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spetto alla quale si sono poste particolari difficoltà interpretative e lo stesso discorso vale in relazione alla diversa ipotesi costi-

Nel documento L'atto irripetibile (pagine 188-190)

tuita dall’infermità – anche se, correttamente, è stato osservato

che la seconda offre al giudicante più ampi margini di discre-

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L’art. 462 c.p.p. abr. prevedeva la possibilità di dare lettura delle de- posizioni testimoniali ricevute dal giudice o dal pubblico ministero in sede di istruzione, in caso di morte o assenza dal Regno, irreperibilità o inabilità.

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In questi termini v. C. CESARI, L’irripetibilità sopravvenuta degli atti

di indagine, cit., pp. 128 s., secondo la quale il disposto dell’art. 392 c.p.p. co-

stituisce uno strumento ermeneutico ambiguo al fine di ricostruire i casi con- creti di impossibilità di ripetizione in quanto esso offre uno spettro più ampio di garanzia alle prove in pericolo, essendo diretto a preservare non soltanto il mezzo di prova in sé, nei casi in cui è a rischio la possibilità di acquisirlo in dibattimento, ma anche l’attendibilità del risultato cognitivo cui la prova è fi- nalizzata. Prospetta la possibilità di individuare nelle ipotesi previste dall’art. 392 c.p.p. un criterio identificativo dei fatti e delle circostanze rilevanti ex art. 512 c.p.p., invece, S. ARDITA, La prevedibilità ex art. 512 c.p.p. dei fatti im-

peditivi della ripetizione della testimonianza in dibattimento. Il caso del mino- re affetto da grave forma di stress, in Cass. pen., 2002, p. 618. La necessità di

una lettura coordinata tra gli artt. 512 e 195 c.p.p. è sottolineata anche dalla Corte costituzionale. V., soprattutto, C. cost., 19 gennaio 1995, n. 20.

42 V., in particolare, Cass. pen., Sez. I, 22 novembre 2002, n. 2596, se-

condo la quale la disposizione di cui all’art. 512 c.p.p. è applicabile anche in caso di morte del dichiarante dovuta a suicidio, evento che non può essere e- quiparato alla volontaria sottrazione all’esame di cui alla disposizione prevista dall’art. 526, co. 1-bis c.p.p., la quale presuppone, in ogni caso, la potenziale attuabilità dell’audizione. Ritiene assimilabile alla morte biologica la dichia- razione di morte presunta, in dottrina, C. CESARI, L’irripetibilità sopravvenuta

degli atti di indagine, cit., p. 131. Circa la possibilità di acquisire, in caso di

morte del dichiarane, il verbale di assunzione di informazioni redatto dal di- fensore ai sensi dell’art. 391-ter c.p.p., v. Cass. pen., Sez. III, 27 settembre 2007, n. 40194.

zionalità

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– più di un interrogativo ha posto l’ipotesi diversa

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costituita dall’irreperibilità.

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C. CESARI, L’irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine, cit., p. 134. Ed infatti, proprio di recente la Suprema Corte ha attribuito rilievo, ai fini della lettura ai sensi dell’art. 512 c.p.p., al ‹‹grave pericolo per l’incolumità fi- sica o psichica di un teste››. V., in particolare, Cass. pen., Sez. III, 5 novembre 2009, n. 4404.

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Deve tenersi presente che C. cost., 19 gennaio 1995, n. 20 ha ritenuto che, ai fini della legittimità della lettura in dibattimento degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell’udienza preliminare, l’art. 512 c.p.p. postula la sola condizione dell’impossibilità di ri- petizione degli stessi, a motivo di fatti o circostanze imprevedibili, fra i quali nulla autorizza ad escludere un’infermità del teste – da verificarsi sulla base di accertamenti che spetta al giudice del dibattimento valutare – determinante un’assoluta amnesia sui fatti di causa. Paventava il rischio di una indebita e- stensione del concetto di irripetibilità sulla base dell’indirizzo interpretativo espresso dalla Corte, giungendo a ricondurvi anche la mera difficoltà di ricor- dare i fatti, S. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, cit., p. 94. Una simile ese- gesi è criticata da C. CESARI, L’irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagi-

ne, cit., p. 162, sulla base dell’osservazione che l’art. 512 c.p.p. ‹‹fa riferimen-

to a cause di irripetibilità che siano sopravvenute ed imprevedibili, ossia a fat- tori contingenti, che esulino dall’ordinario e precludano del tutto il rinnovo della prova››. Successivamente, e opportunamente, la Corte costituzionale ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 512 c.p.p., sollevata, in riferimento all’art. 111, co. 5 Cost., nella par- te in cui consente la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini prelimi- nari solo quando ne è divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili, ritenendo erroneo il presupposto interpretativo, in quanto la si- tuazione del testimone che afferma di non essere in grado di rispondere perché non ricorda fatti o circostanze riferiti in precedenza – dedotta a fondamento del quesito – non integra una ipotesi di oggettiva impossibilità di procedere all’assunzione dell’atto. V., per questa significativa presa di posizione, C. cost. (Ord.), 22 novembre 2001, n. 375. Secondo la Corte di cassazione, inve- ce, il concetto di impossibilità di ripetizione degli atti, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., con conseguente loro inserimento tramite semplice lettura tra le prove utilizzabili, non è ristretto alla non praticabilità materiale di reiterazione – la quale si verifica, ad esempio, in caso di morte o irreperibilità accertata del te- ste – ma è estensibile a tutte le ipotesi in cui una dichiarazione non può essere “utilmente assunta” per le peculiari condizioni di salute del soggetto che lo rendono non più escutibile. Sulla base di siffatto principio, la Corte ha ritenuto che uno stato morboso, sia pure avente origine non organica, consistente in una situazione di grave stress a seguito di violenze sessuali subite, renda non possibile l’esame diretto dibattimentale del teste per i danni irreversibili che ne potrebbero derivare. V., in questi termini, Cass. pen., Sez. III, 25 settembre 2000, n. 3059. Ma, in senso critico, v. T. CAVALLARO, L’applicabilità dell’art.

512 c.p.p. al caso in cui la salute psicologica del teste minorenne sia a ri- schio, cit., p. 1067, secondo la quale <<solo gli stati di infermità, fisica o psi-

chica, che si traducono nell’inabilità del teste a deporre, intesa quale incapaci- tà di deporre nel processo, integrando una sicura causa di impossibilità di ripe- tizione dell’atto, possono legittimare il recupero, ex art. 512 c.p.p., delle di-

Siffatta figura normativa, che in relazione alla figura del te-

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