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Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

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101 Redditi da lavoro dipendente 3.653.369,67 3.456.665,00 3.414.850,00 3.390.750,00 102 Imposte e tasse a carico dell'ente 299.857,00 277.484,80 266.450,00 264.850,00 103 Acquisto di beni e servizi 6.167.713,06 5.988.640,00 5.596.350,00 5.579.350,00 104 Trasferimenti correnti 5.740.050,48 5.541.100,00 5.519.600,00 5.514.600,00

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00

107 Interessi passivi 294.800,00 270.655,00 247.617,00 225.570,00

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 76.790,00 38.000,00 32.000,00 31.547,00

110 Altre spese correnti 382.110,60 338.300,00 346.300,00 338.300,00

Totale 16.614.690,81 15.910.844,80 15.423.167,00 15.344.967,00 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni

2020

La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 3.422.164,76, considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto delle componenti escluse;

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009 di euro 111.275,41.

La spesa indicata non comprende importi a titolo di rinnovi contrattuali.

Si raccomanda un costante monitoraggio della contrattazione collettiva al fine di inserire tempestivamente gli oneri a carico dell’ente a titolo di rinnovi contrattuali.

L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

Media 2011/2013 2008 per enti non

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 0,00 3.456.665,00 3.414.850,00 3.390.750,00

Spese macroaggregato 103 0,00 101.389,39 1.600,00 1.600,00

Irap macroaggregato 102 0,00 236.805,91 228.350,00 226.750,00

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specif icare………… 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specif icare………… 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specif icare………… 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese di personale (A) 0,00 3.794.860,30 3.644.800,00 3.619.100,00

(-) Componenti escluse (B) 0,00 377.620,17 306.714,78 281.092,43

(=) Com ponenti assoggettate al lim ite di spesa A-B 0,00 3.417.240,13 3.338.085,22 3.338.007,57

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

Previsione

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La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari ad € 3.422.164,76.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all’approvazione del Consiglio.

L’ente è dotato di un regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma e provvede annualmente all’approvazione consiliare del programma degli incarichi esterni.

L’ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica).

La previsione di spesa tiene altresì conto delle riduzioni disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 a livello aggregato e l’Ente, al momento, rientra nella previsione di cui all’art. 21 bis comma 2 del D.L. 50/2017 (per i comuni e le forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell’anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243).

In particolare, le previsioni per gli anni 2020-2022 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa Rendiconto

Studi e consulenze 80,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

Relazioni

pubbliche,convegni,mostre, pubblicità e rappresentanza

22.615,00 80,00% 4.523,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Sponsorizzazioni 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

Missioni 5.871,72 50,00% 2.935,86 3.800,00 3.800,00 3.800,00

Formazione 7.601,29 50,00% 3.800,65 4.000,00 3.000,00 3.000,00

Totale 36.088,01 11.259,51 10.000,00 9.000,00 9.000,00

Si rileva infine che l’art. 57 comma 2 del DL 124/2019 (GU n. 252, entrato in vigore il 27.10.2019) abroga l’art. 6 comma 13 del DL 78/2010 che disponeva la riduzione del 50% per le spese di formazione rispetto a quelle del 2009 eliminando il relativo limite di spesa.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

In particolare la procedura di calcolo seguita dall’Ente è stata la seguente:

1) sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;

2) sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015;

3) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

a. media semplice (media aritmetica sui totali o media aritmetica sui rapporti);

b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio, rispetto

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alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

4) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell’importo minimo fra quelli sopra considerati.

Nel 2020 (sesto anno di applicazione dei nuovi principi):

a) per le entrate accertate per competenza la media è stata calcolata per l’anno 2014 facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) rapportati agli accertamenti dello stesso periodo, mentre per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 la media è stata calcolata optando per il metodo agevolato facendo riferimento agli (incassi in c/competenza anno X) + (incassi anno X+1 in c/residui anno X) rapportati agli accertamenti dell'anno X. Con il metodo ordinario invece avrebbe dovuto essere considerato il rapporto tra riscossioni in c/competenza anno X / accertamenti anno X.

b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati all’esercizio precedente; e così via negli anni successivi.

Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l’accantonamento da effettuare nel FCDE. Per gli enti non sperimentatori la previsione di stanziamento può essere ridotta al 95% solo per l’anno 2020.

Le voci di entrata utilizzate per il calcolo del fondo si riferiscono soprattutto alla TARI ed per importi molto contenuti ad altre entrate tributarie, mentre per le entrate extratributarie sono state previste quote minime di inesigibilità sul complesso dei servizi prestati, in considerazione anche delle specifiche modalità di riscossione dei diversi servizi; ad esempio, per le mense scolastiche, è previsto un deposito anticipato per i pasti da consumare.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai prospetti di cui all’allegato 16) al bilancio di previsione.

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 – euro 60.000,00 pari allo 0,38% delle spese correnti;

anno 2021 – euro 68.000,00 pari allo 0,44% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 60.000,00 pari allo 0,39% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

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La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L’Organo di revisione rileva che gli uffici non hanno segnalato rischi di contenzioso e a bilancio non sono previsti accantonamenti per passività potenziali.

Si raccomanda costante monitoraggio di eventuali situazioni di rischio e di tenerne conto con accantonamento di parte di avanzo di amministrazione libero.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del TUEL (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L’art. 1 – Comma 859 – della Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019. ha previsto che a partire dall’anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.

196:

• se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell’anno precedente (2019) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2018) di almeno il 10%.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

• se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Il successivo comma 862 prescrive che entro il 31 gennaio dell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all’esercizio precedente, le amministrazioni, con delibera di Giunta, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Inoltre, ai sensi del comma 868. a decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l’ammontare complessivo dei debiti, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all’avvenuto pagamento delle fatture.

L’Organo di revisione invita quindi a verificare a chiusura esercizio se l’Ente si trovi nelle condizioni di cui sopra e a provvedere con l’adempimento dei conseguenti obblighi di legge.

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente abbia provveduto nel corso dell’esercizio 2019 a:

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- pubblicare l’ammontare complessivo dei debiti di cui all’art.33 del D.Lgs.33/2013

- trasmettere alla Piattaforma elettronica entro il 30/04/2019 l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2018 e le informazioni relative all’avvenuto pagamento delle fatture.

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