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CAPITOLO 1 L’UNIONE EUROPEA E LA CD “CRISI DEI RIFUGIATI”.

1.4 Canali di ingresso legali e sicuri per protezione internazionale: una

1.4.2. I canali di ingresso legale e sicuro: gli schemi Refugee-related

1.4.2.3. Sponsorizzazione privata e corridoi umanitari: il caso italiano

“...sarei potuto partire per l’Italia con i corridoi umanitari. Ho fatto fatica a realizzare, era un sogno impossibile. L’Italia è un Paese che mi ha sempre affascinato: ho studiato la sua storia, sono da sempre interessato alla sua cultura, ho amato Dante Alighieri.”

da: intervista a Fadi, siriano druso. In Italia da aprile 2017114

I programmi di sponsorizzazione o patrocinio privato (private sponsorship) - come rilevabile dal nome stesso - ricorrono all’intervento di enti privati (ONG, istituti religiosi e Chiese, organizzazioni non-profit, singoli individui, etc.) per la selezione, il trasferimento e l’accoglienza di gruppi di persone, pre-selezionate, particolarmente vulnerabili. Rispetto ai casi specifici, ai mezzi messi a disposizione ed agli attori coinvolti tali programmi possono assumere caratteristiche molto diverse, rendendosi così particolarmente flessibili e, di conseguenza, potenzialmente utilizzabili a supporto degli altri canali di ingresso di possibile adozione. Esempi virtuosi di sponsorizzazioni private sono infatti stati rilevati sia rispetto agli schemi di mobilità regolare (es. patrocini “settoriali” rivolto a studenti o ricercatori) che a quelli specifici per rifugiati (es. misure complementari all’ammissione umanitaria): questo perché gli enti coinvolti, che per motivazioni varie intendono “sponsorizzare” i beneficiari, si fanno carico dei costi finanziari relativi all’intero processo (spese di viaggio, alloggio, assistenza legale e burocratica, apprendimento della lingua), non andando quindi a gravare sul bilancio degli Stati o riducendo il relativo onere. Di norma, per legittimarne giuridicamente l’operato, lo Stato in cui sono registrate le organizzazioni stipula con queste ultime un accordo, indicante le condizioni di

114 E. Rossi, La storia di Fadi, salvato dai corridoi umanitari, Mediterranean Hope,

4.05.2017. L’articolo è disponibile qui: http://www.mediterraneanhope.com/corridoi- umanitari/Fadi.

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intervento e le procedure da rispettare. Al contempo, però, agli sponsor non è lasciata piena discrezionalità decisionale, poiché un intervento statale sarà sempre necessario, almeno per le operazioni iniziali di screening e per le procedure formali di ingresso dei beneficiari115. Come esemplificato dal caso del Canada, se il programma diviene strutturato e la collaborazione tra le istituzioni statali e la società civile resta costante, i risultati possono essere notevoli. Il “Private Sponsorship of

Refugees Programme” canadese116 ha, infatti, assunto un ruolo centrale per il Paese nella gestione dei rifugiati, divenendo un supporto concreto ai reinsediamenti dell’UNHCR ed acquisendo sempre maggiore flessibilità sulle tipologie di intervento attuabili: nel tempo, è così divenuto un esempio di buona prassi, esportato ed emulato al di fuori dei confini nazionali. Infatti, in aggiunta all’aspetto meramente economico, la sponsorizzazione privata consente anche un maggiore coinvolgimento della società civile, aumentando la consapevolezza del fenomeno e riducendo, di conseguenza, le spinte di diffidenza e la crescente “paura del diverso”. Un esempio noto nel contesto europeo è quello della Germania117 che, seppur in maniera ridotta, in alcuni Länder ha fatto uso di tale schema per consentire alle famiglie siriane presenti nel Paese di finanziarie lo spostamento dei propri parenti, privi dei mezzi necessari per il ricongiungimento: la misura ha riguardato, nel complesso, 14.000 siriani.

