmente da acqua corrente; in alternativa, deve ottenersi che in essi l’acqua scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l’abbeveraggio. Mangiatoie ed abbeveratoi debbono avere angoli lisci ed arrotondati.

Le deiezioni ed il letame prodotti dal bestiame debbono essere ogni giorno allontanati e portati negli appositi letamai. Per la tenuta del letame e per la costruzione e l’ubicazione delle concimaie valgono le prescrizioni vigenti, le disposizioni prefettizie o regionali impartite di volta in volta, nonché le norme dell’apposito articolo.

Letamai e serre di coltura

Non sono ammessi letamai all’interno dell’abitato. Essi vanno comunque costruiti a valle dei.

pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile e debbono distare non meno di m 30 (trenta) da questi, dalle abitazioni e dalle pubbliche vie.

La capacità dei letamai deve permettere la raccolta del letame prodotto in quattro mesi dal bestiame ricoverato nelle stalle cui si riferiscono.

I letamai e gli annessi pozzetti per i liquidi debbono avere il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili; debbono essere collegati con condotto sotterraneo al pozzo nero per la raccolta del colaticcio ed avere chiusura con sportelli.

La platea di accumulo del letame deve possedere gli stessi requisiti dei letamai ed essere dotata d muretti perimetrali e di cunette di scolo per condurre i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.

L’AC, ove lo ritenga necessario per evitare l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, può evitare il deposito di concime all’aperto e disporre che esso venga trasportato per mezzo di carri chiusi, raccolto e conservato in apposita cisterna a perfetta tenuta.

L’installazione di serre di coltura é consentito a condizioni che siano esteticamente accettabili.

Edifici destinati ad altri usi

Le caratteristiche costruttive e funzionali da rispettare sono quelle derivanti dall’applicazione delle normative specifiche di settore. Si adotteranno, in quanto applicabili, le prescrizioni dei precedenti articoli.

Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici

Al fine di assicurare una corretta funzionalità degli edifici, oltre a quanto in precedenza elencato e fatte salve eventuali norme di settore maggiormente restrittive, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di dettaglio.

Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici: dimensione e dotazione minima degli alloggi In conformità al DM 5.7.1975, gli alloggi in edifici urbani debbono avere: “per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile”.

I monolocali (cioè gli alloggi costituiti da un vano utile più servizi) debbono avere una superficie globale minima di mq 28 se dotati di un solo posto-letto e di mq 38 se dotati di due posti-letto.

Gli alloggi debbono essere costituiti da uno o più locali di soggiorno, almeno da una cucina o da una cabina di cottura con tinello e da un bagno con più di due apparecchi e con vasca o piatto doccia.

Il numero dei locali di servizio deve essere adeguato al numero di persone cui l’alloggio è destinato.

Sotterranei, seminterrati, e sottotetti

I locali sotterranei non possono essere adibiti ad abitazioni.

L’uso del seminterrato e del 1° piano interrato, al netto degli spazi vincolati a parcheggio, per locali pubblici, cucine, forni per commestibili, locali di servizio, laboratori, laboratori artigianali, magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato alle seguenti condizioni:

a) lo scarico delle acque deve essere fatto in modo da escludere rigurgiti;

b) l’altezza minima interna dei locali deve essere di almeno m 3,00;

c) il pavimento deve essere impermeabile ed i muri protetti efficacemente contro l’umidità del suolo; intorno ai muri esterni deve essere fatta un’intercapedine ventilata e fognata, a partire da cm 30 sotto il piano del pavimento interno;

d) la superficie netta illuminante non deve essere minore di 1/8 della superficie del locale, oppure in alternativa, gli ambienti devono essere dotati di idonei impianti di ricambio aria con aria primaria.

Articolo 33.1 - NORME DI DETTAGLIO RIGUARDANTI GLI INTERVENTI PERTINENZIALI

Nel documento REGOLAMENTO EDILIZIO (pagine 52-57)