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Sul punto di stabilire se la regolarità della residenza o del soggiorno e l’obiettivo dell’ingresso nel territorio di uno Stato siano dei criteri

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE SERGHIDES

E. Sul punto di stabilire se la regolarità della residenza o del soggiorno e l’obiettivo dell’ingresso nel territorio di uno Stato siano dei criteri

55. L’articolo 4 del Protocollo n. 4 non fa distinzioni tra i gruppi di stranieri a seconda che siano entrati regolarmente o irregolarmente nel territorio di uno Stato, né tra diverse categorie di gruppi che siano entrati irregolarmente nel territorio di uno Stato. Pertanto, non si dovrebbe fare una distinzione di questo tipo, e osservare il principio sopra menzionato ubi lex

non distinguit, nec nos distinguere debemus. In caso contrario,

l’interpretazione sarebbe restrittiva e contraria all’oggetto della disposizione.

56. Il Comitato di esperti, che ha messo a punto il progetto dell’articolo 4 del Protocollo n. 4 ha detto molto chiaramente (Recueil des Travaux

préparatoires du Protocole n. 4, pag. 505, § 34) quale divieto contenuto in

tale disposizione sia applicabile agli stranieri, indipendentemente dal fatto che risiedano o meno, o siano domiciliati o meno, nel territorio dello Stato in cui si trovano:

«La presente disposizione riguarda le espulsioni collettive a carico degli stranieri. Per stranieri si intendono qui tutti coloro che non hanno un diritto attuale di cittadinanza nello Stato senza distinguere se sono di passaggio o se sono residenti o domiciliati, se sono rifugiati o se sono entrati nel paese di loro spontanea volontà, se sono apolidi o se possiedono una cittadinanza. Per quanto riguarda le espulsioni collettive di cittadini dello Stato, esse sono vietate a norma dell’articolo 3 § 1.» Oltre alla spiegazione chiara del Comitato di esperti, l’evoluzione del progetto di articolo 4 del Protocollo n. 4 è interessante e sostiene il punto in questione, vale a dire che tale articolo non si limita agli stranieri che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato. Il progetto di articolo iniziale conteneva infatti, nei suoi primi due paragrafi, una disposizione analoga a quella di cui all’articolo 1 §§ 1 e 2 del Protocollo n. 7, che tratta specificamente l’espulsione individuale di stranieri che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato. Ma il progetto di articolo 4 del Protocollo n. 4, nel suo terzo e ultimo paragrafo, disponeva che «le espulsioni collettive sono vietate» (ibidem, pagg. 447 e 454). Quest’ultimo paragrafo, al contrario dei primi due, tendeva ad essere applicato a prescindere dalla cittadinanza o dalla residenza delle persone espulse (ibidem, pagg. 481 e 505). Il Comitato di esperti ha infine deciso di non includere nell’articolo 4 del Protocollo n. 4 disposizioni relative all’espulsione individuale di stranieri che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato, ed ha pertanto soppresso i primi due paragrafi, lasciando soltanto l’espulsione di un gruppo, limitando tale disposizione ai soli stranieri, a prescindere, ovviamente, dalla regolarità o meno della loro residenza (ibidem, pagg. 490, 505 e 507). Il Comitato ha escluso le espulsioni collettive di cittadini nazionali da questa disposizione, dato che questa categoria era coperta dall’articolo 3 del Protocollo n. 4. È soltanto all’entrata in vigore del Protocollo n. 7, circa ventuno anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo n. 4, che le espulsioni individuali degli stranieri residenti regolarmente sul territorio di uno Stato sono state finalmente regolamentate. Tuttavia, non

esiste alcuna disposizione nella Convenzione o nei suoi protocolli che disciplini specificamente le espulsioni individuali di stranieri in situazione irregolare nel territorio di uno Stato; tale omissione può, o no, essere stata voluta.

57. Certo, quando gli autori della Convenzione hanno voluto disciplinare le espulsioni di stranieri «residenti regolarmente sul territorio di uno Stato» o le restrizioni alla libertà di circolazione di «chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato», hanno usato l’avverbio «regolarmente» nello stesso modo rispettivamente nell’articolo 1 del Protocollo n. 7 e nell’articolo 2 § 1 del Protocollo n. 4. Ne consegue che nell’articolo 4 del Protocollo n. 4, nel quale gli autori non hanno utilizzato l’avverbio «regolarmente» o un altro termine simile, il significato non è deliberatamente limitato a coloro che risiedono legalmente nel territorio.

58. In tal modo, la garanzia procedurale di cui all’articolo 4 del Protocollo n. 4 si applica a tutti gli stranieri, compresi gli apolidi, che siano o meno entrati regolarmente nel territorio di uno Stato, o siano o meno rimasti in situazione regolare successivamente, sebbene il fatto di essere entrato «fisicamente» nel territorio dello Stato o di risiedervi possa non essere necessario (Harris, O’Boyle et Warbrick, Law of the European

Convention on Human Rights, 3a edizione, Oxford, 2014, pag. 961 e nota

88).

59. La suddetta disposizione tuttavia si applica principalmente ai casi di espulsione di persone che non risiedono regolarmente nel territorio di uno Stato, quali i gruppi di potenziali richiedenti asilo o di coloro la cui domanda è stata respinta, i gruppi di Rom o di zingari alla ricerca di un campo, i gruppi di lavoratori immigrati alla ricerca di un impiego, i gruppi di migranti economici, ecc. Ciò può comprendersi alla luce di un altro Protocollo alla Convenzione, vale a dire il Protocollo n. 7 che, sebbene non riguardi le espulsioni collettive, concerne specificamente e dettagliatamente (articolo 1) le garanzie procedurali relative all’espulsione individuale di stranieri residenti regolarmente nel territorio di uno Stato. Al contrario dell’articolo 4 del Protocollo n. 4, che è applicabile, indipendentemente dal fatto che i ricorrenti risiedano o no regolarmente nel paese, l’articolo 1 del Protocollo n. 7 si applica solo alle persone che risiedono regolarmente nel territorio di uno Stato. Di conseguenza, nella causa Sulejmanovic e

Sultanovic c. Italia (n. 57574/00, 14 marzo 2002), la doglianza relativa

all’articolo 1 del Protocollo n. 7 è stata respinta per il motivo che i ricorrenti non erano considerati come residenti regolari in Italia, mentre la doglianza presentata in base all’articolo 4 del Protocollo n. 4 è stata dichiarata ricevibile.

60. La Convenzione è uno strumento vivo e il suo obiettivo è quello di offrire garanzie in risposta alle mutevoli esigenze della società moderna, considerato il fatto, peraltro, che i movimenti di persone da un paese all’altro sono più facili ai giorni nostri rispetto al passato, e che le cause e le

ragioni di tali movimenti possono differire per natura e nel tempo. È pertanto non pertinente nel caso di specie, determinare se i ricorrenti fossero migranti economici (ammesso che sia vero, visto che all’epoca dei fatti non è stato tenuto alcun colloquio individuale per accertarsi dei motivi degli interessati).

F. Sul punto di stabilire se le circostanze relative all’attuazione di un