A riprova dell’attualità di tale strumento, anche l’Unione europea, nell’Agenda europea sulla migrazione ha inserito un riferimento alle sponsorizzazioni private, affermando quanto segue: “Gli Stati membri dovrebbero

inoltre attivare tutti gli altri canali leciti di cui possono disporre le persone bisognose di protezione, compresi il patrocinio di soggetti privati o non governativi e i permessi per motivi umanitari (...)”.

115 FRA, (2015), op. cit., p. 6.

116 I dettagli del programma sono consultabili sul sito ufficiale del Governo canadese, al link:

www.canada.ca/immigration/private-sponsorship-refugees-program.

117 P. Bąkowski, E. Poptcheva, D. Ivanov, “L'UE e la sfida dell'immigrazione. Possibili

risposte alla crisi dei rifugiati”, EPRS, 09.2015:

http://www.europarl.europa.eu/EPRS_BRI(2015).pdf; ProAsyl, “Informationen zu den

Aufnahmeprogrammen für syrische Flüchtlinge”, 05.2015. Consultabile (in tedesco) su:

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Inoltre, risale al 12 aprile del 2018 l’aggiornamento sullo “Study on the feasibility

and added value of sponsorship schemes”118 richiesto dalla DG Home della Commissione ed ispirato proprio al citato modello canadese; nel documento verranno analizzati i pro e i contro dello schema proposto e si richiede all’EASO di avviare un esperimento pilota, eventualmente riproducibile dagli Stati membri. La pubblicazione del report finale sullo studio è prevista per luglio 2018.

In Italia, frontiera esterna dell’Unione e Paese di primo arrivo, la crisi dei rifugiati è stata aggravata dal numero di dispersi e morti nel Mediterraneo: una risposta da parte della società civile, nella veste di tre organizzazioni ecumeniche, è arrivata il 15 dicembre del 2015. In tale data la Tavola Valdese, la Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane (FCEI) e la Comunità di Sant’Egidio hanno deciso ufficialmente di intervenire, siglando con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale119 (MAECI) e con il Ministero dell’Interno120 un Protocollo d’intesa121 su un programma di ammissione umanitaria supportata da

patrocinio privato, che ha preso il nome di “Mediterranean Hope”. I corridoi umanitari nascono come progetto-pilota in Europa, con lo scopo di portare in Italia, entro due anni, 1.000 profughi di cui i primi 650 provenienti dal Libano (soprattutto siriani), poi 150 dal Marocco e 250 dall’Etiopia122; i beneficiari sono tutte persone

in forte bisogno di protezione, legate ai conflitti in Africa sub-sahariana e Medio Oriente. Durante il biennio 2016/2017 si sono svolte, tra le attenzioni della stampa internazionale123, le operazioni di selezione, trasferimento ed integrazione dei beneficiari in Italia: a fine ottobre 2017, con l'arrivo da Beirut degli ultimi siriani è stata raggiunta la quota prevista di mille persone. Alla luce del notevole risultato ottenuto, il 7 novembre 2017 le parti contraenti hanno deciso di rinnovare il

118 A. Kittl, “Study on the feasibility and added value of sponsorship schemes as a possible

pathway to safe channels for admission to the EU, including resettlement”, DG Home, European Commission,12. 4. 2018.

119 Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie. 120 Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione.

121 Un Protocollo tecnico specifica le procedure definite nei 2 Protocolli d’Intesa: Technical

Protocol For The Implementation Of The Project. “Opening of Humanitarian Corridors”.

122 Mediterranean Hope, “Come funzionano i corridoi umanitari? Dall’Italia un progetto

ecumenico segnale di speranza per l’Europa”, ottobre 2016. Una scheda informativa è disponibile qui: http://www.mediterraneanhope.com/docs/.pdf.

123 Alcuni articoli consultabili: http://www.jointpublicissues.org.uk/mediterranean-hope/, e: http://reliefweb.int/ethiopia/more110refugees-depart-italy-through-humanitarian-corridor.

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Protocollo per il biennio 2018/19, coinvolgendo altri 1.000 beneficiari124; questo secondo Protocollo d’Intesa è entrato in vigore il 30 gennaio 2018.

Preme qui sottolineare che l’iniziativa italiana, pensata come replicabile in tutti i Paesi dell’Area Schengen, sembrerebbe aver trovato seguito anche in Belgio e Francia, dove tra il dicembre 2017 ed il gennaio 2018 la piattaforma interreligiosa ha accolto i primi gruppi di profughi125.

Come indicato nei due Protocolli italiani, tra i principali obiettivi da raggiungere rientra la possibilità di “concedere a persone in “condizioni di

vulnerabilità” (vittime di persecuzioni e torture, minori non accompagnati, famiglie con bambini, donne sole, anziani, malati, persone con disabilità) un ingresso legale sul territorio italiano con visto umanitario, e la possibilità di presentare successivamente domanda di asilo”. Partendo da tale presupposto si può facilmente

risalire alle procedure accordate: i promotori dello schema grazie a dei contact point presenti sul territorio dei Paesi terzi interessati redigono una propria lista di potenziali beneficiari - scelti tra i casi già pre-selezionati dall’UNHCR - che viene trasmessa al Ministero dell’Interno ed alle relative autorità consolari, affinché si occupino della verifica del possesso dei requisiti. Una volta confermata l’eleggibilità dei destinatari, i Consolati d’Italia presenti negli Stati interessati rilasciano un visto Schengen con validità territoriale limitata (VTL) sulla base di “motivi umanitari”, secondo quanto previsto dall’articolo 25 del Codice Visti126. Come rilevato nel

Protocollo Tecnico, la decisione sull’utilizzo del visto umanitario di tipo VTL deriva da un’interpretazione della Risoluzione approvata il 10 settembre 2015 dal Parlamento Europeo127 che, al punto 13, recita: “[...] ritiene pertanto prioritario che

l'UE e gli Stati membri creino canali sicuri e legali per i rifugiati, quali corridoi umanitari e visti umanitari; [...] gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione altri strumenti quali il ricongiungimento familiare in senso più ampio, programmi di

124 Agenzia NEV-Notizie evangeliche, “Corridoi umanitari. Firmato il nuovo protocollo

d’intesa”, 7 novembre 2017: http://www.nev.it/corridoi-umanitari-firmato-protocollo-dintesa.

125https://www.nev.it/nev/2018/01/Scheda-Corridoi-Umanitari-30-gennaio-2018.pdf.

126Regolamento (CE) n.810/2009 del 13 luglio 2009 che istituisce il Codice comunitario dei

visti (codice visti). Lo strumento del visto e, nello specifico, del visto umanitario sarà analizzato nel dettaglio successivamente, nel Capitolo 1.4.2.5. e Capitolo 3; In tale sede ci si limita ad esporre la procedura adottata nell’ambito dei Corridoi umanitari, senza entrare nel merito della sua legittimità.

127 2015/2833(RSP), Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2015 sulla

50 patrocinio privato e accordi flessibili in materia di visti, anche a fini di studio e lavoro; reputa necessario modificare il codice dei visti per includervi disposizioni comuni più specifiche sui visti umanitari; chiede agli Stati membri di permettere di presentare domanda di asilo presso le loro ambasciate o i loro uffici consolari”.

Una volta ottenuto il rilascio del visto, la fase finale dell’iter sul programma dei corridoi umanitari prevede che i profughi giunti in Italia inoltrino richiesta di protezione internazionale, mentre, le associazioni responsabili, si occupano della loro accoglienza ed integrazione nel Paese.

Per concludere, risulta necessaria una rapida menzione sulla scelta del Governo italiano di utilizzare lo strumento del visto a territorialità limitata per l’ingresso dei beneficiari del programma. Infatti, come verrà motivato successivamente nell’elaborato128, l’interpretazione delle autorità Italiane della

citata Relazione del Parlamento europeo e la relativa scelta dell’utilizzo del visto umanitario Schengen potrebbero presentare, in futuro, alcune problematicità; questo poiché alla luce della recente giurisprudenza dell’Unione, tale scelta potrebbe eccedere il portato di cui all’art. 25 del Codice visti. Comunque, sul tema, il dibattito in dottrina resta aperto e molto contraddittorio, soprattutto a causa della mancanza di una precisa definizione dei c.d. “motivi umanitari”.

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